Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18114 - pubb. 03/10/2017

Potere del socio di convocazione dell’assemblea in caso di inerzia dell’organo gestorio

Tribunale Roma, 22 Settembre 2016. Est. Romano.


Società a responsabilità limitata – Potere del socio di convocazione dell’assemblea – Presupposti – Soci titolari di un terzo del capitale sociale – Limiti – Inerzia dell’organo gestorio



L'attribuzione, di cui all’art. 2479 c.c., ai soci di società a responsabilità limitata, rappresentanti un terzo del capitale sociale, di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci, comporta altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
 
Il potere dei soci qualificati di convocare l’assemblea sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demanda la convocazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile, e il rinvio ivi previsto all’atto costitutivo per la disciplina dei “modi di convocazione dell’assemblea” appare piuttosto riferibile alle sole modalità di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l’ipotesi di silenzio dell’atto costitutivo (Trib. Milano, 10 novembre 2014 che richiama, in termini, Trib. Milano 11 novembre 2013). D’altra parte, una volta esclusa la possibilità, per il socio di minoranza, di ricorrere al tribunale perché disponga la convocazione, ove lo statuto riservasse il potere di convocazione dell’assemblea all’organo gestorio, il socio di minoranza qualificata non avrebbe alcuno strumento di tutela a fronte dell’inerzia o dell’ostruzionismo dell’amministratore.

Il potere dei soci titolari di un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea trova tuttavia il proprio limite nell’inerzia dell’organo gestorio, sicchè la facoltà di procedere direttamente alla convocazione presuppone che il socio abbia sollecitato l’esercizio del relativo compito all’organo gestorio.

Deve pertanto escludersi che il socio possa avvalersi del potere in argomento in contrasto con la legittima attività dell’amministratore; per converso, però, una volta che il socio abbia convocato, a seguito del comportamento omissivo dell’organo gestorio, l’assemblea, gli amministratori non potranno procedere a revocare la convocazione medesima ovvero a convocare, in contrasto con quella convocata dal socio, una diversa assemblea. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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