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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18154 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 1992, n. 1209. Est. Pannella.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo Precedente aggiudicazione non ancora eseguita - Prezzo notevolmente superiore a quello di aggiudicazione - Offerta - Provvedimento del giudice delegato - Di "sospensione" della vendita in corso e di nuova vendita all'incanto ad un prezzo base più alto - Natura - Presupposti ex art. 108 terzo comma della legge fallimentare - Sussistenza - Necessità - Esclusione


In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il provvedimento, con cui il giudice delegato, di fronte ad un'offerta notevolmente superiore rispetto al prezzo di una precedente aggiudicazione, non ancora eseguita (mediante versamento del prezzo ed emanazione del provvedimento di trasferimento del bene), "sospenda" la vendita in corso e disponga contestualmente una nuova vendita all'incanto ad un prezzo base più alto, costituisce una revoca dell'ordinanza di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 487 cod.proc.civ. (applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 105 legge fall.), non una sospensione della vendita e, pertanto, non esige i presupposti richiesti per tale sospensione dall'art. 108 terzo comma della legge fallimentare. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Alessandro FALCONE Presidente

" Francesco FAVARA Consigliere

" Pietro PANNELLA Rel. "

" Rosario DE MUSIS "

" M Rosario VIGNALE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

GIUNTINI STEFANIA, elettivamente domiciliata in Roma Corso Rinascimento n. 24, presso l'Avv. Raffaele Scornati che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ R.L. SIRGIVIAGGI, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Fabio Massimo n. 60, presso l'avv. Sebastiano Mastrobuono che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 3.6.1988;

il cons. Pannella svolge la sua relazione

Sentito per il resistente l'Avv. Mastrobuono che chiede il rigetto. Udito il P.M. Dr. Donnarumma che conclude per il rigetto. (N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice delegato del Tribunale di Roma, a chiusura della gara per l'acquisto dell'Agenzia di Viaggi di propietà della fallita "SIRVIAGGI S.R.L.", dichiarava l'aggiudicazione dell'azienda a Stefania Giuntini per il prezzo di L. 30 milioni.

Successivamente la Sitra S.R.L. presentava offerta di L. 60.000.000 e il Giudice delegato, rilevata l'inadeguatezza del prezzo precedentemente offerto, disponeva nuova vendita all'incanto con prezzo base di L. 58.000.000.

La Giuntini proponeva reclamo al Collegio.

L'opposizione veniva rigettata con decreto del Tribunale, il quale osservava:

1) che l'art. 108 comma L.F., che attribuisce al giudice la facoltà di sospendere la vendita in tema di vendita di immobili, va applicato, per analogia, anche alle vendite mobiliari, stante l'eadem, ratio, consistente nell'esigenza, di natura pubblicistica, di ottenere il maggior possibile ricavo dalla realizzazione dell'attività fallimentare;

2) che l'offerta di un prezzo doppio rispetto a quello offerto dal reclamante rende evidente, di per sè, la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 108, 3 comma l. Fall.

Stefania Giuntini ha proposto ricorso per cassazione con 3 motivi, al quale ha resistito la curatela con controricorso, eccependo - pregiudizialmente - l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente Fallimento va esaminata primamente, attesa la pregiudizialità di essa rispetto alle altre.

Si sostiene che sia il provvedimento col quale il giudice delegato sospese la vendita nella fase della già avvenuta aggiudicazione all'offerente Stefania Giuntini e sia quello successivo del Tribunale, pronunciato sul proposto reclamo, ebbero entrambi funzione amministrativa e carattere ordinatorio nello svolgimento della procedura esecutiva concorsuale: in particolare che il decreto del giudice collegiale si limitò al controllo sull'operato del giudice delegato senza alcuna pronuncia giurisdizionale definitiva su posizioni di diritto soggettivo.

L'eccezione non va condivisa.

