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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18153 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 1992. Est. Bibolini.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello giusto - Accertamento ai fini della sospensione della vendita - Maggiore prezzo offerto da un terzo - Riferimento - Ammissibilità - Limiti


Ai fini della sospensione della vendita immobiliare, ex art. 108, terzo comma, legge fall., il giudice delegato, pur se non può determinare il giusto prezzo in base al solo fatto della maggiore entità offerta da un terzo, può valutare tale elemento, in relazione ad ogni altra circostanza, per desumere che il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello giusto. (massima ufficiale)