Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18150 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 01 Aprile 1992, n. 3916. Est. Borrè.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Provvedimenti del giudice delegato - Revoca o modifica - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie



Le particolari disposizioni contenute nell'art. 108 legge fall., che consentono al giudice delegato di sospendere la vendita degli immobili per notevole inadeguatezza del prezzo fino a che non venga emesso il decreto di trasferimento del bene, non escludono l'applicabilità nell'espropriazione concorsuale, tramite il rinvio operato dall'art. 105 legge fall., del principio generale di cui all'art. 487 cod. proc. civ., per il quale le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono revocabili o modificabili finché non abbiano avuto esecuzione (nella specie, trattavasi di un modesto aggiustamento del prezzo, intervenuto prima dell'esecuzione dell'ordinanza di vendita). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente

" Alfredo ROCCHI Consigliere

" Rosario DE MUSIS "

" Giuseppe BORRÈ Rel. "

" Giovanni OLLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

BELLI VINCENZO, ODIANTE MARIA, ODIANTE ALBERTO e MAINI CARMELINA, residenti in Salsomaggiore Terme (Parma) già soci illimitatamente responsabili della "Pensione Villa Rossi" di Odiante Maria e C. S.n.c., dichiarati falliti i primi quattro, elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza n. 45, presso l'avv. Ferruccio Carboni Corner, che li rappresenta e difende con l'avv. Gian Galeazzo Lasagui, giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrenti

contro

FALLIMENTO PENSIONE VILLA ROSSI di ODIANTE MARIA e C. S.N.C. e SOCI, illimitatamente responsabili BELLI VINCENZO, ODIANTE MARIA, ODIANTE ALBERO e MAINI CARMELINA, in persona del curatore Rag. Renzo Musile Tanzi, elettivamente domiciliati in Roma, via Sabotino n. 12, presso l'avv. Guido Barbera, che lo rappresenta e difende con l'avv. Guido Calzolari, giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso il decreto del Tribunale di Roma (che respingeva il reclamo ex art. 26 legge fallimentare 2.2.89) del 2.2.89. Udita la relazione della causa svoltasi nella Pubblica Udienza del 30.1.91 dal Cons. Rel. Dott. Borrè.

Udito per il ricorrente l'avv. Barazzoni (delega) e F. Carboni che chiede l'accoglimento del ricorso.

Udito l'avv. Barbera che chiede il rigetto del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Paolo Dettori che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 gennaio 1989 Vincenzo Belli, Maria Odiante, Alberto Odiante e Carmelina Maini, dichiarati falliti dal Tribunale di Parma quali soci della s.n.c. Villa Rossi, proposero reclamo ex art. 26 legge fall. al predetto Tribunale avverso più decreti del giudice delegato, e precisamente: i provvedimenti presi in data 30 settembre 1988, aventi ad oggetto la negata sospensione della vendita immobiliare in relazione alla presentazione di una proposta di concordato fallimentare, la modifica del prezzo d'asta e l'aggiudicazione dell'immobile; il provvedimento 2 gennaio 1989 di trasferimento dell'immobile aggiudicato; e infine il provvedimento reiettivo della proposta di concordato fallimentare. Precisarono i ricorrenti che quest'ultimo provvedimento, preso il 16 gennaio 1989, era stato ad essi comunicato il 19 successivo, mentre nessuna comunicazione v'era stata degli altri provvedimenti. Il Tribunale, con decreto del 2 febbraio 1989, rigettò il reclamo, osservando che correttamente era stata disattesa l'istanza di sospensione della vendita, siccome collegata a proposta di concordato priva di idonee garanzie; che con l'aumento del prezzo d'asta il giudice delegato aveva inteso temperare, nell'interesse obiettivo della procedura, una eccessiva riduzione operata a seguito di due incanti andati deserti; che nessuna irregolarità era riscontrabile nell'aggiudicazione e nel trasferimento del bene; e infine che correttamente era stata esclusa al convenienza della proposta concordataria in quanto era mancata la garanzia fideiussoria del Banco di Roma, cui il curatore ed il comitato dei creditori avevano condizionato il proprio parere favorevole, mentre era stata in seguito offerta una fideiussione meno affidabile e gravata da una clausola "incompatibile con le esigenze della procedura fallimentare".