Va premesso che nella delicata fase di liquidazione dell'attivo patrimoniale (artt. 106, 108 e 109 l. fall.) l'attività del giudice delegato non si limita a quella di vigilanza sulle varie operazioni, ma si estende, per espressa "voluntas legis", alla doverosa pronuncia di provvedimenti che incidono su interessi molteplici per dare prevalenza a quello o a quelli ritenuti meritevoli di essa. Quando, poi, in virtù del reclamo di parti interessate rivolto al Tribunale ex art. 26 l. fall., si mettono in luce lesioni di diritto soggettivo conseguenti a pretese illegittimità nell'operato del giudice delegato, il successivo provvedimento del Tribunale medesimo, decidendo su tali pretese, assume carattere decisorio oltre che definitivo, negando o affermando la prevalenza del diritto fatto valere dal reclamante, con una statuizione di carattere giurisdizionale certamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione (Confr. sent. 2.4.85 n. 2252). È quanto si è verificato nel caso di specie, in cui si denuncia, in premessa, un preteso illegittimo operato dal giudice delegato, in quanto lesivo del diritto di aggiudicazione e di trasferimento del "bene" in favore della Giuntini già dichiarata aggiudicataria e, conseguentemente, un'erronea decisione del Tribunale sul punto, in quanto effettivamente di natura giurisdizionale e definitiva in tema di diritti soggettivi.

Col 1 motivo la ricorrente sostiene la nullità del provvedimento del Tribunale perché la formazione dell'Organo comprendeva il medesimo giudice delegato, il cui provvedimento era stato impugnato. La questione improntata sul divieto sancito dal n. 4 del 1 comma dell'art. 51 c.p.c., non è nuova, essendo essa stata esaminata anche, con sent. 18.11.70 n. 158, dalla Corte Costituzionale in tema di legittimità costituzionale dell'art. 99 l. fall. relativo all'affidamento allo stesso giudice delegato delle varie cause di opposizione allo "stato passivo" da lui dichiarato esecutivo. La Corte affermò la manifesta infondatezza della questione, osservando, tra l'altro, che il processo fallimentare è ispirato al principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva: ciò determina collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente ed apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità.

Da tale insegnamento si deduce che nel processo fallimentare la delicata posizione del giudice delegato, garante anche della rapidità delle varie fasi processuali per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, costituisce l'insostituibile "relatore" del Tribunale: sia quando sia stato autore di provvedimenti di natura ordinatoria - amministrativa, sia quando abbia emesso pronunce di natura giurisdizionale.

L'applicazione di tal principio, di certo in contrasto con l'altro di cui all'art. 51 c.p.c. in quanto eccezionalmente statuito dal legislatore fallimentare, comporta conseguenzialmente il rigetto del motivo esaminato (confr. sentt. 738-61 - 1359-69 - 2056-72 - 3875-76 - 1221-77 - 801-78 - 4049-82).

Con il 2 ed il 3 motivo che, data la loro intima connessione, vanno esaminati congiuntamente, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 108, 3 co. R.D. 16.3.42 n. 267 e 306 n. 3 e 5 c.p.c. stante altresì omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene:

a) che, da un lato, erroneamente il giudice "a quo" abbia ritenuto esteso alla vendita dei mobili la disposizione dell'art. 108, 3 co. l. fall. che sancisce il principio della "sospensione" soltanto in tema di vendita di immobili;

b) che, dall'altro, il medesimo giudice non abbia adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla circostanza (legislativamente prevista come condizione dell'esercizio del potere di "sospensione" del giudice delegato) che "il prezzo offerto sia stato notevolmente inferiore a quello giusto", tanto più che detto prezzo era stato determinato con consulenza tecnica d'ufficio.

La censura è priva di fondamento.

È d'uopo premettere che il legislatore fallimentare con disposizione di carattere generale (art. 105 l. fall.) rinvia alle regole del codice di procedura civile la disciplina per la liquidazione dell'attivo, mentre non esita a sancire regole particolari: alcune in relazione alla vendita di mobili altre alla vendita di immobili (artt. 106, 107, 108 e 109 l.fall.) Tra queste ultime si pone quella di cui al 3 comma dell'art. 108 l. fall. dal seguente contenuto: "il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto".

