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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18147 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 08 Ottobre 1992. Est. De Musis.

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami - Opposizione di terzo all'esecuzione - Proposizione al giudice delegato - Vendita di beni del fallito - Sospensione - Istanza - Rigetto - Relativo provvedimento del Tribunale fallimentare in sede di reclamo - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Esclusione


Non è impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost. il provvedimento ammesso dal tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato, investito dell'opposizione di terzo all'esecuzione, con riguardo ad una vendita di beni del fallito, rigetta l'istanza di sospensione della vendita, formulata nell'opposizione stessa e fissa l'udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa di opposizione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Italo BOLOGNA Presidente

" Renato BORRUSO Consigliere

" Alfredo ROCCHI "

" Giuseppe BORRÈ "

" Rosario DE MUSIS Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

NANNI ROSINA elett. dom. in Roma viale Castro Pretorio n. 25 presso l'avv. Vincenzo Masiani, rapp. e difesa dagli avv.ti Giuseppe Pasquarelli ed Aldo Formiggini, giusta delega in atti. Ricorrente

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ ZENOTTI ANTONIO E FIGLI DI ZANOTTI ANTONIO E C. S.N.C. e dei soci in proprio ZANOTTI ANTONIO, ZANOTTI GIUSEPPE e ZANOTTI GILBERTO, in persona del suo legale rapp. p.t., elett. dom. in Roma via M. Di Lando n. 54, presso l'avv. Fausto Bucci che la rapp. e difende unitamente all'avv. Quarto Montebelli giusta delega in atti.

Controricorrente

e contro

BUGLI IVANO, ROSSI DONATELLA e TIBERIO GIOLITI.

Intimati

avverso il decreto del tribunale di Rimini del 3.11.1988;

per la ricorrente è presente l'avv. Formiggini;

Il Cons. Rel. De Musis svolge la sua relazione;

la difesa del ricorr. chiede l'accoglimento;

il P.M. Dr. Domenico Iannelli conclude per il rigetto. (N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 24-4-1988 il giudice delegato al fallimento della s.n.c. Zanotti Antonio e figli di Zanotti e C. e dei soci in proprio Zanotti Antonio, Giuseppe e Gilberto, dispose la vendita di un complesso immobiliare (sito in via Montese ex Padulli in Spadarolo di Rimini) in danno di Antonio Zanotti.

Il 29-6-1988 Rosina Nanni propose opposizione di terzo deducendo di essere, quale moglie dello Zanotti, comproprietaria del bene, e chiese la sospensione della vendita.

Con decreto del 30-6-1988 detto giudice rigettò l'istanza di sospensione e fissò la udienza del 18.11.1988 per la comparizione delle parti.

La Nanni propose reclamo e il tribunale di Rimini, con decreto del 3.11.1988, lo respinse, confermando il decreto impugnato. Affermò in particolare il tribunale che le doglianze erano: a) tardive: perché non era stata impugnata l'ordinanza di vendita; b) infondate: perché il complesso immobiliare risultava intestato al marito fin dal 1969, epoca alla quale esso doveva ritenersi pertanto già esistente, e sia la legge italiana che quella sammarinese (il marito era cittadino di S. Marino e la moglie, italiana, aveva acquistato la stessa cittadinanza) avevano introdotto il regime di comunione legale dei beni tra coniugi successivamente a detta epoca. Ha proposto ricorso per cassazione la Nanni; ha resistito, con controricorso, il fallimento; la ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rosina Nanni propose opposizione di terzo alla (disposta) vendita e chiese che questa venisse sospesa.

Con decreto il giudice delegato al fallimento respinse la istanza di sospensione e (evidentemente al fine della trattazione della causa di opposizione) dispose la comparizione delle parti per una successiva (indicata) udienza.

La Nanni propose reclamo avverso il decreto: quindi il tribunale fu investito (necessariamente) solo della decisione sulla statuizione di rigetto della istanza di sospensione.

E così è avvenuto poiché il tribunale ha provveduto prima della udienza fissata per la trattazione della causa di opposizione (che ha un suo sviluppo autonomo rispetto all'incidente relativo alla sospensione della vendita) e si è limitato, come emerge dalla motivazione e dal dispositivo, a confermare il decreto impugnato; l'esame del merito deve ritenersi fatto dal tribunale unicamente per accertare se ricorrevano i gravi motivi giustificanti la sospensione della vendita.

Così individuato l'oggetto del provvedimento impugnato - e cioè decisione sul reclamo avverso il decreto di diniego della sospensione della vendita - il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, è inammissibile perché investe un provvedimento che non ha contenuto decisorio su diritti soggettivi.

Infatti il provvedimento che il tribunale adotta, ai sensi dell'art. 26 del R.D. 16-3-1942 n. 267, decidendo sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato emesso nell'esercizio di poteri gestori della procedura fallimentare, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 citato, solo se risolve con carattere di giudicato, una controversia su diritti soggettivi e ciò non si verifica allorché si agisce al limitato scopo di conseguire la sospensione della vendita e non si fanno valere posizioni di diritto soggettivo (Cass. 28-4-1982 n. 2649). E quest'ultima situazione ricorre allorché sia proposta opposizione di terzo alla esecuzione poiché il diritto che l'opponente vanta, e sul quale fonda la sua istanza di sospensione della vendita, è solamente delibato, al fine di provvedere sull'istanza stessa, nel provvedimento relativo, mentre sarà deciso, con efficacia di giudicato, solo nella causa di opposizione. Il principio enuncleabile è pertanto il seguente: non è impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione il provvedimento emesso dal tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 del R.D. 16.3.1942 n. 267, su reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato, investito della opposizione di terzo all'esecuzione, rigetta l'istanza di sospensione della vendita formulata nella opposizione stessa e fissa la udienza di comparizione delle parti al fine della trattazione della causa (di opposizione).

Il ricorso dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese processuali. Così deciso il 3.2.1992.