Contro tale provvedimento del Tribunale i reclamati hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. sulla base di sei motivi illustrati con memoria. Resiste la Curatela con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente posto il problema della tempestività del reclamo al Tribunale.

La questione è agevolmente risolvibile per l'ultimo provvedimento (quello di reiezione della proposta concordataria) preso il 16 gennaio 1989 e comunicato il 19 dello stesso mese. Essendo stato il reclamo proposto il successivo giorno 23, si rientra appieno nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, applicabile secondo la giurisprudenza di questa Corte.

Perplessità invece sussistono (e le adombra, sebbene in modo ipotetico, la stessa decisione del Tribunale sul reclamo) quanto alla serie di provvedimenti presi il 30 settembre 1988 e quanto al decreto di trasferimento del 2 gennaio 1989. I ricorrenti tuttavia sostengono (e la loro affermazione non è contestata) che tali provvedimenti non furono comunicati, per cui la decorrenza del termine non sarebbe iniziata. Nè potrebbe indurre a diversa conclusione il fatto che nell'udienza del 30 settembre 1988, destinata all'incanto immobiliare, fosse presente, come risulta dal verbale, "l'avv. Mergoni per il fallito", assumendo i ricorrenti (anche qui senza contestazione) che a tale professionista non era stata conferita procura scritta e che comunque egli non operava per incarico di tutti i falliti.

In tale situazione, mancano elementi per ritenere che il reclamo fosse stato proposto tardivamente.

2. Sempre in via preliminare va affrontata la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro alcuni capi della pronuncia del Tribunale. Sostiene infatti la resistente Curatela che il decreto di trasferimento (ma il discorso è da estendere all'aggiudicazione del bene, alla modifica del prezzo d'asta, ecc., per cui la questione investe la maggior parte delle censure formulate in questa sede) ha natura esecutiva e non decisoria, cosicché esulerebbe la possibilità di impugnazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. A sostegno di tale assunto vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 5466-1978 e n. 3438-1988.

In particolare, la prima afferma che "tra gli atti giurisdizionali e decisori contro i quali il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., è ammesso, non rientra il decreto di trasferimento dell'immobile espropriato, pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; infatti tale decreto non è decisorio... essendo emesso... nell'esercizio della funzione, di natura esecutiva, di convertire in denaro l'immobile espropriato, nè definitivo, essendo impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi". Tale impostazione, enunciata con riferimento all'espropriazione individuale, è sicuramente da condividere, essendo indubitabile che, tanto in tale tipo di espropriazione quanto in quella collettiva, un atto come il decreto di trasferimento (o altro della cosiddetta fase liquidativa) costituisce espressione di giurisdizione esecutiva ed è, come tale, non decisorio. Da ciò tuttavia non discende che quando tale atto, posto in essere dal giudice delegato nell'ambito della procedura concorsuale, sia fatto oggetto di reclamo al tribunale (come è reso possibile dal carattere generale, in mancanza di diverse disposizioni, della previsione di cui all'art. 26 legge fall.), debba escludersi la impugnabilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del provvedimento che pronuncia sul reclamo.

Fermo restando il carattere esecutivo (quindi non cognitorio ne' decisorio) dell'atto reclamato, è tuttavia possibile riconoscere natura decisoria al provvedimento che pronuncia sul reclamo, ove si valorizzi l'affinità di tale provvedimento rispetto a quello che - relativamente ai medesimi atti liquidativi dell'espropriazione singolare - decide sull'opposizione agli atti esecutivi. In entrambi i casi si tratta di rimedio soggetto a breve termine, legato da stretta incidentalità (anche sotto il profilo della competenza) al processo espropriativo, e definito con provvedimento che la legge ordinaria definisce non impugnabile (rispettivamente, artt. 23 legge fall. e 618 c.p.c.).

