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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18084 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Agosto 1998. Est. Ferro.

Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Diritto di prelazione da parte dell'affittuario di azienda di impresa soggetta a concordato preventivo ex art. 3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991 - Esercizio - Successiva sospensione della vendita - Incidenza sul diritto di prelazione - Sussistenza


L'affittuario di azienda di impresa soggetta a concordato preventivo , che eserciti diritto di prelazione ex art. 3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991, non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà , tale da non subire l'incidenza della eventuale sospensione della vendita disposta dal giudice delegato ex art. 108, terzo comma, della legge fall.. Egli, infatti, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, subentra nella posizione dell'aggiudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione quale l'aspettativa al trasferimento del bene da quelli sfavorevoli. (massima ufficiale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario CORDA - Presidente -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Vincenzo FERRO Rel. - Consigliere -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DEPAR s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Morgante del foro di Verona e dall'avv. Pietro Ricci del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, circonvallazione Clodia n. 29, come da procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SCATOLIFICIO BUFFON s.p.a., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del commissario giudiziale e liquidatore Pietro Maschietto, autorizzato a stare in giudizio nel presente procedimento con decreto del giudice delegato alla procedura di concordato preventivo 13 luglio 1996, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Munari del foro di Treviso e dall'avv. Michele Costa del foro di Roma e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via E. Pimentel n. 2;

- controricorrente -

nonché contro

GATE s.r.l., avente sede in San Biagio di Callalta;

- intimata non costituita -

avverso il decreto 4/5 giugno 1996 del Tribunale di Treviso, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla DEPAR s.r.l. avverso il decreto 9 aprile 1996 del giudice delegato al concordato preventivo della Scatolificio Buffon s.p.a.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 1997 dal Relatore Consigliere dott. Vincenzo Ferro;

Udito l'avv. Munari per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto in data 14 marzo 1993 la società Ondulati Soave s.r.l. concedeva in affitto alla società Scatolificio Buffon s.p.a. la propria azienda avente ad oggetto l'attività di produzione industriale della carta e del cartone sita in Soave di Porto Mantovano.

Con decreto del Tribunale di Treviso in data 7 aprile 1993 la società Scatolificio Buffon s.p.a. veniva ammessa alla procedura di amministrazione controllata.

Successivamente l'assemblea straordinaria della Scatolificio Buffon s.p.a. del 14 febbraio 1994 deliberava la messa in liquidazione della società e la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il concordato preventivo della Scatolificio Buffon s.p.a., approvato dai creditori, veniva omologato con sentenza del Tribunale di Treviso 17 agosto 1995. A sua volta la Ondulati Soave s.r.l. veniva ammessa, nella stessa data del 7 aprile 1993, al concordato preventivo, che veniva successivamente omologato dal Tribunale. Con atto autenticato dal notaio Enrico Fumo di Treviso il 21 novembre 1994 veniva confermata la stipulazione sia del contratto di affitto alla DEPAR s.r.l. dell'azienda di pertinenza dello Scatolificio Buffon s.p.a. sia del contratto di subaffitto alla medesima DEPAR s.r.l. dell'azienda di pertinenza della Ondulati Soave s.r.l. gestita dalla Scatolificio Buffon s.p.a. quale affittuaria, già convenuti durante la pendenza della procedura di amministrazione controllata il 20 settembre 1994; contestualmente la DEPAR sottoscriveva offerta irrevocabile di acquisto dell'una e dell'altra azienda, rispettivamente per lire 2.000.000.000 e per lire 1.000.000.000, accompagnata da polizze fideiussorie della Società Cattolica di assicurazioni a garanzia dell'impegno della DEPAR al pagamento di una penale di lire 500.000.000 per la prima azienda e di lire 250.000.000 per l'altra, per l'ipotesi di mancata sua partecipazione alla gara per l'assegnazione.

