Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18101 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 1994, n. 2510. Est. Luccioli.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili Vendita di immobili a trattativa privata - Nullità - Configurabilità - Deducibilità da parte di terzo estraneo alla procedura fallimentare - Condizioni



Anche il terzo estraneo alla procedura fallimentare è legittimato a far valere la nullità di negozi giuridici conclusi dal curatore in attuazione di provvedimenti autorizzativi viziati, come la vendita di immobili del fallimento a trattativa privata senza l'osservanza della norma imperativa dell'art. 108 Legge Fallimentare, quando la sussistenza di una posizione specifica e differenziata di tale soggetto rispetto a quella della generalità dei cittadini, unitamente alla coincidenza della pretesa del medesimo con l'interesse generale del fallimento, valga a configurare in capo al terzo la titolarità di un'interesse giuridicamente rilevante, in quanto rivolto ad ottenere l'effettiva possibilità di partecipare - attraverso l'indispensabile rispetto delle forme previste dalla legge ed allo scopo finale di conseguire l'indicato obbiettivo - alla vendita immobiliare, in coincidenza con l'interesse proprio del fallimento di realizzare dalla vendita stessa un prezzo più alto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele CANTILLO - Presidente -

" Alfredo ROCCHI - Consigliere -

" Angelo GRIECO "

" M. Rosario VIGNALE "

" M. Gabriella LUCCIOLI REL. "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MI.MA S.A.S. DI SOMMADOSSI REMO & CO. in persona del socio accomandatario e legale rapp.te Remo Sommadossi, elett.te dom.ta in Roma Via Eleonora Pimentel, 2 c/o l'avv. Michele Costa che la rappr. e difende con l'avv. Ugo Vanzetta per delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

- FALL.TO PIO BOTTERI in persona del suo Curatore Maturi Maurizio;

- MATURI MAURIZIO;

- s.n.c. GIOVANNI F.LLI DI GIOVANNINI GIOVANNI E CO. - s.n.c. FORUM DI VASCO GIARDINI E CO.

INTIMATI

e sul II ric. n. 9123/90 proposto da:

FALL.TO PIO BOTTERI, in persona del Curatore Maurizio Maturi, elett.te dom.to in Roma via P. Mascagni 154 c/o l'avv. Paolo Vitucci che lo rappresenta e difende per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale.

CONTRO

MI.MA S.A.S. DI SOMMADOSSI REMO E CO.

INTIMATA

e sul III ric. n. 9792/90 proposto da:

MAURIZIO MATURI;

DITTA FRATELLI GIOVANNINI DI GIOVANNI GIOVANNINI & C. S.N.C. in persona del suo legale rappr.te Giovanni Giovannini;

Ditta Forum di Vasco Giardini & C. S.n.c. in persona del suo legale rappr.te Vasco Giardini, tutti elett.te dom.ti in Roma via Mordini 14 c/o l'avv. Paolo Stella Richter che li rappresenta e difende con l'avv. Luigi de Finis per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale.

CONTRO

MIMA S.A.S. DI SOMMADOSSI REMO & C.;

FALL.TO PIO BOTTERI, in persona del suo curatore Maurizio Maturi.

INTIMATI

avverso la sent. n. 170/90 della C. di Appello di Trento depositata il 28.4.90;

È presente per il ric. n. 09123/90 e per il ric. n. 9792/90 l'avv. P. Stella Richter (con delega per il ric. n. 9123/90);

il Cons. dr. Luccioli svolge la relazione;

la difesa del ric. chiede l'accoglimento del ricorso n. 9123/90 e n. 9792/90 e il rigetto di quello n. 8805/90;

il P.M. dott. Amirante conclude per accoglimento primi tre motivi ricorso principale, assorbimento 4 motivo, rigetto ricorsi incidentali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 19 novembre 1986 la sas Mi.Ma di Remo Sammadossi. & Co., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento il fallimento della ditta Pio Botteri, il curatore Maurizio Maturi, la s.n.c. c. f.lli Giovannini e la s.n.c.Forum, chiedendo che si dichiarasse la nullità o l'annullamento dei contratti stipulati il 10 ottobre 1986, con i quali il fallimento Botteri, in persona del curatore Maturi, aveva venduto rispettivamente alla s.n.c. Giovannini ed alla s.n.c. Forum due porzioni di un immobile sito a Pinzolo.

