ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18105 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 18 Settembre 1993, n. 9595. Est. Simonetta Sotgiu.

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami - Istanza del fallito di sospensione della vendita e di nuova perizia per la valutazione dei beni - Giudice delegato - Rigetto - Tribunale fallimentare - Conferma del rigetto in sede di reclamo - Decreto relativo - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità


Contro il decreto del tribunale fallimentare confermativo, in sede di reclamo, del provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito volta ad ottenere la sospensione della vendita, per l'insufficienza dei prezzi a base d'asta, e l'effettuazione di una nuova perizia per la valutazione dei beni, non può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., difettando il detto decreto del carattere di decisorietà, in quanto la suddetta istanza è volta a sollecitare l'ulteriore esplicazione del potere discrezionale del giudice fallimentare nella determinazione di nuovi prezzi a base, e cioè un provvedimento ordinatorio, non implicante il coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo ne' la risoluzione di controversie riguardanti diritti di terzi. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente

" Vincenzo BALDASSARRE Consigliere

" Angelo GRIECO "

" Giancarlo BIBOLINI "

" Simonetta SOTGIU Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

ANTONINO DE LEONARDIS in proprio e quale legale rapp.te della fallita società IRCAM Suc. e la Sig.ra Sandra Santoferrara, elett.te dom.ta in Roma via Monti Parioli 12 c-o l'avv. Gregorio Jannotta che li rapp.ta e difende giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

FALL.TO IRCAM SUC. DE LEONARDIS ANTONINO E SANTOFERRARA SANDRA, in persona del curatore Gianfilippo Rosa, elett.te dom.to in Roma via di San Giacomo 18 c-o l'avv. Luigi Clanti giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

avverso i decreti del tribunale di Chieti sez. Fallimentare emessi il 12.12.89 e 3.2.90;

sono presenti per il ric. l'avv. Jannotta;

il cons. dr. Sotgiu svolge la relazione;

la difesa del ric. chiede accoglimento;

il P.M. dott. Nicita conclude per il rigetto.

(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza 7 dicembre 1979 Antonio De Leonardis e Sandra Santoferrara, soci della fallita s.n.c. IRCAM chiedevano che il G.D. sospendesse la vendita all'incanto dei beni della società e dei soci, fissata per il giorno 14 dicembre 1989, fino alla definizione del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento o, quanto meno, fino all'effettuazione di un supplemento di perizia, atto a verificare il valore dei beni (divisi in otto lotti) facenti parte del compendio fallimentare, in relazione ai quali, in sede di concordato preventivo non andato a buon fine, erano stati offerti prezzi superiori a quelli fissati come base d'asta dal C.T.U.. Non essendosi il curatore opposto all'espletamento di una nuova perizia, per essere la "obiezioni dei debitori... espressione potenziale di un vantaggio per la procedura", il Tribunale di Chieti, con decreto 12 dicembre 1989, sospendeva la vendita, mandando al curatore, per l'effettuazione di nuovo esperimento d'asta, sulla base dei prezzi risultanti dalle proposte scritte di acquisto, relative alla fase concordataria, "tenuto conto anche del fatto che detti prezzi erano superiori alla media aritmetica fra il valore di stima attribuito dal CTU e quello affermato dal consulente di parte", salvo per quanto atteneva il lotto n. 4, per il quale, non essendo stata prodotta alcuna offerta d'acquisto, veniva applicata la pura media aritmetica. Con ordinanza in data 15 dicembre 1980, il G.D. fissava la nuova vendita il giorno 1 febbraio 1990. Con istanza in data 30 gennaio 1990 falliti chiedevano la sospensione della vendita, reiterando la richiesta di una nuova perizia; tale istanza veniva, nella stessa data, respinta dal G.D., che dichiarava di essersi adeguato al decreto emesso il 12 dicembre precedente dal Tribunale Fallimentare, il quale, a sua volta adito ex art. 26 L.F., rigettava con provvedimento in data 3 febbraio 1990 il reclamo, affermando che non sussistevano motivi per modificarne quanto stabilito con il proprio precedente decreto.