La vendita senza incanto di entrambe le aziende veniva fissata per il 20 febbraio 1996. La DEPAR depositava il 14 febbraio 1996 memoria nella quale rilevava, tra l'altro: che, in relazione alle previsioni dei bandi, non era in grado di sapere se dovesse considerarsi o meno tenuta a partecipare alla gara e se dovesse considerarsi tenuta a presentare una offerta migliorativa rispetto al prezzo base del 10%, ovvero potesse limitarsi a versare il 10% del detto prezzo base, o non versare alcunché avendo già prestato le fideiussioni; e che entrambi i bandi di vendita non contemplavano il diritto della DEPAR ad esercitare la prelazione di cui all'art. 3 comma quarto della L.23 luglio 1991 n. 223. Con provvedimento datato 16 febbraio 1996 e depositato il 19 febbraio 1996 il giudice delegato dava atto che l'impegno della DEPAR a partecipare alla gara doveva considerarsi come "rituale offerta di acquisto", in tal senso dovendosi univocamente interpretare l'impegno a partecipare alla gara offrendo un prezzo determinato, e che conseguentemente termini e modalità di deposito delle offerte "valgono solo per gli ulteriori offerenti, essendo l'istante già ammessa a partecipare alla gara, salvo ovviamente la facoltà della stessa di formulare sin d'ora offerta migliorativa cauzionata nelle forme del bando d'asta, con conseguente diritto al ritiro della garanzia", e che quanto al diritto di prelazione "lo stesso si estrinseca in sede di partecipazione alla gara e al procedimento per la formazione del prezzo" e che "si considera sufficiente informazione nei confronti dei terzi il riferimento al contratto di affitto di azienda in essere".

In sede di gara tra gli offerenti, il legale rappresentante della DEPAR s.r.l. dichiarava che la società stessa "non partecipa". Quindi, esaurita la gara e raggiunto il prezzo di lire 3.020.000.000 a seguito di offerta formulata dalla GATE s.r.l. la DEPAR per mezzo del suo rappresentante dichiarava di "esercitare il diritto di acquisto in prelazione ex art. 3 comma quarto Legge 223/91 offrendo identico importo che è stato offerto dalla ditta aggiudicataria". Il Giudice delegato, peraltro, richiamato il proprio precedente provvedimento e "ritenuto di confermare quanto in esso contenuto e ritenuto in particolare che la partecipazione al procedimento formativo del prezzo non rende più esercitabile il diritto di prelazione", confermava l'aggiudicazione alla GATE s.r.l. per il prezzo di lire 3.020.000.000, disponendo la restituzione delle fideiussioni prestate dalla DEPAR.

Avverso il provvedimento del 19 febbraio 1996 nonché avverso quelli come sopra assunti nell'udienza del 20 febbraio 1996, la DEPAR proponeva reclamo al Tribunale, che riceveva trattazione davanti al Collegio nell'udienza del 14 marzo 1996. Il 9 aprile 1996 il giudice delegato, preso atto dell'avvenuta presentazione di una nuova offerta effettuata per persona da nominare dal dott. proc. Giampaolo Mardegan, per il prezzo di lire 3.030.000.000, disponeva ai sensi dell'art. 108 comma terzo R.D. 16 marzo 1942 n. 267 la sospensione della vendita del compendio aziendale.

Nella stessa data il Tribunale, in considerazione di quest'ultima determinazione del giudice delegato, dichiarava venuto meno l'interesse della DEPAR al conseguimento dell'invocato provvedimento, e dichiarava quindi non luogo a provvedere in ordine al reclamo avente ad oggetto i decreti del giudice delegato del 16 e del 20 febbraio 1996: tale decreto collegiale veniva fatto oggetto da parte della DEPAR di ricorso per cassazione, separatamente iscritto al n. 7402 R.G. 1996 e separatamente deciso da questa Corte.

