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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18145 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 1992, n. 11887. Est. Nardino.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili Vendita - Sospensione - Ammissibilità - Condizioni - Vendita - Modalità - Irrilevanza - Disciplina delle offerte in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione


In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del giudice delegato di sospendere la vendita di un immobile, ai sensi dell'art. 108 terzo comma della legge fallimentare, deve essere riconosciuto sia se la vendita è stata disposta con incanto, sia nell'ipotesi in cui sia stata ordinata senza incanto, poiché, al fine dell'esercizio di detto potere. le offerte in aumento del prezzo rilevano, non come condizioni per procedere ad una nuova gara, ma solo come indici della sproporzione - per difetto - del prezzo raggiunto dall'immobile rispetto a quello "giusto", indipendentemente dalla forma e dalle modalità della vendita, nonché dall'osservanza della disciplina delle offerte successive all'incanto dettata dall'art. 584 cod. proc. civ., (norma non applicabile nella procedura concorsuale, per incompatibilità con l'esigenza di realizzare, nel comune interesse dei creditori, un ricavato quanto più possibile corrispondente al giusto prezzo dell'immobile). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio SENSALE Presidente

" Pellegrino SENOFONTE Consigliere

" Salvatore NARDINO Rel. "

" Angelo GRIECO "

" Vincenzo CARBONE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MENINI IVANA di S. Martino B.A. (VR) titolare della ditta Meniflex, elett. dom. in Roma, Via Zanardelli, 20, presso l'avv. L. Albininni, che la rapp.ta e dif. con l'avv. G. A. Martinelli giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

FALL.TO ALEXA S.p.A., in persona del curatore di Girolamo Zuliani, elett. dom. in Roma, Via G. Pisanelli, 4, presso l'avv. Luigi Rosati che lo rappr.ta e dif. con l'avv. Giambattista Rossi giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso il provv.to del Tribunale di Verona del 26.5.88;

Il Cons. dr. Nardino svolge la relazione;

Il P.M. dott. Sergio Lanni conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 8 febbraio 1988 il giudice delegato al fallimento della S.P.A. ALEXA ordinava di procedere alla vendita senza incanto di un complesso immobiliare facente parte dell'attivo fallimentare, stabilendo il prezzo-base di L. 464.000.000.

Il 18 marzo, in esito alla gara svoltasi avanti al giudice delegato, l'immobile veniva aggiudicato da Ivana Menini per il prezzo di L. 470.000.000, da versarsi entro novanta giorni. In data 12 maggio 1988 Nello Crivelli ed Agostino Bertolazzi, che non avevano partecipato alla gara, formulavano un'offerta di aumento del prezzo a L. 520.000.000, a seguito della quale il giudice delegato, con provvedimento del 15 maggio 1988, disponeva la sospensione della vendita e fissava una nuova gara al prezzo-base di L. 520.000.000.

La Menini proponeva reclamo al Tribunale di Verona, a norma dell'art. 26 L. Fall., chiedendo la revoca del suddetto provvedimento.

Il reclamo veniva rigettato con decreto del 28 maggio 1988 sul rilievo che "un'offerta superiore di lire cinquantamilioni rispetto alla precedente" non poteva non considerarsi "notevolmente superiore" al prezzo di aggiudicazione; che il giudice delegato aveva, pertanto, "doverosamente ... esercitato il potere discrezionale conferitogli dall'art. 108 L. Fall.; che non era rilevante "il riferimento alla vendita con incanto" (per la quale è necessario che l'aumento sia non inferiore ad un sesto del prezzo di aggiudicazione), "atteso che la norma (art. 108 L. Fall.) fissa un criterio molto più elastico, così affidandosi al prudente apprezzamento del giudice delegato". La Menini (resasi nuovamente aggiudicataria dell'immobile per il prezzo di L. 610.000.000, in esito alla gara svoltasi il 26 maggio 1988) ha proposto ricorso per cassazione avverso il suindicato decreto del Tribunale, deducendo un unico articolato mezzo di annullamento, illustrato con memoria.

La curatela del fallimento della S.p.A. ALEXA ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la Menini, denunciando violazione e falsa applicazione dagli artt. 105 e 108 L. Fall., 570, 673 e 584 c.p.c., censura il provvedimento impugnato sulla base delle seguenti

considerazioni:

1) Il procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare deve adeguarsi "alla normativa dell'esecuzione ordinaria nella successione dei tempi e delle modalità, in forza del richiamo, contenuto nella "norma - quadro" dell'art. 105 L. Fall., alle disposizioni di carattere generale del codice di procedura civile.

2) La vendita senza incanto degli immobili, a causa della sua eccezionalità, è circondata da una serie di cautele (proposta dal curatore, parere obbligatorio del comitato dei creditori, assenso dei creditori con diritto di prelazione), le quali trovano giustificazione nel fatto che "questo tipo di vendita giuridicamente si esaurisce nella stessa udienza fissata per la gara con l'aggiudicazione al maggiore offerente, che diventa così aggiudicatario definitivo", senza alcuna possibilità di modifica successiva, non essendo prevista dal codice di rito l'"offerta di aumento di resto".

