Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18091 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Settembre 1996, n. 8162. Est. Fioretti.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Trasferimento all'acquirente di beni immobili del fallito - Decreto relativo - Impugnabilità - Reclamo al tribunale - Ammissibilità

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Trasferimento all'acquirente di beni dal fallimento prima del decreto che dichiari esecutivo lo stato passivo - Decreto relativo - Impugnabilità - Soggetti legittimati

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Consecuzione di procedure concorsuali - Preliminare di vendita di bene concluso nel corso del concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Decreto del giudice delegato di trasferimento del bene compromesso - Illegittimità



Il provvedimento con il quale il giudice delegato, prima dell'integrale versamento del prezzo, dispone il trasferimento all'acquirente della proprietà di beni immobili del fallimento, ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli stessi, può essere impugnato dai creditori ipotecari con reclamo al Tribunale fallimentare nel termine di dieci giorni dalla notifica. Il provvedimento di quest'ultimo, a sua volta, può essere dai medesimi impugnato con ricorso per cassazione, incidendo, come il primo, su diritti soggettivi e non essendo altrimenti impugnabile. (massima ufficiale)

Qualora il decreto di trasferimento all'acquirente della proprietà di beni venduti dal fallimento venga emesso dal giudice delegato prima del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, previsto dall'art. 97 legge fallimentare, sono legittimati ad impugnarlo tutti i creditori, compresi gli ipotecari, che hanno presentato domanda di ammissione al passivo, senza che si possa pretendere la sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., del procedimento instaurato con il reclamo avverso il decreto di trasferimento summenzionato in attesa che la qualità di creditore ipotecario sia definitivamente accertata in sede di verifica dei crediti. (massima ufficiale)

In tema di consecuzione di procedure concorsuali, è illegittima la emanazione da parte del giudice del decreto di trasferimento della proprietà di beni immobili del fallimento per dare attuazione ad un contratto preliminare di vendita degli stessi, concluso nel corso della procedura di concordato preventivo, restando escluso che tale contratto, ancorché autorizzato dal giudice delegato nel corso di tale procedura ai sensi dell'art. 167 legge fallimentare, valga a fondare un potere del giudice delegato al fallimento che la legge non gli conferisce. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Michele CANTILLO Presidente

" Alfio FINOCCHIARO Consigliere

" Giancarlo BIBOLINI "

" Giulio GRAZIADEI "

" Francesco Maria FIORETTI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INPS, ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli Avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

FALL VAMATEX SPA,

NUOVA VAMATEX SPA,

MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE SPA,

MEDIOCREDITO PIEMONTESE SPA,

MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE SPA;

Intimati

e sul 2 ricorso n. 04300-94 proposto da:

MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE SPA, MEDIOCREDITO PIEMONTESE SPA, MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE SPA, tutte in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliari in ROMA VIA G. ANTONELLI 50, presso l'Avvocato M. POZZI, rappresentati e difesi dall'Avvocato GIOACCHINO VALENZANO, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli Avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;

Resistente

nonché contro

FALLIMENTO VAMATEX SPA,

NUOVA VAMATEX SPA;

Intimati

e sul 3 ricorso n. 05170-94 proposto da:

NUOVA VAMATEX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. MASCAGNO 154, presso l'Avvocato PAOLO VITUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato CESARE ZONCA, giusta delega in atti;

Controricorrente ricorrente incidentale

contro

INPS,

FALLIMENTO VAMATEX SPA,

MEDIOCREDITO VENEZIE SPA,

MEDIOCREDITO PIEMONTESE SPA,

MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE SPA;

Intimati

e sul 4 ricorso n. 05238-94 proposto da:

FALLIMENTO VAMATEX SPA, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'Avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ALBERTO AIROLDI, giusta delega in atti;

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

INPS,

NUOVA VAMATEX SPA;

Intimati

e sul 5 ricorso n. 05638-94 proposto da:

FALLIMENTO VAMATEX SPA, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'Avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ALBERTO AIROLDI, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

MEDIOCREDITO VENEZIE SPA,

MEDIOCREDITO PIEMONTESE SPA,

MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE SPA,

NUOVA VAMATEX SPA;

Intimati

e sul 6 ricorso n. 05908-94 proposto da:

NUOVA VAMATEX SPA, in persona del leg. rapp.nte pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASCAGNI 154, presso l'Avvocato PAOLO VITUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato CESARE ZONCA, giusta delega in atti;

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

MEDIOCREDITO VENEZIE SPA,

MEDIOCREDITO PIEMONTESE SPA,

MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE SPA,

FALLIMENTO VAMATEX SPA,

INPS;

Intimati

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo, sez. fallimentare emesso il 03-02-94; (n. 208-92 R.G.).