Intesa in questa prospettiva sistematica, la pronuncia del tribunale sul reclamo per illegittimità formale dell'atti di liquidazione concorsuale sfugge ad entrambi gli ostacoli (non decisorietà e non definitività) prospettati dal resistente. La decisorietà, infatti, secondo l'ipotesi qui formulata, si collega non all'atto esecutivo (decreto di trasferimento o simili), ma alla "decisione" in cui sfocia l'incidente cognitivo instaurato col reclamo. E la definitività risulta ex lege (art. 23, u.c., legge fall.), ove la ricorribilità per cassazione sia riferita al provvedimento del tribunale che pronuncia sul reclamo. La enunciata impostazione è già stata fatta propria da questa Corte. Fra altre va richiamata la sentenza 17 luglio 1980 n. 4647, la quale afferma che "il decreto col quale il giudice delegato al fallimento dispone il trasferimento di un immobile in favore dell'aggiudicatario... non ha affatto natura decisoria, ma - appunto - esecutiva, mentre natura decisoria ha il decreto del tribunale che decide sul reclamo, impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost.". Le esposte considerazioni comportano il superamento della questione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Curatela. 3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 125 legge fall., e difetto di motivazione, per avere il Tribunale di Parma ritenuto che il giudice delegato correttamente si fosse astenuto dal sospendere la liquidazione nonostante la presentazione della proposta di concordato fallimentare. La sospensione avrebbe, secondo i ricorrenti, carattere di automaticità. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto censurare il provvedimento del giudice delegato sia perché esso attribuiva rilievo condizionante al perfezionamento di una fideiussione che avrebbe dovuto formalizzarsi soltanto dopo l'omologazione del concordato; sia perché, impropriamente, considerava onerosa per la procedura una clausola ai sensi dell'art. 1957 c.c.; sia infine perché, contemporaneamente al rifiuto della sospensione, aveva contraddittoriamente elevato il prezzo d'asta a livello corrispondente a quello della somma offerta a garanzia del concordato.

Il motivo è infondato e va respinto.

La pretesa automaticità dell'effetto sospensivo della proposta è smentita dal diritto positivo (art. 125, 3 comma, legge fall.). Pretestuoso è poi l'addebito, rivolto al Tribunale, di aver ritenuto che la fideiussione dovesse perfezionarsi prima della omologazione del concordato. Il provvedimento impugnato intende in realtà riferirsi non alla mancata formalizzazione della garanzia, ma alla mancata documentazione della disponibilità della banca a prestarla.

Priva di base è anche la censura secondo cui erroneamente sarebbe stata ritenuta gravosa una clausola della fideiussione della società Trascontinental. Come precisano in memoria i ricorrenti, tale clausola, fondata sul disposto del primo comma dell'art. 1957 c.c., sarebbe addirittura inapplicabile (secondo autorevole giurisprudenza) alle garanzie prestate in sede di concordato fallimentare. Proprio questa circostanza, tuttavia, non esclude ma conferma la correttezza del provvedimento, ove esso afferma che la clausola è "incompatibile con le esigenze della procedura fallimentare".

Infine non si ravvisa contraddizione fra la sfiducia nell'ipotesi concordataria e l'assunzione dell'entità delle garanzie offerte come parametro per la elevazione del prezzo d'asta. Le garanzie possono essere ritenute qualitativamente insicure e tuttavia costituire, come dato quantitativo, un possibile punto di riferimento per la determinazione del prezzo di vendita forzata.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 105-108 legge fall. e 576-591 c.p.c. Erroneamente - essi assumono - il provvedimento impugnato non rileva che l'elevazione del prezzo d'asta sarebbe dovuta passare attraverso la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 108, terzo comma, legge fall., giacché, altrimenti, l'inopinato mutamento avrebbe creato difficoltà per gli aspiranti acquirenti e comunque determinato una discrasia fra l'importo del prezzo e quello della cauzione.

Anche questo motivo è infondato. Il richiamato art. 108 per un verso presuppone che il giudice delegato rilevi la notevole inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto, mentre per altro verso consente che la sospensione, intesa a rendere realizzabili condizioni più eque, intervenga anche quando il procedimento liquidatorio versi in uno stadio particolarmente avanzato e addirittura vi sia stata l'aggiudicazione del bene, finché non venga emesso il decreto di trasferimento (v., fra altre, sentenza n. 322 del 1981). Indipendentemente da tale norma, peculiare per le sue ragioni giustificative ("notevole" inadeguatezza del prezzo) e per l'estensione della sua operatività, deve tuttavia ritenersi che anche nell'espropriazione concorsuale trovi applicazione il generale principio di cui all'art. 487 c.p.c., per il quale le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono revocabili o modificabili finché non abbiano avuto esecuzione. Il rinvio dell'art. 105 legge fall. alle norme dettate per la liquidazione nell'espropriazione singolare ricomprende anche i principi generali del processo esecutivo, come quello dettato dal citato art. 487. In esso trova pieno fondamento la vicenda verificatasi nella specie, intervenuta prima dell'esecuzione dell'ordinanza di vendita e consistita in un modesto aggiustamento del prezzo che il Tribunale ha insidacabilmente ritenuto rispondente agli interessi della procedura.