Deduceva l'attrice che essendo interessata, in quanto conduttrice dei piani superiori dell'edificio, all'acquisto delle porzioni in oggetto, aveva richiesto al curatore le informazioni necessarie per partecipare all'asta fallimentare ed aveva anche trasmesso una propria offerta al giudice, delegato, ma questi aveva autorizzato il curatore a vendere una delle porzioni stesse a trattativa privata alla s.n.c. Giovannini o a persona da questa nominata, nel quadro di un accordo transattivo ed in relazione a diritti di prelazione dalla medesima vantati.

Assumeva la s.a.s. Mi.Ma che detta autorizzazione doveva considerarsi viziata per non essere titolare la s.n.c.Giovannini di alcun diritto di prelazione; rilevava altresì che il curatore aveva indebitamente operato un ulteriore frazionamento in favore della s.n.c. Forum.

I convenuti, i costituitisi, resistevano alla domanda. In particolare il fallimento Botteri eccepiva l'improcedibilità dell'azione perché diretta a rimuovere gli effetti e ad invalidare gli atti della procedura fallimentare al di fuori dei rimedi specifici previsti all'interno di detta procedura; contestava altresì la legittimazione attiva della sas Mi.Ma e deduceva che le iniziative assunte dagli organi fallimentari erano state esclusivamente dirette a realizzare il massimo possibile dell'attivo. Gli altri convenuti chiedevano il risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

Con sentenza del 15 dicembre 1988 il Tribunale rigettava la domanda principale e quelle per danni, osservando che la s.a.s.Mi.MA, pur essendo titolare di un concreto interesse all'acquisto dell'intero immobile e legittimata anche a titolo di prelazione, per averle il titolare della locazione, Ottavio Sommadossi, ceduto il relativo contratto, tuttavia non poteva far valere pretese nullità di un atto della procedura fallimentare se non mediante le impugnative previste dalla legge nell'ambito della procedura concorsuale. Rilevava altresì che le domande risarcitorie andavano respinte perché l'unico possibile danneggiato dall'azione della s.a.s.Mi.Ma era il fallimento, il quale non aveva avanzato istanze al riguardo. Proposto appello dalla s.a.s. Mi.Ma ed appello incidentale dalla s.n.c. Giovannini, dalla snc Forum, dal Maturi in proprio e dal fallimento Botteri, con sentenza del 10-28 aprile 1990 la Corte di Appello di Trento rigettava tutte le impugnazioni, osservando in motivazione che l'azione doveva considerarsi proponibile, in quanto avente ad oggetto non già l'impugnazione di provvedimenti autorizzativi del giudice delegato, ma l'invalidazione dei contratti stipulati dal curatore in eccedenza ai poteri conferitigli, e che tuttavia la sas. Mi.Ma era carente di interesse ad agire, non essendo ella (bensì il socio Ottavio Sommadossi) titolare del contratto di locazione di una porzione dell'immobile (peraltro non coincidente con quelle compravendute) e non essendo mai stata spesa nel corso della trattativa con il fallimento la ragione sociale della stessa s.a.s Mi.Ma.

Aggiungeva la Corte di merito che comunque soltanto le parti contraenti, i creditori ammessi al passivo, il fallito ed eventuali terzi titolari di diritti inerenti al bene sono legittimati a far valere la nullità di una vendita per violazione dell'art. 108 l. fall. Quanto all'appello incidentale della s.n.c. Giovannini e della snc Forum, rilevava che i danni dalle medesime prospettati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potevano considerarsi in re ipsa, ma avrebbero dovuto essere concretamente dimostrati in funzione dell'effettiva necessità di accedere al credito ipotecario e della maggiore operosità delle soluzioni alternative adottate. L'appello incidentale del Maturi per violazione dell'art. 89 c.p.c. era infine da respingere in quanto le espressioni usate dalla controparte nei suoi confronti non potevano considerarsi estranee all'oggetto della lite.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.a.s. Mi.Ma deducendo quattro motivi- Hanno resistito con distinti controricorsi illustrati con memoria da un lato la snc Giovannini, la snc Forum ed il Maturi, dall'altro il fallimento Botteri, i quali hanno anche proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quelli incidentali proposti dal fallimento Botteri e congiuntamente dal Maturi, dalla snc Giovannini e dalla snc Forum, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso la sas Mi.Ma, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. anche in relazione ad erronea interpretazione dell'art. 108 l. fallim., deduce che la sentenza impugnata ha errato nell'escludere la sussistenza di un suo interesse ad agire per la declaratoria di nullità delle vendite immobiliari in oggetto, tendendo ella a perseguire un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile altrimenti, sulla base del proprio diritto a partecipare all'asta o alla vendita senza incanto.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il fallimento Botteri, denunciando violazione degli artt. 1441 c.c. e 35 l. fallim, falsa applicazione dell'art. 108 l. fallim, omessa motivazione su punto decisivo della controversia, sostiene che la Corte di Appello, tenuto conto che era stata conferita al curatore autorizzazione a transigere, ai sensi dell'art. 35 l. fallim, e non semplicemente ad alienare, avrebbe dovuto ritenere che i vizi dedotti, relativi a tale autorizzazione, dessero luogo non a nullità ma a mera annullabilità delle alienazioni, che la società istante non era legittimata a far valere, anche per non aver impugnato in sede fallimentare l'atto autorizzativo.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione logica.