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-02-96 dal Relatore Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;

udito per le ricorrenti, Mediocredito delle Venezie + 2 l'Avvocato Valenzano, che chiede l'accoglimento del ricorso Mediocredito e rigetto della eccezione di nullità del reclamo ex art. 26 legge fallimentare sollevata dalla Nuova Vamatex e in difetto si solleva eccezione di incostituzionalità degli artt. 5 legge professionale, art. 82 comma 3 cpc, 183 cpc, nella interpretazione ed in relazione all'art. 24 della Corte Costituzionale;

udito per la ricorrente, Nuova Vamatex, l'Avvocato Vitucci per i ricorsi n. 5170-94 e 5908-94, che chiede l'accoglimento dei propri ricorsi e rigetto degli altri;

udito per il ricorrente, Fallimento Vamatex, l'Avvocato Romanelli per i ricorsi 5238-94 e 5638-94, che chiede l'accoglimento dei propri ricorsi e rigetto degli altri;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, preliminarmente riuniti sotto il numero più antico i ricorsi, per l'accoglimento dei ricorsi INPS e del MEDIOCREDITO e rigetto di quelli del Fallimento VAMATEX e della Nuova VAMATEX SpA.

FATTO

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo della Vamatex s.p.s., sfociata poi - prima della fase di approvazione ed omologazione - nel fallimento, dichiarato il 23 ottobre 1982 dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 173 L.F., il giudice delegato, su istanza della società in procedura e previo parere favorevole del commissario giudiziale, con decreto del 30 luglio 1992, emesso a norma dell'art. 167 L.F., autorizzò la Vamatex a concludere e sottoscrivere due contratti: uno di cessione dell'azienda con la Vamatex s.r.l. e l'altro di vendita degli immobili, di cui era proprietaria, con la Finsomet s.p.a., dopo una valutazione comparativa di convenienza effettuata fra le proposte delle due società richiamate e quella avanzata dalla s.p.a. Industrie Vamatex, diretta all'affitto dell'azienda. Avverso detto decreto fu proposto reclamo ex art. 26 L.F. da parte del Mediocredito delle Venezie, creditore ipotecario, e della Siemens s.p.a., creditore chirografario entrambi i reclami furono respinti dal Tribunale senza che avverso il provvedimento di rigetto fosse proposto ricorso per cassazione. Con la scrittura relativa alla vendita degli immobili, intervenuta in data 31 luglio 1992 e definita "contratto preliminare di compravendita di beni immobili", la Vanatex s.p.a. aveva dichiarato di cedere e vendere alla Finsomet s.p.a., che aveva dichiarato di acquistare, per sè o per persona che si riservava di enunciare, gli immobili costituenti gli stabilimenti di Villa di Serib e di Casnigo, oltre a terreni circostanti, al presso di lire 23.000.000.000, corrispondente alla valutazione effettuata dal perito della procedura di concordato preventivo. Per esplicito accordo delle parti, l'efficacia del contratto era subordinata alla condizione sospensiva che la venditrice avesse ottenuto, entro l'arco di tre anni, l'assenso dei creditore iscritti alla cancellazione delle ipoteche sul complesso immobiliare. Intervenuto il fallimento della Vamatex s.p.a., il giudice delegato riteneva di dare attuazione alla scrittura summenzionata, emettendo, in data 29 settembre 1993, decreto di trasferimento degli immobili oggetto della stessa. Tale decreto veniva notificato il 7 dicembre 1993 al Mediocredito delle Venezie s.p.a., al Mediocredito Piemontese s.p.a., al Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a., e all'INPS il 3 dicembre 1993. Avverso detto decreto proponevano reclamo al Tribunale sia i Mediocrediti che l'INPS, i primi con ricorso del 10 dicembre 1993 e il secondo con ricorso del 13 dicembre 1993. I Mediocrediti deducevano che il contratto, di cui il decreto impugnato era attuazione, non era vincolante per il curatore fallimentare dovendo trovare applicazione l'art. 72 L.F., con la conseguenza che il curatore, o poteva sciogliersi dal contratto, o poteva dare attuazione allo stesso; che i beni oggetto del contratto non potevano essere trasferiti con il decreto di trasferimento, presupponendo questo l'esperimento delle procedure coattive di vendita, con o senza incanto, a norma dell'art. 104 L.F.; che il giudice delegato non poteva ordinare, come invece aveva disposto con detto decreto, la cancellazione delle ipoteche, difettando di tale potere; che la vendita non era neppure conveniente, perché il prezzo era inferiore, seppure di poco, a quello di perizia, ed era stato previsto un pagamento dilazionato. L'INPS, a sua volta, deduceva che il contratto preliminare di compravendita, di cui sopra, non era opponibile al fallimento, in quanto il concordato non era stato omologato ed esso non rientrava, comunque, tra gli atti autorizzabili ex art. 167 L.F.; che il giudice delegato non poteva sostituirsi al debitore nella stipula dell'atto definitivo, ne' ai creditori ipotecari nei loro diritti; che vi era stata violazione degli artt. 586 e 508 cod. civ., in quanto, all'atto del decreto di trasferimento, il prezzo della vendita non era stato interamente pagato e tale mancato pagamento non poteva essere surrogato con la prestazione di fideiussione bancaria; che, ammessa l'applicabilità dell'art. 72 L.F., non si poteva dare attuazione al preliminare, perché lo stesso era sottoposto a condizione sospensiva che non si era verificata e il cui avveramento non poteva attuarsi con provvedimento del giudice delegato (motivo aggiunto con memoria del 12 gennaio 1994).

