Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18095 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 20 Giugno 1995, n. 6966. Est. Altieri.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Complesso immobiliare aziendale - Vendita - Sospensione dopo l'esercizio da parte dell'affittuario del diritto di prelazione - Relativo decreto del giudice delegato - Conferma da parte del Tribunale - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di conferma - Ammissibilità



Il decreto con il quale il giudice delegato dispone la sospensione della vendita fallimentare del complesso immobiliare aziendale, acquisito al fallimento, dopo che l'affittuario ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha natura decisoria, in quanto incide sulla pretesa dell'aggiudicatario a conseguire la proprietà dei beni e sul diritto di prelazione spettante all'affittuario. Pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale confermativo di quello del giudice delegato è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco Enrico ROSSI Presidente

" Vincenzo BALDASSARRE Consigliere

" M. Rosario VIGNALE "

" Antonio CATALANO "

" Enrico ALTIERI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

NUOVA GECOM SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma c-o la Cancelleria Civile della Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Gino Amatucci giusta delega in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

Fall.to della GECOM S.p.A., in persona del Curatore Renato DE FUSCO, elettivamente domiciliata in Roma via Mogadiscio 8 c-o Rascio Auriche rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Rienzo giusta delega a margine del controricorso;

Controricorrente

contro

EDILTECNICA SRL;

Intimata

e sul secondo ricorso 8401-93 proposto

da

EDILTECNICA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma via Cavalier D'Arpino 16 c-o l'avv. Mario Finoia che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gaetano Montefusco giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

Controricorso e ricorso incidentale

contro

Fall.to della GECOM SPA, in persona del Curatore Renato DE FUSCO domiciliata e difesa come sopra.

Controricorrente

NUOVA GECOM S.p.A.

Intimata

avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli dep il 7.5.93;

È presente per il ricorrente l'avv. Amatucci G.;

il Cons. Altieri svolge la relazione;

la difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso;

il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gambardella conclude per il rigetto del ricorso principale e quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della GECOM s.p.a. - dichiarato dal Tribunale di Napoli - concedeva in affitto l'azienda alla Nuova GECOM s.p.a. per la durata di 24 mesi, con scadenza nel giorno 1 febbraio 1993. Con provvedimento del 19 novembre 1992 il giudice delegato ordinava la vendita del complesso immobiliare aziendale;

successivamente, in data 4 marzo 1993, aggiudicava alla EDILTECNICA s.r.l. il compendio, dandone comunicazione alla Nuova GECOM, con l'avvertimento che la vendita era subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuaria, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 23 luglio 1991 n. 223. La Nuova GECOM accettava l'offerta in prelazione.

Con successivo provvedimento in data 24 marzo 1993 il giudice delegato sospendeva la vendita ex art. 108, comma terzo, l.f., ritenendo non più giusto il prezzo di aggiudicazione a seguito di presentazione di maggiore offerta, e dando comunicazione alla Nuova GECOM ai fini dell'esercizio della prelazione in relazione alla nuova offerta.

I reclami proposti dalla Nuova GECOM e dalla EDILTECNICA venivano respinti dal Tribunale, il quale osservava che il diritto di prelazione stabilito dall'art. 3, quarto comma, della L. 223-91 non incide sui tempi e sui modi della vendita fallimentare, così che la stessa è sempre sospendibile, ai sensi dell'art. 108 l.f., fino all'emanazione del decreto di trasferimento.

Rilevava, inoltre, il Tribunale che, in ogni caso, non spettava alla Nuova GECOM il diritto di prelazione, in quanto lo stesso può essere esercitato solo dall'affittuario, e tale non era la Nuova GECOM, essendo il contratto di affitto scaduto alla data dell'incanto.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Nuova GECOM s.p.a., deducendo un mezzo di annullamento.

Hanno resistito con controricorso il fallimento e la Ediltecnica s.r.l. Quest'ultima ha, altresì, proposto ricorso incidentale, cui ha resistito, a sua volta, il fallimento con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico, articolato motivo, la Nuova GECOM denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3, quarto comma, legge n. 223 del 1991; 487 e 584 cod. proc. civ.; 1326, 1174 e 1374 cod. civ.

