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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18087 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 1997. Est. De Musis.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Provvedimenti del giudice delegato - Sequestro della somma versata a titolo di cauzione - Abnormità - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - "Actio nullitatis" e domanda restitutoria innanzi al giudice ordinario - Ammissibilità


Il provvedimento con il quale il giudice delegato, in occasione di una vendita di beni immobili, dispone il sequestro della somma versata a titolo di cauzione da un partecipante all'incanto che aveva dichiarato di recedere dall'offerta costituisce provvedimento abnorme, sia perché nessuna norma lo consente, sia perché connotati del provvedimento di sequestro sono la strumentalità e la provvisorietà, condizioni nella specie non ricorrenti. Consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso detto provvedimento a norma dell'art. 111 Cost., mentre è esperibile dinanzi al giudice ordinario la "actio nullitatis" e la conseguente domanda di restituzione della somma. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Renato SGROI - Presidente -

Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -

Dott. Alberto PIGNATARO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FRAPPI ANTONELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVARA 51, presso l'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO CAVE DI MONTEGROSSI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso l'avvocato A. DI MAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO MANETTI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

GIUDICE DELEGATO TRIBUNALE FIRENZE;

- intimato -

avverso il provvedimento del Tribunale di FIRENZE, emesso il 30/03/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/97 dal Relatore Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Taranto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato Di Mauro, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Antonello Frappi fece offerta di partecipazione alla vendita di beni immobili, disposta dal giudice delegato al fallimento della s.r.l. "Cave di Montegrossi", e depositò due assegni circolari, uno per L. 30.000.000 a titolo di cauzione e uno per L. 45.000.000 a titolo di spese di vendita.

Alla udienza fissata per la vendita il Frappi, unico partecipante, dichiarò di recedere dall'offerta e il giudice delegato, ritenuto che la cauzione dev'essere restituita solo in caso di aggiudicazione a soggetto diverso da quello che l'ha prestata e che pertanto la cauzione versata doveva essere acquisita alla massa fallimentare, dispose la restituzione all'offerente delle sole spese anticipate, e, essendosi costui rifiutato di apporre la sua firma di girata sull'assegno concernente la cauzione, dispose il sequestro di tale assegno e "la (sua) conservazione in cancelleria unitamente all'assegno di deposito per spese".

Avverso il provvedimento del giudice delegato ha proposto ricorso per cassazione il Frappi; ha resistito, con controricorso, il fallimento; entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione, sollevata dal resistente, di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità della procura - in quanto questa, apposta al margine del ricorso, fa riferimento al "presente giudizio, in ogni sua fase e grado": locuzione tipicamente concernente il giudizio di merito - va disattesa perché secondo l'orientamento delle sezioni unite di questa Corte, che hanno deciso sul contrasto giurisprudenziale sul punto, nel dubbio sulla portata del contenuto della procura apposta a margine opera il principio di conservazione dell'atto, in base al quale va attribuita alla parte la volontà di rendere la procura efficace, salvo che questa contenga espressioni che univocamente conducano ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare procura per proporre ricorso per cassazione (Cass., n. 11178/1995): e tale circostanza non ricorre nella specie dal momento che la indicazione "presente giudizio" corre la inequivocamente la procura al ricorso.

Il resistente ha eccepito altresì la inammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto il provvedimento impugnato era suscettibile di reclamo sia ai sensi dell'art. 26 dalla legge fallimentare, costituente rimedio generale di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice delegato, sia ai sensi dell'art. 669 quaterdecies della novella processuale, costituente rimedio generale di impugnazione avverso i provvedimenti cautelari.

Pregiudiziale all'esame dell'eccezione - peraltro concernente questione rilevabile di ufficio - è la individuazione della portata del provvedimento impugnato.

Questo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non dispone il "sequestro" di entrambe le somme - quella versata a titolo di cauzione e quella versata a titolo di spese di vendita - ma dispone il "sequestro" della sola somma concretante cauzione e la (mera) conservazione in cancelleria della somma concretante le spese di vendita.

Che quello ora indicato sia il contenuto del provvedimento impugnato si desume dal fatto che il giudice: ha disposto il sequestro "dell'assegno" (al singolare) - e quindi solo di quello da lui precedentemente individuato come concernente la cauzione -; non ha modificato la sua precedente affermazione - costituente statuizione - che l'importo in conto spese dovesse essere restituito.

Il provvedimento impugnato quindi, per la parte in cui dispone la conservazione in cancelleria della somma versata a titolo di spese di vendita - e sul punto va sottolineato che il giudice non ha dato alcuna giustificazione di tale disposizione - non può che essere inteso come deposito della somma in cancelleria a disposizione di chi l'aveva versata.

Si tratta pertanto di provvedimento meramente amministrativo, il quale non preclude all'interessato di richiedere direttamente al cancelliere la somma e gli consente comunque di richiedere la revoca del provvedimento allo stesso giudice delegato.

Avverso tale provvedimento pertanto, in quanto non contenente decisione su diritti soggettivi, non è ammissibile il ricorso per cassazione.

Il provvedimento impugnato per la parte - incidente su diritti soggettivi - nella quale dispone il "sequestro" della somma versata a titolo di cauzione concreta provvedimento abnorme sia perché nessuna norma lo consente sia perché connotati del provvedimento di sequestro sono la strumentalità e la provvisorietà, condizioni invece nella specie non ricorrenti.

Cosi individuato, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, perché avverso di esso è esperibile dinanzi al giudice ordinario la "actio nullitatis" e la conseguente domanda di restituzione della somma.

Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso il 25-6-1997.