La DEPAR impugnava, con reclamo al Tribunale, anche il decreto del giudice delegato 9 aprile 1996 relativo alla sospensione della vendita. Anche questo ulteriore reclamo veniva rigettato dal Tribunale di Treviso con il decreto 4/5 giugno 1996, comunicato il 7 giugno 1996, contro il quale si rivolge il presente ricorso per cassazione della DEPAR, notificato alla GATE s.r.l. in persona dell'amministratore e alla Scatolificio Buffon s.p.a. in concordato preventivo in persona del liquidatore rispettivamente il 12 e il 17 luglio 1996. La Scatolificio Buffon s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo resiste con controricorso. La GATE s.r.l. non svolge attività difensiva nella presente fase di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella motivazione dell'impugnato decreto il Tribunale di Treviso rileva anzitutto che "la sospensione della vendita è stata disposta dal G.D. non solo a seguito del deposito di offerta di acquisto a prezzo (sia pur di poco) maggiorato, ma altresì sulla base della complessiva situazione venutasi a creare ed avendo di mira il vantaggio della procedura non solo in termini strettamente monetari bensì di certezza del realizzo e di affidabilità dell'offerente"; ed osserva ulteriormente: che "dalla semplice lettura del verbale di udienza emerge come l'atteggiamento di DEPAR srl abbia indubbiamente creato un clima di incertezza di per sè idoneo a scoraggiare altri partecipanti", che, essendo la ratio della norma attributiva del diritto di prelazione individuabile nell'esigenza di salvaguardare l'occupazione, "in tale prospettiva assume rilievo essenziale la solidità nonché l'affidabilità dell'affittuario, posto che in caso contrario rimarrebbe del tutto frustrato lo scopo perseguito dalla norma", e che siffatti requisiti mancano nella DEPAR, fondando tale apprezzamento negativo sulla considerazione della inadeguatezza della consistenza patrimoniale della società, degli inadempimenti di cui la stessa si era resa responsabile in altra consimile situazione in ordine al saldo del prezzo di aggiudicazione e al pagamento dei canoni di locazione, e della richiesta formulata dalla stessa per ottenere una proroga della locazione già venuta a scadenza. Contro tale ratio decidendi l'odierna ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) "violazione del disposto dell'art. 112 C.P.C. nel punto in cui il Tribunale ha basato la propria decisione su argomenti non ricompresi nella materia del decidere"; 2) "violazione di legge - art. 580 C.P.C. - nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che DEPAR s.r.l. abbia partecipato alla gara per la vendita senza incanto dell'azienda Scatolificio Buffon sia per il fatto stesso di aver effettuato il deposito del 10% del prezzo base in cancelleria senza percentuale maggiorativa così come previsto invece dal bando d'asta"; 3) "violazione e falsa applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma quarto Legge 223/91 in relazione al disposto dell'art. 1324 C.C." per avere il Tribunale sia pure incidentalmente affermato che la DEPAR avrebbe consumato il proprio diritto di prelazione con la partecipazione al procedimento di formazione del prezzo che sarebbe individuabile nel fatto di aver presentato l'offerta che è stata utilizzata per stabilire il prezzo base della vendita senza incanto; 4) "contraddittorietà della motivazione o comunque insufficiente motivazione in merito a un punto decisivo della controversia, violazione del disposto dell'art. 115 C.P.C." per avere il Tribunale ritenuto che l'affermazione della DEPAR di non partecipare alla gara abbia potuto creare un clima di dissuasione nei confronti degli altri partecipanti; 5) "violazione di legge (art. 113 C.P.C.) e contraddittoria motivazione in merito all'applicabilità del disposto di cui all'art. 3 comma quarto della legge, n. 223/91" per avere il Tribunale indebitamente introdotto tra i requisiti attributivi del diritto di prelazione previsto dalla legge quello della solidità nonché affidabilità dell'affittuario; 6) "falsa applicazione di norme di diritto, inapplicabilità dell'art. 108 comma terzo legge fallimentare al caso di specie" in relazione all'ipotesi di vendita di azienda in cui siano ricompresi a titolo di proprietà beni immobili, nonché "inammissibilità dell'offerta che ha determinato la sospensione" essendo la possibilità di formulazione di offerta per persona da nominare riservata alla fase anteriore alla vendita a norma dell'art. 579 c.p.c. e non prevista invece dall'art. 584 C.P.C.; 7) "inapplicabilità dell'art. 108 comma terzo legge fallimentare nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 3 comma quarto L. 223/91". Del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., va riconosciuta l'ammissibilità - beninteso, nei limiti della deducibilità, propria di tale strumento straordinario di impugnazione, della violazione di legge, con esclusione dei vizi di motivazione pur riconducibili in se stessi alla previsione dell'art. 3260 n. 5 C.P.C. - in considerazione della esposta vicenda processuale e alla luce dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con cui il giudice delegato abbia, dopo l'aggiudicazione, disposto la sospensione della vendita, è reclamabile a norma dell'art. 26 della legge fallimentare, e il decreto emesso dal Tribunale in sede di reclamo ha natura decisoria e carattere definitivo, tale carattere di decisorietà venendo negato invece nel caso di istanze, provvedimenti e reclami anteriori all'aggiudicazione, per non essere ravvisabile in tal caso un conflitto da dirimere tra parti contrapposte.