5. Con il terzo, quarto e quinto motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 570, 581, 583, 737 c.p.c. e 26 legge fall., nonché difetto di motivazione, lamentano che il Tribunale non abbia censurato alcune inosservanze procedurali attinenti all'esperimento di vendita (mancata accensione delle candele vergini), all'espletamento della pubblicità (effettuata nel periodo previsto per le ferie giudiziarie) e all'emissione del decreto di trasferimento (senza previo controllo della regolarità della electio amici, essendo l'aggiudicazione avvenuta per persona da nominare). La prima e la terza doglianza non possono essere esaminate, perché non fatte oggetto del reclamo e qui per la prima volta dedotte. Rimane la censura relativa alla pubblicità, peraltro nettamente infondata. Nessuna norma pone divieti all'effettuazione della pubblicità in determinati periodi e, del resto, sono gli stessi ricorrenti a ricordare che alle procedure fallimentari non si applica neppure la sospensione dei termini per ferie, stante il loro carattere di urgenza.

6. Infine, con il sesto motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 41 legge fall., nonché carenza e contraddittorietà di motivazione. Essi si dolgono che il Tribunale, esaminando la parte del reclamo relativa al provvedimento 16 gennaio 1989 di reiezione della proposta concordataria, non abbia considerato che il curatore ed il comitato dei creditori, nel settembre precedente, si erano favorevolmente espressi e che il parere sfavorevole dello stesso comitato nel gennaio successivo proveniva da due soli componenti su tre. Lamentano inoltre che il giudizio di non piena affidabilità della garanzia offerta dalla società Trascontinental non abbia tenuto conto, oltreché del capitale, anche delle riserve facoltative di tale società, e dell'abilitazione da essa ricevuta all'esercizio dell'attività fideiussoria. E finalmente censurano il disconoscimento della convenienza del concordato anche alla luce di costi sopravvenuti della liquidazione fallimentare (pratica di condono edilizio che illegittimamente si pretenderebbe accollare alla procedura).

Va detto preliminarmente che l'ammissibilità del ricorso non è esclusa - per questa parte - dal fatto che la proposta di concordato possa essere ripresentata. Tale possibilità presuppone, infatti, condizioni significativamente diverse, che attribuiscano alla proposta una nuova identità; il che val quanto dire che la proposta precedente deve considerarsi come tale, definitivamente rigettata. D'altra parte, non è dubbio che la materia in esame attenga alla sfera dei diritti soggettivi e addirittura allo status della persona (si considerino i riflessi del concordato sulla riabilitazione civile: art. 143 legge fall.). La doglianza è tuttavia infondata, perché essa - quando non si limita ad una mera postulazione della convenienza del concordato, per giunta anche alla luce di elementi sopravvenuti come i costi del condono edilizio - denuncia carenze di motivazione che in realtà non sussistono. Il provvedimento impugnato non trascura affatto la circostanza che i pareri del curatore e del comitato dei creditori, nel settembre, fossero favorevoli, ma precisa che tali erano alla condizione che intervenisse la fideiussione del Banco di Roma che i falliti avevano promesso. L'esser mancata una garanzia di così alto livello costituisce il nucleo essenziale della motivazione, che rende non decisivo il fatto che il tribunale non si sia soffermato sulle riserve facoltative della società Trascontinental e sull'autorizzazione della medesima alla prestazione di fideiussioni. 7. Il ricorso va dunque rigettato con la condanna dei ricorrenti a rifondere alla Curatela le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in lire 86.300, oltre a lire quattro milioni per onorari. - Così deciso in Roma il 30 gennaio 1991.