3) Ne consegue che anche la facoltà del giudice di sospendere la vendita, a norma dell'art. 108 L. Fall., "si esaurisce durante la gara" e può essere esercitata "solo in questa fase e prima dell'aggiudicazione", non essendo consentito nella vendita senza incanto alcun intervento successivo, come si deduce dagli artt. 573, 574 e 583 c.p.c.. 4) "Se si dovesse ritenere legittima la facoltà del giudice di sospendere la vendita senza incanto in ogni momento, fino al trasferimento..., si aprirebbero le porte alla seconda gara, prevista soltanto dall'art. 584 in relazione all'art. 576 c.p.c.", e quindi con esclusivo riferimento alla vendita con incanto, nella quale l'aggiudicazione è "provvisoria" a causa della prevista possibilità di successive offerte di aumento non inferiori ad un sesto del prezzo raggiunto nell'incanto, da effettuarsi nel termine di dieci giorni dalla prima gara. Nella specie, "la mancata realizzazione di un diritto soggettivo (acquisto dell'immobile) dipenderebbe non già dal verificarsi di eventi normativamente predeterminati, ma unicamente dall'inevitabile ritardo nel rilascio del decreto definitivo di natura amministrativa".

5) L'impugnato decreto del Tribunale di Verona "ha collocato la Menini in posizione del tutto subalterna agli interessi dei creditori", costringendola ad un illegittimo "esborso suppletivo" di L. 140.000.000 e vanificando la sua "legittima aspettativa... di avere definitivamente acquisito l'immobile... per il prezzo di L. 470.000.000". Se questa interpretazione dell'art. 108 L. Fall. fosse ritenuta corretta, la norma sarebbe sospettabile di contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e la relativa questione andrebbe rimessa all'esame della Corte Costituzionale.

Ad avviso della Corte, nessuna delle riferite censure è meritevole di accoglimento.

È ben vero che alle vendite dei beni del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione; ma l'art. 105 L. Fall. pone espressamente il limite della compatibilità di tali disposizioni con quelle delle "sezioni seguenti" (cioè delle sezioni II e III del cap. VI - titolo II della legge fallimentare), sicché non può operarsi - come pretenderebbe la ricorrente - un'automatica trasposizione delle norme del codice di rito nella procedura concorsuale, ma è necessaria la verifica, ad opera dell'interprete, della compatibilità di dette norme con le finalità e le esigenze peculiari del fallimento (cfr. Cass. nn. 1580-89, 2606-85, 5784-81 e numerose altre pronunce conformi). Per quanto attiene allo specifico problema che forma oggetto del ricorso, è sufficiente ricordare, per disattendere gli infondati rilievi della ricorrente, che per principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte la facoltà, attribuita dall'art. 108 - 3 comma L. Fall. al giudice delegato, di sospendere la vendita degli immobili acquisiti al fallimento, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitata anche dopo l'aggiudicazione, e perfino dopo che l'aggiudicatario abbia versato il prezzo dell'immobile, fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento, che segna il limite temporale all'esercizio di detto potere discrezionale (cfr. Cass. nn. 1580-89 cit., 2259-85, 322-81, 2991-79, 316-70). Occorre aggiungere che non ha alcuna consistenza l'assunto secondo cui la facoltà di sospensione non sarebbe esercitabile nella ipotesi di vendita senza incanto.

Tale opinione si base sull'erronea affermazione, contrastata dalle pronunzie sopra richiamate, che alle procedure di liquidazione dell'attivo fallimentare debbano sempre ed integralmente applicarsi le disposizioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata individuale, le quali non prevedono, nella vendita senza incanto, l'"offerta di aumento di sesto", da effettuarsi entro il termine di dieci giorni, come prescritto dall'art. 584 c.p.c. in relazione alla (sola) vendita con incanto. E l'erroneità della premessa rende inaccettabile la conclusione che da essa trae la ricorrente.

Ma, a prescindere da questa già decisiva considerazione, è agevole osservare che l'art. 108 L. Fall. prevede, al primo comma, come ordinaria forma di vendita fallimentare quella con incanto, ma autorizza anche il giudice delegato ad ordinare, a determinate condizioni, "la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa". E siccome il terzo comma dello stesso articolo attribuisce al giudice la facoltà di "sospendere la vendita", senza alcuna limitazione o distinzione tra la vendita con o senza incanto, ben pochi dubbi possono sussistere che detta facoltà sia esercitabile in entrambi i tipi di vendita indicati nel primo comma, ove il giudice delegato, nel suo prudente apprezzamento, ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Nè appare compatibile con la ratio della norma la diversa interpretazione proposta dalla ricorrente, ove si consideri che la facoltà di sospensione - come questa Corte non ha mancato di sottolineare - è strumentale alla "superiore esigenza della procedura concorsuale consistente nel realizzare, attraverso la vendita coattiva, un risultato quanto più possibile conforme al comune interesse dei creditori" (così Cass. n. 1580-89 cit.). È pertanto, del tutto priva di senso logico e di fondamento giuridico la tesi secondo la quale l'obbligo di rispettare questa prominente esigenza della procedura fallimentare sarebbe subordinato al tipo di vendita prescelto dal giudice delegato e verrebbe meno nella ipotesi di vendita senza incanto solo perché il giudice di rito non contempla offerte di aumento di sesto".