Nella parte relativa alle lamentate violazioni di norme giuridiche, il ricorso si palesa, nell'insieme delle sue molteplici articolazioni, infondato, e come tale va rigettato, in adesione alle conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero. La ragione primaria, essenziale e determinante della sospensione della vendita, come tale assunta dal giudice delegato in sede monocratica e ribadita dal Tribunale in sede di decisione sul reclamo, è stata individuata, come emerge dal riferito, testuale del provvedimento impugnato, nell'avvenuta presentazione di una ulteriore offerta con indicazione di un prezzo superiore a quello di cui all'aggiudicazione. Trattasi, come è stato altre volte posto in evidenza nella giurisprudenza di legittimità, di valutazione appartenente a un potere ampiamente discrezionale del giudice, il cui presupposto oggettivo non tollera correlazione con parametri quantitativi fissi e predeterminati, ma esige solo di essere apprezzato in rapporto alla ragionevole previsione dell'ottimizzazione del risultato economico della vendita in vista del miglior soddisfacimento possibile dei creditori. Orbene, non può dirsi che - come sostiene la ricorrente - il Tribunale abbia ecceduto i limiti della materia del contendere (da ritenersi circoscritti, alla stregua del reclamo, alla sussistenza o meno di estremi di notevole sproporzione del prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 della legge fallimentare) dappoiché, da un lato, il riferimento all'affidabilità patrimoniale dell'aggiudicataria non può considerarsi privo di rilevanza ai fini del su indicato presupposto oggettivo della sospensione da verificarsi non solo in base ad una pura e semplice comparazione aritmetica di valori pecuniari ma anche, se ed in quanto occorra, in funzione di ogni altra circostanza significativa ai fini della prognosi circa l'adempimento degli obblighi assunti, mentre, d'altro canto, le considerazioni svolte in ordine al comportamento tenuto dall'odierna ricorrente in sede di gara rimangono sostanzialmente estranee alla ratio decidendi come sopra precisata, alla quale non apportano ulteriori elementi dei quali la ricorrente possa denunciare riflessi pregiudizievoli in base ad un interesse giuridicamente apprezzabile.

Così pure la DEPAR non appare, nella presente sede, portatrice di interesse e legittimazione a dolersi dell'opinione espressa dal Tribunale in senso negativo circa la sussistenza del diritto di prelazione fatto valere dalla ricorrente, giacché - fermo restando in linea di principio che l'esercizio del potere di sospensione prevale sulla posizione soggettiva del soggetto che quel diritto invoca - il Tribunale si è limitato ad esprimere sul punto un proprio convincimento in via del tutto incidentale e complementare, dando atto espressamente di "non entrare nel merito di tale questione giuridica", onde nessuna preclusione al riguardo potrebbe derivare dal contenuto del provvedimento di cui si discute a danno della DEPAR qualora la stessa avesse ad esercitare il proprio diritto in esito all'aggiudicazione definitiva. Per il resto l'adeguatezza e la razionalità della motivazione del Tribunale si sottrae a censura in sede di ricorso proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Viene quindi disatteso il primo motivo di gravame.

Nel secondo motivo, la ricorrente ricorda che il deposito del 10% del prezzo base è stato effettuato non già in ottemperanza al bando di indizione della vendita, bensì in relazione all'offerta irrevocabile di acquisto a suo tempo formulata. Non è dato comprendere la rilevanza della distinzione tra l'una e l'altra prospettazione interpretativa e qualificativa del comportamento della DEPAR giacché proprio l'offerta irrevocabile di acquisto prevedeva l'obbligo di partecipazione alla gara, il cui significato era stato a suo tempo chiarito dal giudice con la precisazione che l'impegno assunto doveva valere come rituale offerta di acquisto, costituente attuale e sufficiente presupposto per l'ammissione alla gara, senza bisogno di adempimento dei termini e delle modalità di deposito delle nuove offerte a cui dovevano intendersi assoggettati gli altri eventuali offerenti, salva ovviamente la facoltà, anche per la DEPAR, di presentare offerte migliorative. D'altro canto, proprio la DEPAR chiede di essere riconosciuta acquirente in base al diritto che la stessa esercita in relazione all'esito della vendita senza incanto concretatosi nell'aggiudicazione alla GATE. La censura formulata col terzo motivo risulta del pari inaccoglibile. Che la situazione di fatto e di diritto relativa al rapporto contrattuale di affitto intercorrente tra Scatolificio Buffon s.p.a. e DEPAR s.r.l. - nel suo momento genetico e nel suo sviluppo evolutivo - sia o non sia tale da comportare l'applicazione del disposto dell'art. 3 comma 4 L. 23 luglio 1991 n. 223, è questione che, come si è già detto a proposito del primo motivo, esula dalla materia del contendere. L'affermazione del giudice delegato secondo cui la partecipazione al provvedimento formativo del prezzo renderebbe non più esercitabile il diritto di prelazione è sicuramente errata, ma risulta innocua nei confronti dell'odierna ricorrente, che ha esercitato tale diritto dopo l'aggiudicazione - in coerenza con il principio secondo cui il diritto di prelazione non si esercita durante la fase della formazione del prezzo ma dopo che il prezzo sia divenuto definitivo - e che proprio nella coesistenza di tali due presupposti (avvenuta determinazione del prezzo di aggiudicazione e manifestazione della volontà di avvalersi della prelazione) vede riconosciuto il titolo del proprio interesse e della propria legittimazione al reclamo e al successivo ricorso. Non si vede quindi come possa essere addebitata al Tribunale la denunciata omessa pronuncia sul punto.