Prima della udienza in camera di consiglio, il curatore del fallimento, costituitosi formalmente in giudizio con l'assistenza di un legale, contestava la fondatezza dei reclami, sollevando eccezioni preliminari e di merito. Anche la controinteressata Nuova Vamatex s.p.a., costituitasi in giudizio, contestava l'ammissibilità e fondatezza dei reclami. Con provvedimento del 3 febbraio 1994 il Tribunale di Bergamo respingeva tutti i reclami. Osservava il Tribunale che l'eccezione di inammissibilità del reclamo dell'INPS, perché proposto oltre i tre giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, sollevata sia dalla curatela che dalla Nuova Vamatex s.p.a., era infondata, dovendosi avere riguardo al termine decadenziale di dieci giorni previsto per i reclami dal codice di rito, in quanto il decreto di trasferimento, nella specie, era idoneo, almeno potenzialmente, ad incidere su diritti soggettivi. Infatti, secondo la prospettazione del reclamo proposto dall'INPS, l'atto del giudice delegato era stato impugnato non (tanto) per la sua irregolarità procedurale, quanto perché, con l'ordine di cancellazione delle ipoteche in esso contenuto, il decreto avrebbe inciso sul diritto soggettivo dell'istituto quale creditore ipotecario. Ugualmente infondata era l'eccezione di inammissibilità, per novità, dei motivi aggiunti dall'INPS con la memoria del 12 gennaio 1994, costituendo questi illustrazione e ampliamento dei motivi di reclamo di precedenza proposti. infondata era, altresì, l'eccezione di inammissibilità di entrambi i reclami per difetto di legittimazione attiva dei reclamanti, sollevata sia dalla curatela che dalla Nuova Vamatex, per il fatto che la qualità di creditori ipotecari dei reclamanti era contestata dato che le garanzie ipotecarie di cui godevano i Mediocrediti e l'INPS erano soggette a revocatoria a norma dell'art. 67 L.F.. Al riguardo il Tribunale osservava che la verifica dei crediti del fallimento Vamatex era ancora in corso; che la sola posizione dell'INPS, e non anche quella dei Mediocrediti, era stata esaminata, con la esclusione della garanzia ipotecaria dell'istituto, essendo stata incidentalmente esercitata, nell'ambito del processo di verifica, l'azione revocatoria da parte del curatore; che, tuttavia, non essendo dichiarato esecutivo lo stato passivo, ogni decisione sul punto era puramente interlocutoria e provvisoria; che, quindi, allo stato attuale, sussisteva la qualità di creditori ipotecari in capo ai creditori reclamanti, mentre solo il processo di verifica e le eventuali sue impugnazioni avrebbero definito ogni posizione al riguardo; che non poteva trovare applicazione la sospensione ex art.295 cod. proc. civ., sia perché in sede di reclamo non poteva trovare ingresso una contestazione sulle garanzie ipotecarie dei predetti (cognizione riservata al processo ex art. 93 L.F.), sia perché non appariva configurabile una pregiudizialità fra un procedimento speciale, ma giurisdizionale, come quello di verifica dei crediti, e l'attuale procedimento, che non ha natura strettamente contenziosa. Cadeva, in tal modo, anche l'obiezione circa la carenza di interesse degli istituti reclamati, che non potevano, nell'attuale fase, essere considerati alla stregua di creditori chirografari. Osservava, nel merito, il Tribunale che il contratto del 31 luglio 1992, stipulato dalla Vamatex s.p.a. in concordato preventivo previa autorizzazione del giudice delegato, era pienamente efficace e vincolante nel successivo fallimento in base ai principi generali in tema di consecuzione delle procedure concorsuali; che nel caso era inapplicabile l'art. 72 L.F., in quanto tale norma si riferisce ai contratti non conclusi posti in essere dall'imprenditore "in bonis", poi dichiarato fallito, e non anche agli atti compiuti nell'ambito di una procedura concorsuale, debitamente autorizzati; che il decreto di trasferimento era l'unico strumento giuridico utilizzabile per dare corretta attuazione, nell'ambito della procedura fallimentare, al contratto in questione, efficace e vincolante per la procedura ex art. 167 L.F., atteso che, nell'ambito di tale procedura esecutiva concorsuale, improntata a principi pubblicistici rivolti a tutelare la par condicio creditorum, il trasferimento di un immobile non può avvenire che mediante l'atto autoritativo costituito dal decreto di trasferimento del giudice delegato; che nessun dubbio poteva esservi circa l'efficacia del contrato de quo, in quanto la condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia del contratto, nell'ottica pubblicistica del processo fallimentare, doveva ritenersi superata e sostanzialmente avverata. Infatti, con la dichiarazione di fallimento, la condizione dell'"ottenimento del consenso alla cancellazione delle ipoteche da parte della venditrice" non era giuridicamente possibile, in quanto la Vamatex, e, per essa, il curatore del fallimento, non avrebbe potuto ottenere tale consenso se non violando il principio della par condicio creditorum e scardinando tutte le regole basilari del processo fallimentare. L'ottenere tale consenso, con la soddisfazione o la promessa di soddisfacimento dei creditori ipotecari, avrebbe implicato, invero, la violazione delle norme imperative che impongono la verifica dei crediti e delle loro cause di prelazione con il processo di cui all'art. 93 L.F., nonché delle norme relative alla revocazione degli atti compiuti prima del fallimento e di quelle che impongono il soddisfacimento delle ragioni dei creditori unicamente attraverso i piani di riparto. Non potendo i creditori iscritti esprimere legittimamente alcun consenso e dovendosi dare attuazione all'atto negoziale con il decreto di trasferimento, questo comportava, per espressa previsione di legge (art. 586 cod. proc. civ.) l'ordine di cancellazione delle ipoteche, mentre i crediti degli ipotecari, se ed in quanto riconosciuti tali a seguito del giudizio di verifica dei crediti, avrebbero trovato la loro collocazione privilegiata sul prezzo ricavato dalla vendita. Pertanto, i reclamanti dovevano ritenersi privi di un attuale e concreto interesse alla impugnazione proposta apparendo strumentalmente diretta ad ottenere il riconoscimento di una posizione di privilegio del credito al di fuori della sede normale del processo di verifica. Osservava, infine, il Tribunale che la censura mossa di Mediocrediti in ordine alla convenienza della vendita, autorizzata con il decreto del 30 luglio 1992, era inammissibile, essendo già stata proposta con precedente reclamo respinto dal Tribunale. Avverso il provvedimento del Tribunale di Bergamo anzicitato l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Resistono con controricorso il Fallimento Vamatex s.p.a. e la Nuova Vamatex s.p.a.. Entrambi hanno proposto ricorso incidentale (la soc. Nuova Vamatex, condizionato). Il provvedimento in questione è stato impugnato, altresì, dal Mediocredito delle Venezie s.p.a., dal Mediocredito Piemontese s.p.a., dal Mediocredito del Trentino Alto Adige sulla base e di tre motivi.