Il vero è che, sia nella vendita fallimentare con incanto sia in quella senza incanto, le eventuali offerte di aumento del prezzo vengano in considerazione non già come condizioni per procedere ad una nuova gara, secondo la disciplina del codice di procedura civile, ma unicamente come fatti - indice della notevole sproporzione (per difetto) del prezzo raggiunto dall'immobile rispetto a quello "giusto": sproporzione che "legittima l'esercizio, d'ufficio, del potere del giudice delegato di sospendere la vendita" (Cass. n. 1580-89 cit.), indipendentemente dalla forma e dalle modalità della vendita stessa nonché dall'osservanza delle prescrizioni dettate per le offerte in aumento dall'art. 584 c.p.c.. Non a caso, infatti, quest'ultima norma è stata ritenuta incompatibile con la "lex specialis" del fallimento, con la conseguenza che anche le offerte fatte dopo il decorso del termine di dieci giorni stabilito dall'art.584 c.p.c. possono giustificare il provvedimento di sospensione, ove valgono ad evidenziare che il prezzo realizzato è notevolmente inferiore a quello giusto (cfr. sul punto, Cass. n. 1580-89 cit.). Non mancano, del resto, nella giurisprudenza precedenti specifici in tema di legittimità del rifiuto del giudice delegato di sospendere la vendita senza incanto, in difetto del presupposto di cui all'art. 108 - 3 comma L. Fall. (cfr. Cass. n. 4323-82): il che dimostra - a contrario - che anche il provvedimento positivo di sospensione è legittimo, ove il giudice, nella sua discrezionale valutazione, ritenga sussistente il suddetto presupposto.

Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte si deve escludere che l'aggiudicatario di un immobile a seguito di vendita fallimentare - con o senza incanto - acquisisca il diritto soggettivo ad ottenere, sempre ed incondizionatamente, l'emissione del decreto di trasferimento, essendo invece tale diritto subordinato al mancato esercizio, da parte del giudice delegato, del potere, attribuitogli dall'art. 108 L. Fall., di sospendere la vendita (o, più esattamente, di sospendere le operazioni di formale e definitivo trasferimento dell'immobile) e di adottare i conseguenziali provvedimenti volti a realizzare, nel comune interesse dei creditori, un maggior prezzo quanto più possibile corrispondente a quello giusto, in presenza di fatti ed indizi che rivelino una notevole inadeguatezza del prezzo raggiunto e la concreta conseguibilità dell'anzidetto miglior risultato.

Ovviamente, l'esercizio del potere di sospensione richiede l'accertamento, da parte del giudice delegato (e, in sede di reclamo, da parte del Tribunale fallimentare), dell'effettiva sussistenza del presupposto di legge nonché l'esposizione delle ragioni che consigliano l'adozione del provvedimento sospensivo, così da consentire il controllo circa la legittimità dell'operato degli organi fallimentari. Ma nel caso di specie una simile questione non risulta proposta, essendo incentrato il ricorso unicamente sulla portata e sui (presunti) limiti di applicabilità della disposizione dell'art. 108 - 3 comma L. Fall..

Resta da aggiungere che è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della predetta norma, come interpretata dal giudice delegato e dal Tribunale di Verona, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non è, infatti, ravvisabile violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., il quale postula l'omogeneità delle situazioni giuridiche poste a confronto, poiché la diversità (per taluni particolari aspetti) della disciplina normativa delle vendite fallimentari rispetto a quella dettata dal codice di rito per l'esecuzione forzata individuale trova causa e razionale giustificazione in esigenze tipiche della procedura concorsuale, correlate alla tutela dell'interesse collettivo dei creditori, ed è inoltre subordinata - come si è già detto - alla sussistenza di precisi presupposti legislativamente stabiliti (e non al mero "ritardo nel rilascio del decreto definitivo di natura amministrativa").

Nè si comprende come la disposizione in esame (art. 108 L. Fall.) possa contrastare con i precetti dell'art. 24 Cost., considerato che la legge appresta specifici rimedi giurisdizionali, di cui la ricorrente si è in concreto avvalsa, a tutela dei diritti dell'aggiudicatario dell'immobile del fallimento, compreso quello al corretto e legittimo esercizio del potere di sospensione delle operazioni di vendita.

Il ricorso della Menini va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio, liquidate di L. 32.900, oltre L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) per onorari.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 1991.