ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18090 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 1996. Est. Borrè.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Vendita - Sospensione - Ammissibilità - Condizioni - Notevole sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo contenuto in una nuova offerta o determinabile attraverso nuova valutazione tecnica - Rilevanza


In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del giudice delegato di sospendere la vendita di immobili, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, legge fall., deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui venga effettuata (pur successivamente al termine stabilito dalla legge per l'aumento del sesto) una nuova offerta dalla quale sia ravvisabile una notevole sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e quello in realtà ottenibile, bensì anche nel caso in cui sia stata acquisita, ad opera dell'ufficio, una nuova valutazione tecnica , tale da offrire, secondo la regola del prudente apprezzamento del giudice, la possibilità di seriamente ritenere che il prezzo di aggiudicazione (o, comunque, il prezzo fino a quel momento stabilito) sia notevolmente inferiore a quello giusto. (massima ufficiale)