A tale ricorso resistono con controricorso la curatela del fallimento Vamatex s.p.a. e la Nuova Vamatex s.p.a., proponendo anche ricorso incidentale. i Mediocrediti, la curatela del fallimento Vamatex s.p.a. e la Nuova Vamatex s.p.a. hanno anche depositato memorie illustrative.

DIRITTO

Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2878 cod. civ., 1354, secondo comma, cod. civ., art. 586 cod. proc. civ., 105-108 L.F., nonché motivazione illogica ed erronea (art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe finito per scambiare la impossibilità del verificarsi della condizione con il suo opposto e cioè con il sostanziale avverarsi della condizione. In realtà il fallimento non avrebbe prodotto la giuridica impossibilità del verificarsi della condizione sospensiva, atteso che anche dopo la dichiarazione del fallimento una eventuale rinuncia alla garanzia ipotecaria sarebbe del tutto valida, non comportando l'assenso dei creditori alla cancellazione delle ipoteche, come invece sostenuto dal Tribunale, violazione della par condicio creditorum. Comunque, anche accertando l'impostazione del Tribunale, la corretta soluzione da darsi alla fattispecie non muterebbe, anzi diverrebbe più radicale: l'impossibilità del verificarsi della condizione sospensiva renderebbe il contratto nullo ai sensi dell'art. 1354 cod. civ.. Il Tribunale, quindi, avrebbe dato attuazione ad un contratto che non solo non doveva, ma che non poteva essere attuato. La inesistenza dell'obbligo di dare attuazione al contratto travolgerebbe e renderebbe illegittima la adozione del decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ.. solo come "mezzo tecnico-giuridico per il trasferimento di un immobile, reso obbligatorio da precedenti atti..." Il Tribunale, poi, asserendo che il decreto di trasferimento comportava, per espressa previsione di legge, l'ordine di cancellazione delle ipoteche, avrebbe smentito la suddetta concezione circa la portata del decreto in parole, non considerandolo più soltanto come uno strumento tecnico avulso dal contesto normativo nel quale era formulato. Delle due confligenti concezioni sulla portata del decreto di trasferimento ex art. 586 una sarebbe senz'altro erronea e reale da rendere illegittima la decisione del Tribunale: 1) o il decreto di trasferimento ex art. 586 cod. civ. viene utilizzato ed emesso nei termini integrali e con le caratteristiche ed i presupposti con cui è disciplinato nella norma che lo prevede, ed in tale caso sarebbe illegittimo perché emesso in mancanza del versamento integrale del prezzo, necessario presupposto logico-giuridico della cancellazione delle ipoteche; 2) o si ritiene che il decreto abbia solo la funzione di trasferire la proprietà, cioè che sia avulso dal contesto normativo dell'art. 586 cod. proc. civ., ed in questo caso sarebbe illegittimo perché avrebbe disposto la cancellazione delle ipoteche, cancellazione che - essendo avulso dal contesto normativo di origine - non poteva disporre. Osserva ancora il ricorrente che il Tribunale aveva erroneamente negato un suo interesse concreto e attuale al reclamo, atteso che tale interesse nasceva dal fatto che, anzi che potersi subito rivalere sul prezzo di vendita, avrebbe dovuto attendere (privo del diritto reale di garanzia) un arco di dieci anni (tempo previsto dal contratto per l'integrale pagamento del presso), con tutti i rischi connessi al puntuale versamento del dovuto.