Va innanzitutto rilevato, con specifico riferimento alla censura del fallimento Botteri appena enunciata, che il contratto della cui validità si discute in giudizio è costituito dalla duplice alienazione da parte del curatore delle due porzioni immobiliari in oggetto rispettivamente alla snc Giovannini ed alla s.n.c. Forum, effettuate con il sistema della trattativa privata. Ogni riferimento alla transazione autorizzata dal Tribunale (nell'ambito della quale avrebbe dovuto disporsi la vendita alla snc Giovannini o a persona da questa nominata) non è pertinente, atteso che come è incontestato in giudizio e come la Corte di Appello ha chiaramente accertato- il contratto stipulato dal curatore non fu affatto una transazione, bensì una mera compravendita. È pertanto evidente la non applicabilità nella fattispecie in esame dei principi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal difensore del fallimento in materia di annullabilità del negozio transattivo concluso in attuazione di autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 35 l. fallim. Tanto premesso, osserva la Corte che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità di detta compravendita, in quanto conclusa in violazione della norma imperativa di cui all'art. 108 l. fallim.

Invero tale disposizione, prescrivendo al 1 comma come regola generale la forma dell'incanto, ed in via di eccezione quella senza incanto, ove il giudice delegato- previe le formalità indicate, nella stessa norma- la ritenga più vantaggiosa, è chiaramente ispirata ad un formalismo più intenso di quello posto dal codice di rito per il processo di espropriazione immobiliare, atteso, che fissa come regola quella forma di vendita che nell'esecuzione individuale è invece succedanea; il 2 comma della stessa norma vale a riaffermare l'impossibilità di forme di vendita forzata che prescindano- come avviene nella trattativa privata- dalla partecipazione del giudice delegato dinanzi al quale devono svolgersi (v. sul punto Cass. 1983 n. 5069 e 1979 n. 58). Si è altresì puntualizzato in giurisprudenza che il mancato reclamo ai sensi degli artt. 23 e 26 l. fallim. avverso il provvedimento autorizzativo della vendita a trattativa privata non ha alcun effetto preclusivo rispetto alla impugnazione del negozio autorizzato, atteso che l'indagine sull'idoneità di una vendita siffatta ad operare il trasferimento della proprietà esula dai poteri del giudice delegato e può formare oggetto soltanto di un ordinario giudizio contenzioso (così cass. 1979 n. 58 e 1975 n. 3184). È peraltro evidente che in tali fattispecie l'invalidità del provvedimento autorizzativo si estende, ai sensi dell'art. 1418 c.c., allo stesso contratto posto in essere in violazione delle norme imperative che regolano il procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare.

Cosi qualificata l'invalidità del negozio in esame, va ritenuta la legittimazione della s.a.s. Mi.Ma a farla valere.

Costituisce acquisizione consolidata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che la generalità dell'azione di nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c., secondo il quale detta nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse o essere rilevata anche di ufficio dal giudice, non esime il soggetto che la deduce dall'onere di provare la sussistenza di un proprio interesse concreto ad agire, attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di una propria posizione soggettiva ed il conseguente danno della propria sfera giuridica. In mancanza della dimostrazione di un interesse siffatto l'azione non può essere proposta, almeno di regola, in funzione di un fine generale di attuazione della legge (v. per tutte in tal senso Cass.1991 n. 7717;1982n. 1475; 1981 n. 1553).