Il quarto motivo si palesa inammissibile alla stregua della stessa prospettazione della parte ricorrente, che eccede l'ambito di deducibilità che caratterizza il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost.. Il contenuto del quinto motivo, nel quale la ricorrente disserta dei presupposti per la sussistenza del proprio diritto di prelazione, e segnala in particolare la irrilevanza a tal fine delle osservazioni svolte dal Tribunale in ordine all'affidabilità patrimoniale e al comportamento processuale della DEPAR, risulta sostanzialmente assorbito nei profili di censura già esaminati e disattesi, e non esige ulteriore commento, al di là della constatazione che le argomentazioni ivi svolte si risolverebbero comunque in considerazioni di merito.

Infondatamente la ricorrente denuncia, col sesto motivo, violazione di norme di diritto per essere stato affermato dal tribunale che il potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 108 della legge fallimentare dettato in tema di vendita immobiliare può esplicazione anche e specificamente nel caso di vendita di azienda comprendente cespiti immobiliari, e per essere stata ritenuta valida l'offerta formulata, da un procuratore legale per persona da nominare, dopo l'aggiudicazione. Sotto il primo profilo, sembra sufficiente ricordare, in adesione all'opinione già accolta in senso affermativo nella giurisprudenza di legittimità, e per quanto occorrer possa in questa sede espressamente ribadire, che ricorrono estremi di analogia tra la vendita di un bene immobile in se stesso considerato e la vendita di un'azienda della quale facciano parte beni immobili (che come componenti dell'azienda siano destinati a costituire oggetto del trasferimento coattivo) tali da giustificare la estensione della previsione del potere di sospensione. Nè può condividersi il rilievo del ricorrente secondo cui il modo di procedere del giudice delegato si sarebbe risolto in una implicita opzione per la forma della vendita mobiliare. Sotto il secondo profilo, osservasi che l'assunto secondo cui "il dott. proc. Giampaolo Martegan mai avrebbe potuto formulare offerta per persona da nominare ad asta già eseguita dato che tale possibilità è prevista dall'art. 579 C.P.C. per la fase antecedente alla vendita mentre l'art. 584 C.P.C. non prevede tale facoltà", a prescindere da ogni considerazione di carattere generale circa i rapporti tra la disciplina della vendita con incanto e quella della vendita senza incanto e circa i rapporti tra la disciplina del processo esecutivo singolare di cui al codice di rito e la disciplina del processo esecutivo concorsuale di cui alla legge fallimentare, trova espressa smentita nella lettura comparata e integrata dell'art. 571, dell'art. 579 e dell'art. 584 C.P.C.. L'ultimo profilo di censura, espresso nel settimo motivo, è affidato all'affermazione che l'affittuario dell'azienda, nel momento in cui esercita il diritto di prelazione, versa in condizione di terzietà e di estraneità alle vicende della proceduta fallimentare, onde la sua posizione non potrebbe subire l'incidenza della disposta sospensione, suscettibile, in tesi, di esplicare effetti solo sulla posizione del diretto aggiudicatario. L'argomento non ha pregio, dovendosi invece ritenere che proprio per effetto del compiuto esercizio del diritto di prelazione l'affittuario venga a subentrare nella posizione dell'aggiudicatario, senza che possa al riguardo concepirsi la scindibilità degli effetti favorevoli (quali l'aspettativa al trasferimento in proprio favore) e di quelli sfavorevoli (la soggezione all'eventuale sospensione) scaturenti dalla medesima fattispecie della quale si configurano come coesistenti componenti - come già rilevato - l'avvenuta aggiudicazione e l'esercitato diritto di prelazione. Il ricorso deve quindi ricevere reiezione. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corterigetta il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Roma, 4 dicembre 1997.

Depositata in Cancelleria il 29 agosto 1998