Infine, non avrebbe potuto essere inserita - come invece fa il decreto di trasferimento - in una fattispecie processuale, volta alla realizzazione coattiva del credito, la clausola della "persona da nominare", resa operativa dalla Finsomet s.p.a. in favore della Nuova Vamatex s.p.a.. i Mediocrediti suindicati con il primo motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 167, comma secondo, L.F., in relazione all'art. 1353 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo i ricorrenti, ancorché autorizzato dal giudice delegato, l'atto di vendita in questione, in quanto sottoposto a condizione sospensiva pendente, dovevasi ritenere intrinsecamente inefficace e quindi non vincolante per il fallimento.

Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che il contratto fosse efficace e concluso, non perché la condizione si fosse già verificata, ma perché il fallimento aveva l'obbligo di farla verificare. Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 167, comma secondo, L.F. in relazione agli artt. 72 L.F. e 2932 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo i ricorrenti al contratto in questione, sottoposto a condizione sospensiva non verificarsi e quindi radicalmente privo di effetto, non potrebbero applicarsi ne' l'art. 167, ne' l'art. 72 della legge fallimentare, sicché sarebbero del tutto irrilevanti ed ipotetiche le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla applicabilità dell'uno o dell'altro. Reali considerazioni, comunque, non sarebbero corrette neanche nella ipotesi che la condizione si fosse verificata (ma che la vendita non si fosse conclusa per altra causa), perché anche in questa come in qualunque ipotesi di vendita non conclusa, il sopravvenuto fallimento non avrebbe avuto l'obbligo, ma la facoltà di concluderla o non concluderla, avendo il potere-dovere di verificarne la fattibilità e la convenienza proprio alla luce della mutata situazione e della diversa regolamentazione, appunto, fallimentare e non più concordataria. Il Tribunale confonderebbe atti affatto diversi quali sono, da un lato, le alienazioni dei beni immobili, come previste e regolate dall'art. 167 della legge fallimentare, compiute e definite nel corso della procedura di concordato e perciò intangibili, e dall'altro le vendite non ancora eseguite da entrambi i contraenti, come previste e regolate dall'art. 72 L.F.; forzerebbe la valenza dell'art. 167 - che è norme generale, in quanto riferita alle alienazioni - fino a farla cogliere e prevalere sull'art. 72, che è norma particolare, in quanto riferita alle alienazioni non eseguite; ignorerebbe l'insegnamento dottrinale e giurisprudenziale che non riconosce al terzo contraente la possibilità di far ricorso all'azione di cui all'art. 2932 cod. civ. nei confronti del fallimento, il che vuol dire che quest'ultimo non ha nessun obbligo di concludere il contratto, perché nessun obbligo può configurarsi, se poi manca la corrispettiva facoltà di ottenere l'adempimento. Con il terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 104 e segg. L.F., 567 e segg. cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 72 e 167 L.F., 1354, 1359 e 2932 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo i ricorrenti il Tribunale non avrebbe mantenuto la necessaria distinzione tra la vendita fallimentare tipica, che è vendita coatta, e che deve essere posta in essere nelle forme e con le modalità prescritte all'art. 104 e segg. L.F., 576 e segg. cod. civ. e che si conclude con il decreto di trasferimento, e la vendita posta in essere dal fallito (ovviamente prima del fallimento), che è e resta convenzionale e che il fallimento può concludere in forma convenzionale ovvero esperendo un'azione ordinaria (ex art. 2932 cod. civ.), ma giammai attraverso il decreto di trasferimento, che si appartiene alla vendita fallimentare tipica e ne presuppone il puntuale svolgimento. Inoltre il Tribunale non avrebbe tenuto in nessuna considerazione: che l'avverarsi o il non avverarsi della condizione era fatto assolutamente indipendente dal sopravvenuto fallimento della Vamatex; che, a norma dell'art. 1354, comma secondo, cond. civ. "la condizione impossibile rende nullo il contratto, se è sospensiva"; che, a norma dell'art. 1359 cod. civ., "la condizione si considera avverata" (di diritto) "qualora sia mancata" (di fatto) "per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa" Pertanto, il curatore del fallimento non avrebbe avuto nessun obbligo di procurarsi per forza l'assenso alla cancellazione delle ipoteche dei creditori iscritti, potendo e dovendo molto più semplicemente verificare la possibilità o l'impossibilità di procurarselo, prendendo atto dell'una, con le conseguenze di cui all'art. 72 L.F., o dell'altra, con le conseguenze di cui all'art. 1354, comma secondo cod. civ.. i ricorsi incidentali del fallimento Vamatex s.p.a. e della Nuova Vamatex s.p.a., proposti in relazione al ricorso dell'INPS, si fondano entrambi su due identici motivi. Con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale, sul presupposto della natura ordinatoria sia del decreto di trasferimento, emesso dal Giudice Delegato, che del provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, eccepiscono sia l'inammissibilità del reclamo avverso il decreto di trasferimento, perché proposto oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 26 L.F., sia l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dall'INPS ex art. 111 Cost. Con il secondo motivo lamentano i ricorrenti in via incidentale la mancata sospensione del procedimento camerale in attesa che venisse accertata nella sede propria, cioè in sede di verificazione dello stato passivo, l'esistenza del diritto ipotecario fatto valere dall'INPS. Si osserva al riguardo che se la legittimazione di detto ente va ricercata nella sua qualità di creditore ipotecario, la stessa verrebbe totalmente meno nel momento in cui venisse accertata, in sede di verificazione dello stato passivo, l'inesistenza di tale diritto o quantomeno la non opponibilità della ipoteca al fallimento. Pertanto, la decisione emessa dal Tribunale di Bergamo potrebbe trovarsi ad avere efficacia nel momento in cui si accertasse che l'Istituto non aveva la legittimazione a proporre l'impugnativa. Per tale motivo il procedimento doveva essere sospeso in attesa dell'accertamento sull'esistenza o meno della condizione legittimante l'Istituto a proporre il reclamo avverso il decreto di trasferimento.. Su analoghi motivi si fonda il ricorso incidentale del Fallimento Vamatex s.p.a., proposto in relazione al ricorso principale dei Mediocrediti. Anche il ricorso incidentale proposto dalla Nuova Vamatex in relazione al ricorso di Mediocrediti si basa su tre motivi, dei quali due analoghi a quelli degli altri ricorsi incidentali. Con il primo motivo si eccepisce la inammissibilità del ricorso per cassazione dei Mediocrediti avverso il provvedimento del Tribunale, avendo questo natura ordinatoria per aver deciso su un decreto, quello di trasferimento, avente contenuto ordinatorio e non decisorio. Con il secondo motivo si lamenta la mancata sospensione del procedimento a sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in attesa che venisse accertata, in sede di verificazione dello stato passivo, l'esistenza o meno del diritto ipotecario fatto valere dai Mediocrediti ricorrenti. Con il terzo motivo si deduce la inammissibilità della prima censura mossa con il ricorso principale dai Mediocrediti, perché nuova e non tempestivamente dedotta nel giudizio di primo grado. Ciò perché la censura, di cui al primo motivo, non era contenuta nel reclamo ex art. 26 L.F., bensì in una memoria del 13 giugno 1993, proposta quando i termini per proporre il reclamo erano tutti scaduti. Preliminarmente ricorsi principali e ricorsi incidentali vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con riferimento al ricorso proposto dai Mediocrediti, la Nuova Vamatex, nella memoria illustrativa del 30.1.1996, ha eccepito la nullità del reclamo proposto dai Mediocrediti stessi al Tribunale di Bergamo ex art. 26 della legge fallimentare in data 10.12.1993, avendo questi rilasciato il mandato alle liti ad un procuratore non esercente nell'ambito della Corte d'Appello di Brescia e quindi carente dello jus postulandi davanti al Tribunale di Bergamo. Tale eccezione è fondata.