Essa manifesta una capacità di portata più ampia di quella della disposizione dell'art. 487 c.p.c. che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di modificare o di revocare ogni sua precedente ordinanza che non abbia già avuto esecuzione. (Se così non fosse, non resterebbe che considerare superflua una norma in quanto ripetitiva di altra).

La "ratio legis" dell'istituto della "sospensione" in esame, consistente nell'esigenza di realizzazione dell'attivo immobiliare il più possibile alta, induce a ritenere che tale "sospensione", da non confondersi con il diverso istituto della sospensione del processo previsto dagli artt. 295, 298 e 628 c.p.c., attribuisce al giudice delegato un ampio potere discrezionale comprendente oltre quello di modifica o di revoca di precedenti suoi provvedimenti, anche quello di arresto momentaneo della procedura con la possibile ripresa là dove era stata fermata oppure con la determinazione di altro tipo di vendita (da incanto a senza incanto o viceversa), evidentemente sacrificando i diritti degli offerenti e addirittura degli aggiudicatari, dopo che abbia accertato l'esistenza dei "fatti" su cui fondare il convincimento che il prezzo della vendita in corso fosse notevolmente inferiore a quello giusto.

Premesso quanto sopra, è necessario stabilire se nella fattispecie concreta il giudice delegato alla procedura concorsuale della s.r.l. Sirviaggi abbia applicato alla vendita mobiliare l'istituto della "sospensione" di cui all'indicato art. 108, 3 comma l. fall. oppure si sia avvalso del potere di revoca dell'ordinanza di aggiudicazione già disposta in favore di Stefania Giuntini. Questa Corte, in virtù del potere - dovere istituzionale d'interpretazione degli atti e delle attività processuali delle parti e dei giudici, è indotta a rilevare che il provvedimento col quale il giudice delegato di fronte ad un'offerta di prezzo doppio rispetto a quello (L. 30.000.000) della precedente aggiudicazione, sospendendo la vendita in corso, dispose contestualmente una nuova vendita all'incanto con un diverso e più alto prezzo base (L. 58.000.000) non aveva contenuto diverso da quello di revoca dell'ordinanza di aggiudicazione.

Sicché il termine generico di sospensione da lui adottato non coincideva con quello proprio dell'istituto della "sospensione" di cui all'art. 108, 3 co. l. fall. e, perciò egli non aveva bisogno di procedere ad ulteriore accertamento per conoscere se il prezzo dell'aggiudicazione fosse o meno notevolmente inferiore a quello giusto e se la successiva offerta del terzo fosse stata semplicemente di disturbo o di animosità altrui.

È evidente, allora, che l'indagine del Tribunale non andava riferita e condotta sulla legittimità dell'applicazione alla vendita mobiliare dell'istituto della "sospensione" suindicato, ma sulla legittimità della revoca dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 487 c.p.c. Avrebbe, perciò quel collegio giudicato prendendo atto che (- in tali sensi va corretta la motivazione a norma dell'art. 384 c.p.c. -) il provvedimento di aggiudicazione non aveva avuto esecuzione, una volta accertato che (- come era avvenuto-) la Giuntini non aveva versato il prezzo e non era stato emanato il conseguente provvedimento di trasferimento dei beni al momento della revoca dell'aggiudicazione.

Infatti, solo la realizzazione di tali ulteriori attività processuali comportava, come comporta, che l'atto di aggiudicazione potesse e possa dirsi eseguito (sent. 3236-88).

In conclusione, il provvedimento del giudice delegato fu legittimo oltre che opportuno nell'interesse preminente dei creditori. Il ricorso va pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e dell'onorario, di cui al dispositivo, in favore del resistente fallimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di L. 35.800 oltre a L. 2.500.000 per onorario.

Roma, 18.9.90.