Peraltro il criterio dell'interesse, sancito nella norma generale di cui all'art. 100 c.p.c., assume particolari connotazioni nell'ambito della procedura fallimentare, atteso che questa, rivolta alla massima realizzazione possibile delle attività del fallito, è informato, a caratteri autoritativi ed alla prevalenza dell'impulso di ufficio, con l'attribuzione agli organi del fallimento di poteri che superano il principio dispositivo proprio del processo civile. In aderenza a tali profili l'art. 26 comma 1 l. fallim. prevede la reclamabilità dei decreti del giudice delegato non soltanto da parte dei soggetti direttamente interessati alla procedura, come il curatore, il fallito ed il comitato dei creditori, ma anche da parte di qualsiasi soggetto che, pur estraneo alla procedura stessa, possa avere qualche interesse, anche limitato e contingente, al suo regolare svolgimento.

Ed ancora l'art. 108 comma 3 della stessa legge concede al giudice delegato il potere di sospendere la vendita degli immobili sulla base del mero apprezzamento discrezionale della notevole inferiorità del prezzo offerto a quello giusto.

In tale ipotesi il mero interesse di qualsiasi terzo che segnali l'irrisorietà di quel, prezzo, al fine di avere la possibilità di partecipare ad una nuova gara, può coincidere con l'interesse generale del fallimento al rinnovo del procedimento di vendita, acquisendo giuridica rilevanza.

Questa Suprema Corte ha riconosciuto a detto soggetto la legittimazione reclamare dinanzi al tribunale contro il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita e l'apertura di una nuova gara (v. sul punto Cass.1975 n. 3184; 1970 n. 316). La richiamata legittimazione dei terzi all'interno della procedura concorsuale non può peraltro non riflettersi sulla legittimazione dei medesimi a far valere la nullità di negozi giuridici conclusi dal curatore in attuazione di provvedimenti autorizzatori viziati: la coincidenza della pretesa del terzo che deduca la violazione di norme sostanziali con l'interesse generale del fallimento, ove si saldi con una posizione specifica e differenziata di tale soggetto rispetto a quella della generalità dei cittadini può valere a configurare in capo al medesimo la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, in quanto rivolto a conseguire un risultato apprezzabile per il diritto e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Nel caso di specie la s.a.s. Mi.Ma deve considerarsi portatrice di un interesse siffatto, avendo ella dedotto una propria posizione differenziata rispetto a quella della generalità dei potenziali partecipanti alla vendita con o senza incanto, costituita dall'avere la sede della sua azienda alberghiera al piano superiore dello stabile e dalla prospettazione di una esigenza attuale di ampliamento e potenziamento della relativaattività. Tale posizione vale a rendere specifico e concreto l'interesse dedotto, indipendentemente dal titolo in forza del quale l'azienda della ricorrente ha sede in quello stabile. La sua pretesa infatti non può essere identificata con il fine generale di attuazione della legge o con un interesse di mero fatto a fronte dell'una o dell'altra modalità di vendita, ma appare rivolta ad ottenere l'effettiva possibilità di partecipare attraverso l'indispensabile rispetto delle forme previste dalla legge ed allo scopo finale di conseguire l'indicato obbiettivo- alla vendita immobiliare, in coincidenza con l'interesse proprio del fallimento di realizzare dalla vendita stessa un prezzo più alto.

Le suesposte considerazioni determinano l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale del fallimento Botteri.

L'accoglimento del motivo suindicato comporta altresì l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, nonché del ricorso incidentale del Maturi, della snc Giovannini e della snc Forum. Va infine dichiarato inammissibile il primo motivo, proposto in via condizionata, del ricorso incidentale del fallimento Botteri, con il quale si deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, perché nuova, la domanda diretta a far valere l'invalidità del contratto per interposizione fittizia di persona atteso che nella sentenza impugnata tale domanda non è stata in alcun modo presa in esame.

La sentenza stessa deve essere in conclusione cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Venezia, la quale provvederà anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE:

Riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale;

dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso; dichiara inammissibile, il primo motivo del ricorso incidentale del fallimento Botteri; rigetta il secondo motivo di tale ricorso;

dichiara assorbito il ricorso incidentale delle altre parti resistenti- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1 sezione civile il 4 giugno 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 MARZO 1994.