Come risulta dal ricorso ex art. 26 L.F. succitato, il Mediocredito delle Venezie s.p.a., il Mediocredito Piemontese s.p.a. ed il Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a. hanno delegato "a rappresentarli e difenderli in ogni stato e grado del presente procedimento, con facoltà di sottoscrivere gli atti, di chiamare in causa, incassare, quietanzare, costituire procuratori e nominare domiciliatari, nonché di farsi sostituire, l'avv. Gioacchino Valenzano, con studio in Milano, via Turati n. 40 eleggendo domicilio". Sotto la delega figurano le firme dei legali rappresentanti dei Mediocrediti autenticate dall'avv. Gioacchino Valenzano. A margine della seconda pagina del ricorso esiste un secondo mandato del seguente tenore: "Avvalendomi dei poteri conferitimi, nomino e costituisco procuratore l'avv. Francesco Fugazzola eleggendo domicilio presso il suo studio in Bergamo, via Verdi n. 14". Tale mandato è seguito dalla firma dell'avv. Gioacchino Valenzano, autenticata dall'avv. Francesco Fugazzola. L'avv. Gioacchino Valenzano, essendo iscritto all'Albo degli Avvocati e dei Procuratori di Milano ha lo jus postulandi nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Milano, ma non nell'ambito della Corte d'Appello di Brescia, nel cui distretto si trova il Tribunale di Bergamo. Avendo i Mediocrediti rilasciato il mandato alle liti ad un procuratore che non poteva esercitare la professione nell'ambito della Corte d'Appello di Brescia e quindi carente dello jus postulandi davanti al Tribunale di Bergamo - dato che la qualità dio procuratore legalmente esercente, prevista dall'art. 82 cod. proc. civ., presuppone che il procuratore sia abilitato ad esercitare nel distretto a cui appartiene l'autorità giudiziaria adita, in base alla disciplina stabilita dall'art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, sull'esercizio della professione forense -, il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare avverso il decreto di trasferimento del giudice delegato, è viziato dalla mancanza di un requisito essenziale ed è, perciò, effetto da nullità radicale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. tra le numerose sentenze in tal senso: cass.4006-94). Nè tale nullità viene meno per il fatto che l'avv. Gioacchino Valenzano, avendo ricevuto anche il mandato di "costituire procuratori e nominare domiciliatari", abbia nominato suo procuratore a Bergamo l'avv. Francesco Fugazzola, in quanto la procura, rilasciata a margine del ricorso dai legali rappresentanti dei Mediocrediti all'avv. Valenzano, è nulla per il fatto che la sottoscrizione di detti rappresentanti non è stata validamente autenticata da difensore abilitato all'esercizio della professione nell'ambito del distretto della Corte di Appello di Brescia, ove è ubicato, come detto, il Tribunale di Bergamo. Infatti, nella ipotesi di procura speciale apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore e questo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., deve essere necessariamente "un procuratore legalmente esercente", qualità che come detto, ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n.36), presuppone l'abilitazione allo esercizio della attività di procuratore nel distretto cui appartiene l'autorità giudiziaria adita. Pertanto, pur contenendo la suindicata procura anche un mandato "ad negotia" - in forza del quale il procuratore viene abilitato a rilasciare a sua volta procura ad altro procuratore - a causa di detta nullità l'avv. Valenzano non ha acquistato nemmeno la qualità di procuratore negoziale dei Mediocrediti e quindi la possibilità di nominare altri procuratore "extra districtum", sicché la procura rilasciata dall'avv. Valenzano all'avv. Fugazzo non ha istituito alcun rapporto tra quest'ultimo e gli enti sopraindicati. Concludendo, ala stregua del combinato disposto degli artt. 82, 83 cod. proc. civ. e 5 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si deve ritenere che la procura alle liti, la quali autorizzi il procuratore "extra districtum" a rilasciare a sua volta procura ad altro procuratore, che può legittimamente assumere la rappresentanza processuale della parte, perché "legalmente esercente" nell'ambito del distretto in cui è compreso il giudice che deve essere adito, può essere rilasciata solo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non, anche in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., dato che in tal caso manca un soggetto abilitato dalla legge a certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, restando escluso, per quanto suddetto, che tale autografia possa essere validamente certificata dal procuratore esercente "extra discrictum". Per quanto su esposto il reclamo dei Mediocrediti avverso il decreto di trasferimento del giudice delegato va dichiarato inammissibile con la conseguente declaratoria di inammissibilità anche del ricorso per cassazione da loro proposto. La inammissibilità del ricorso principale priva di interesse i ricorsi incidentali, a questo collegati, dei quali uno proposto dalla curatela del fallimento Vamatex s.p.a. e l'altro dalla Nuova Vamatex s.p.a.. I ricorsi incidentali proposti dalla curatela del fallimento Vamatex s.p.a. e dalla Nuova Vamatex s.p.a., che vanno esaminati prima del ricorso proposto dall'INPS in quanto sollevano questioni di carattere preliminare, sono infondati.