Per la cassazione dei decreti 12 dicembre 1989 e 3 febbraio 1990, hanno proposto, in data 22.2.90, ricorso Antonino De Leonardis e Sandra Santaferrara, deducendo un unico mezzo di annullamento. Il Fallimento IRCAM s.n.c. in persona del curatore dr. Gianfilippo Rosa, resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 108 L.F. 568 e 576 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento dei decreti impugnati, censurando il primo di essi perché il Tribunale di Chieti, dopo aver riconosciuto l'inadeguatezza dei valori indicati dalla consulenza tecnica d'ufficio, aveva contraddittoriamente omesso di disporre un supplemento di perizia, determinando i nuovi valori con riferimento alle offerte d'acquisto di cui alla proposta di concordato preventivo, offerte, per le loro intrinseche finalità, non strettamente collegabili all'effettivo valore dei singoli cespiti. Appariva, peraltro, inopportuna, secondo i ricorrenti, una media aritmetica fra i valori stabiliti dal C.T.U. e quelli indicati dal consulente di parte, dato il contrasto fra tali valori. Quanto al secondo decreto, emesso dal Tribunale di Chieti il 3 febbraio 1990, anch'esso sarebbe, secondo i ricorrenti, illegittimo, perché inficiato dagli stessi vizi denunciati in ordine al decreto 12 dicembre 1989. Il mezzo proposto appare inammissibile sotto vari profili. Per quanto attiene, in primo luogo, al decreto pronunciato dal tribunale fallimentare in data 12 dicembre 1989, col quale, in parziale accoglimento delle osservazioni degli istanti, erano stati fissati dal Tribunale fallimentare i prezzi base per il nuovo incanto, il ricorso proposto in data 22 febbraio 1990, e cioè oltre il sessantunesimo giorno dal deposito del predetto decreto (a seguito del quale era stata emessa, in data 15 dicembre 1989, ordinanza di fissazione di nuova vendita) appare tardivo.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti (sent. 1307-83; 5775-84; 8665-92), il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro i decreti emessi dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso i provvedimenti del G.D., deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, mediante deposito in Cancelleria, non essendo prevista la notificazione di detti decreti, la quale è sostituita, come mezzo legale di conoscenza, dal deposito del provvedimento nella Cancelleria del Tribunale e dalla sua conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare. Il reclamo avverso il decreto 12 dicembre 1989 è, pertanto, sicuramente inammissibile.

Con la seconda istanza 29-30 gennaio 1990, presentata dai ricorrenti al G.D. e da questi respinta il giorno prima di quello fissato per la nuova vendita (1 febbraio 1990), gli istanti non hanno fatto altro che sollecitare ulteriormente l'esplicazione del potere discrezionale del giudice fallimentare nella determinazione di nuovo prezzi base; hanno, cioè, invocato un provvedimento di tipo ordinatorio, inserito nell'ambito della liquidazione dell'attivo, non implicante di per sè il coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo, ne' la risoluzione di controversie riguardanti diritti di terzi, quali quella ipotizzabile in caso di vendita di immobile soggetto ad altrui pretese (sent. 2649-82; 2252-85; 9737-90), ovvero di contestazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario (sent. 5437-78; 3265-83; 13258-91; 2420-92).

Nè può inferirsi dalla mera determinazione, affidata al potere discrezionale del giudice, dei prezzi a base d'asta, la lesione di un diritto soggettivo di proprietà dei falliti, potendo un tale pregiudizio eventualmente derivare soltanto, in fase di aggiudicazione, dalla offerta concreta di prezzi notevolmente inferiori a quelli giusti.

Oltre, infatti, ai casi in cui, come s'è detto, insorgono nell'ambito dell'attività esecutiva finalizzata alla vendita, controversie in ordine a diritti vantati da terzi sui beni a liquidare, è il momento dell'aggiudicazione ad imprimere il carattere di decisorietà ai provvedimenti del G.D. e del Tribunale fallimentare, che provvedono in ordine all'istanza di sospensione, poiché da quel momento tali provvedimenti coinvolgono comunque la posizione soggettiva dell'aggiudicatario, cui il bene non sia stato ancora definitivamente trasferito, nonché le aspettative dei soggetti comunque interessati al regolare svolgimento della procedura fallimentare.

Nella fattispecie, dunque, le istanze e i conseguenti reclami, proposti nella fase anteriore all'aggiudicazione, non potevano che avere il limitato scopo di conseguire la sospensione della vendita, in assenza di un qualsivoglia conflitto da dirimere fra parti contrapposte. Non può pertanto riconoscersi il carattere di decisorietà, e quindi la ricorribilità ex art. 111 Cost. al provvedimento del Tribunale fallimentare in data 3 febbraio 1990. Nè, sotto altro profilo, l'ammissibilità del reclamo avverso il diniego di sospensione della vendita pronunciato dal G.D. in data 30 gennaio 1990, può sostenersi, in forza dell'indirizzo giurisprudenziale (sent. 4647-80; 4893-92) secondo cui il reclamo avverso provvedimento non decisorio del Tribunale fallimentare è pur sempre proposto nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, ed è quindi ammissibile al limitato scopo di far valere, illegittimità formali ed errori di procedura, propri dell'opposizione agli atti esecutivi, alla quale tale reclamo sarebbe assimilabile. Anche sotto tale profilo, infatti, il ricorso avverso il decreto del Tribunale fallimentare del 3 febbraio 1990, appare inammissibile, essendo tale decreto reiterativo di una pronuncia già adottata dallo stesso Tribunale in data 12.12.1989, di per sè preclusiva di eccezioni formali e processuali (quale quella attinente, come nella specie, l'insufficienza dei prezzi a base d'asta: sent. 3828-69; 2210-72) proprie dell'opposizione agli atti esecutivi, eccezioni non ribadite, come s'è visto, tempestivamente in sede di legittimità.

Il reclamo pertanto deve essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 19 marzo 1993.