Rileva la ricorrente:

- privilegiando l'interesse perseguito dalla procedura fallimentare il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato l'interesse dell'affittuario, attraverso un'interpretazione praticamente abrogativa dell'art. 3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991;

- se fosse esatta la tesi seguita dal Tribunale, secondo cui il prezzo della vendita non potrebbe mai ritenersi definitivo prima dell'emissione del decreto di trasferimento, la prelazione prevista dall'art. 3 della legge n. 223 del 1991 non potrebbe essere mai esercitata;

- la comunicazione della Nuova GECOM di accettare l'offerta in prelazione aveva effetto traslativo della proprietà;

- la posizione attribuita al prelazionario non può non condizionare, in ogni caso, l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 108 l.f. il quale, pur essendo ampiamente discrezionale, non può trascurare l'interesse dell'affittuario alla continuazione dell'impresa;

- il potere di cui all'art. 487 cod. proc. civ., cui il Tribunale ha fatto riferimento, non poteva essere esercitato in quanto il provvedimento con cui era stato riconosciuto il diritto di prelazione aveva avuto parziale esecuzione, attraverso la notifica dell'offerta alla Nuova GECOM;

- l'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 108 l.f. deve essere, in ogni caso, censurato, in quanto il Tribunale avrebbe fatto uso di tale potere per frustrare l'esercizio del diritto di prelazione;

- l'offerta del terzo doveva, in ogni caso, ritenersi invalida per insufficienza della cauzione, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. Nel ricorso incidentale, con un unico motivo, la Ediltecnica, denunciando violazione dell'art. 108, comma terzo, l.f. e dell'art. 3 Cost., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il Tribunale abbia arbitrariamente esercitato il potere di sospensione, per il quale non è sufficiente la presentazione di un'offerta superiore, essendo, invece, necessario che tale offerta riveli che il prezzo di aggiudicazione è notevolmente inferiore a quello giusto.

Preliminarmente osserva questa Suprema Corte che il decreto col quale il giudice delegato dispone la sospensione della vendita fallimentare, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso della curatela, ha natura decisoria, in quanto incide su diritti soggettivi di entrambe le ricorrenti, e precisamente la pretesa dell'aggiudicataria a conseguire la proprietà dei beni e il diritto di prelazione spettante all'affittuario. Pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale confermativo di quello del giudice delegato è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. (in tal senso, tra le numerose conformi, Sez. I, 20 maggio 1993 n. 5751) Il ricorso della Nuova GECOM è, però, inammissibile sotto altro profilo.

Il Tribunale ha fondato il rigetto del reclamo della Nuova GECOM, non soltanto sulla prevalenza del potere di sospensione della vendita, da parte del giudice delegato, sull'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 3, quarto comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, ma anche sul difetto del requisito soggettivo per l'esercizio di tale prelazione, osservando che la stessa spetta all'affittuario, e che tale non poteva considerarsi la predetta società, essendo il contratto d'affitto scaduto alla data dell'incanto.

Tale situazione, sufficiente, da sola, a fondare il rigetto del reclamo della Nuova GECOM, non è stata investita da specifiche censure contenute nei motivi di ricorso, con conseguente formazione del giudicato nei confronti della ricorrente.

Per quanto attiene alle censure dedotte col ricorso incidentale, ritiene questa Suprema Corte che la motivazione del provvedimento impugnato, sotto il profilo dell'interesse della procedura a conseguire un ricavato notevolmente superiore al prezzo offerto dalla società aggiudicataria (L. 6.200.000.000, a fronte del prezzo di aggiudicazione di L. 5.458.000.000), non è suscettibile di censure sotto il profilo denunciato, tanto più che, trattandosi di ricorso ex art. 111 Cost., la motivazione del provvedimento può costituire oggetto di sindacato di legittimità solo nel caso di radicale carenza di essa, ovvero in presenza di argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", o fra loro logicamente inconciliabili o incomprensibili. (Sez. Un., 16 maggio 1992 n. 5888, e successiva giurisprudenza conforme).

Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato. Entrambe le ricorrenti devono essere, pertanto, condannate solidamente, nei confronti del fallimento, al pagamento delle spese processuali, determinate il lire 267.000 oltre a lire 12 milioni per onorari.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le due parti ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso principale della Nuova GECOM s.p.a. e rigetta il ricorso incidentale della EDILTECNICA s.r.l.;

condanna dette ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento; determinate in lire 267.000 oltre a lire dodici milioni per onorari; dichiara compensate le spese tra le due ricorrenti.

Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 31 gennaio 1995.