Con riferimento al primo motivo osserva il collegio che non è sostenibile la natura ordinatoria sia del decreto di trasferimento, emesso dal giudice delegato, che del provvedimento, emesso dal Tribunale di Bergamo in sede di reclamo. Il decreto di trasferimento summenzionato è stato emesso senza che fosse preventivamente versato il prezzo degli immobili oggetto del trasferimento, prezzo, che in virtù del contratto, al quale il decreto ha dato attuazione, deve essere, invece, versato a rate nell'arco di dieci anni. Nonostante il fallimento non abbia incassato il prezzo di vendita, il giudice delegato ha disposto con il decreto in questione la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili, pregiudicando così il diritto dei creditori ipotecari, in quanto il loro diritto di ipoteca si è così convertito nel diritto ad essere soddisfatti con prelazione su di una somma di cui il fallimento non ha ancora la disponibilità e che non è certo che entri nelle casse del fallimento potendo il debitore rendersi inadempiente. Devesi ritenere, pertanto, il carattere decisorio di detto provvedimento del giudice delegato, in quanto, pur non decidendo su diritti soggettivi, incide sui medesimi. Conseguentemente il medesimo carattere va riconosciuto al provvedimento, emesso dal Tribunale in sede di reclamo. Perciò il reclamo presentato dall'INPS al Tribunale di Bergamo entro il decimo giorno, ma oltre il terzo giorno dalla comunicazione del provvedimento del giudice delegato, è tempestivo e quindi ammissibile, come ammissibile è il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Bergamo, avendo questo carattere decisorio e non essendo altrimenti impugnabile. Anche il secondo motivo dedotto dai ricorrenti in via incidentale deve essere disatteso. L'art. 104 della legge fallimentare dispone che il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, cioè dopo il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo lo stato passivo. Nel caso che ne occupa il decreto di trasferimento è stato emesso prima di tale provvedimento del giudice delegato, ed una volta operata tale illegittima anticipazione, devonsi ritenere legittimati ad impugnarlo, non essendovi creditori ammessi e dato che il reclamo ex art. 26 legge fallimentare deve essere proposto in termini brevi, previsti a pena di decadenza, i creditori, compresi gli ipotecari, che hanno presentato domanda di ammissione al passivo, senza che si possa pretendere, con riferimento al caso di specie, che la qualità di creditore ipotecario, al fine di stabilire la sua legittimazione a proporre il suddetto reclamo, venga definitivamente accertata in sede di verifica dei crediti. Tanto meno, poì, ciò può essere preteso per i creditori ipotecari, in quanto l'ultimo comma dell'art. 108 della legge fallimentare prevede la notifica dell'estratto dell'ordinanza che dispone la vendita di un immobile, non solo a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile stesso, ma anche ai creditori ipotecari iscritti. Giustamente, pertanto, il Tribunale ha disatteso la istanza del curatore della Vamatex s.p.a. e quella della Nuova Vamatex s.p.a. di sospensione ex art. 2954 cod. proc. civ. del procedimento instaurato con il reclamo avverso il decreto di trasferimento del giudice delegato, in attesa che la qualità di creditori ipotecari dei reclamanti fosse accertata in sede di verifica dei crediti. I ricorsi incidentali, pertanto, vanno respinti.

Il ricorso dell'INPS è, invece, fondato.

Erroneamente il Tribunale ha negato l'interesse dell'INPS a proporre il reclamo avverso il decreto di trasferimento di cui sopra, atteso che tale interesse nasceva, come correttamente osservato dall'Istituto, dal fatto che, anzi che potersi rivalere subito sul prezzo di vendita, avrebbe dovuto attendere - privo del diritto reale di garanzia - un arco di dieci anni - tempo previsto dal contratto per l'integrale pagamento del prezzo - con tutti i rischi connessi al puntuale pagamento del dovuto. Deve ritenersi, poi, che la utilizzazione del decreto di trasferimento, per dare attuazione al contratto preliminare di vendita di immobili summenzionato, è illegittima. In fatti, detto decreto fa parte della sequenza di atti attraverso i quali si realizza la vendita forzata, nella quale rientra ogni tipo di vendita fallimentare mobiliare ed immobiliare (cfr. su quest'ultimo punto cass. 3 dicembre 1983 n. 7233), e non può, pertanto, essere utilizzato per dare attuazione al menzionato atto negoziale, sia perché ciò è incompatibile con la natura giurisdizionale e con la finalità di detto decreto, sia perché questo deve essere proceduto da una serie di adempimenti che ne condizionano la legittimità, tra i quali il versamento del prezzo. Questo, infatti, realizza la condizione essenziale, voluta dal codice di rito e dal legislatore fallimentare, per attuare lo scopo finale satisfattivo perseguito o attraverso l'esecuzione individuale o quel processo esecutivo di carattere generale qual'è il fallimento, per cui non è concepibile che un bene che garantisce il credito possa essere coattivamente alienato senza il preventivo versamento del prezzo.

Che, poi, il preventivo versamento sia condizione di legittimità per l'emanazione del decreto di trasferimento e dell'eventuale ordine di cancellazione delle ipoteche contenuto nello stesso, emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 586 cod. proc. civ.. Questo, infatti, prevede che il decreto, con il quale il giudice dell'esecuzione trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, sia emanato dopo che è "avvenuto il versamento del prezzo". Pertanto, il ricorso dell'INPS deve essere accolto, in quanto il giudice delegato ha emesso il decreto in questione in una situazione di carenza di potere, avendo utilizzato per altro fine uno strumento - come detto avente natura giurisdizionale - previsto per la liquidazione dell'attivo ai sensi degli artt. 104 e segg. della legge fallimentare, prescindendo da presupposti previsti dalla legge fallimentare e dalle disposizioni del codice di rito ( applicabili alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento in virtù del disposto dell'art. 105 legge fallimentare) ed enucleandolo dalla sequenza procedimentale di atti previsti dalla legge per la vendita forzata, senza che si possa ritenere che, in virtù del principio della concezione della procedure concorsuali, un atto autorizzato dal giudice delegato nel corso della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 167 legge fallimentare, ancorché vincolante per il fallimento, valga a fondare un potere del giudice delegato che la legge non gli riconosce. Conseguentemente il provvedimento del Tribunale di Bergamo, emesso in sede di reclamo il 3 febbraio 1994, deve essere cassato. Infine, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può emettersi pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., annullando, per quanto su esposto, il decreto di trasferimento del giudice delegato del 29 settembre 1993. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese fra i Mediocrediti e i ricorrenti incidentali, mentre questi ultimi, perché soccombenti, vanno condannati al pagamento delle spese a favore dell'INPS con lire 20.000.000 - dato il valore della lite - per onorario.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Pronunciando sul ricorso dei Mediocrediti, dichiara inammissibile il reclamo proposto dagli stessi avverso il decreto di trasferimento del giudice delegato e conseguentemente il ricorso per cassazione. Rigetta i ricorsi incidentali. accoglie il ricorso dell'INPS e cassa il provvedimento del Tribunale di Bergamo in sede di reclamo e, pronunciando nel merito ex art. 384, primo comma, c.p.c., annulla il decreto di trasferimento del giudice delegato. Compensa le spese fra i Mediocrediti e i ricorrenti incidentali e condanna questi ultimi alle spese nei confronti dell' INPS in L. 124.700 con lire 20.000.000 per onorario.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 SETTEMBRE 1996