Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18083 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 01 Dicembre 1998, n. 12185. Est. Olla.


Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Concordato con cessione dei beni - Vendita di un cespite disposta dal giudice delegato - Sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo - Legittimità - Condizioni



Il giudice delegato al concordato con cessione dei beni, dopo aver disposto una vendita (in virtù di attribuzioni di potere riconosciutegli in sentenza ovvero su richiesta del liquidatore), ha facoltà di ordinarne la sospensione (art. 108, comma terzo legge fall.) anche dopo l'aggiudicazione, e fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento - ancorché l'aggiudicatario abbia effettuato il versamento del prezzo -, tutte le volte che, a seguito di un'offerta in aumento anche inferiore al sesto ovvero altre circostanze, egli si convinca che il prezzo corrisposto è notevolmente inferiore al valore del cespite aggiudicato. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Renato SGROI - Presidente -

Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -

Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 10120 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1995, proposto

da

LASPRO BOX, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avvocato Luigi Ianari, rappresentata dall'avvocato Maurizio Napoli in virtù di procura speciale a margine dei ricorso per cassazione e dallo stesso difesa,

ricorrente

contro

MENOTTI VINCENZO, residente in Baronissi ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avvocato Carlo Mario D'Acunti rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Marzano, lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e lo difende,

controricorrente

e contro

COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI "MENOTTI VINCENZO"

intimato

avverso il decreto del Tribunale di Salerno depositato il 14 maggio 1995, n. 2629 di cronologico. Udita, nella pubblica udienza del 9 giugno 1998, la relazione del consigliere dottor Giovanni Olia;

udito, per il Pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Giovanni Giacalone, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 25 febbraio 1986 n. 559, il Tribunale di Salerno omologò il concordato preventivo con cessione dei beni proposto da Vincenzo Menotti, nominando un liquidatore.

Con ordinanza in data 12 ottobre 1994 il Giudice delegato dispose la vendita ai pubblici incanti di uno dei lotti dei beni immobili ceduti ai creditori; fissò, per la vendita il giorno 2 dicembre 1994, nonché il prezzo base di ?. 188.830.000; delegò, per l'esecuzione il notaio Bruno Parisi di Salerno.

Con ricorso depositato il 29 novembre 1994, il Menotti chiese al Giudice delegato di disporre - pronunciando ai sensi dell'art. 108 comma 3 L. Fall. - la sospensione della vendita. A sostegno dell'istanza dedusse che il prezzo base (che risultava determinato alla stregua di un terzo ribasso stante l'esito negativo di due precedenti esperimenti d'asta) era notevolmente incongruo; e che, in ogni caso, la vendita appariva superflua tenuto conto che buona parte dei creditori erano stati soddisfatti.

Con istanza depositata il 30 novembre 1994 la società cooperativa a r. l. LASPRO BOX chiese di essere ammessa a partecipare alla gara.

Con decreto in data 1 dicembre 1994 il Giudice delegato - ricevuto il parere favorevole del Commissario liquidatore - ordinò la sospensione della vendita.

A giustificazione del provvedimento osservò che la sospensione avrebbe consentito al Menotti di espletare una attività atta a consentirgli di corrispondere ai creditori una percentuale più elevata rispetto a quella che sarebbe stata loro attribuita ove si fosse proceduto alla vendita.

Con ricorso depositato il 5 dicembre 1994, la cooperativa LASPRO BOX propose reclamo al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 26 L. Fall., col quale denunciò che il provvedimento di sospensione era illegittimo per più ragioni.

Con ricorso depositato il 16 dicembre 1994 anche il Menotti propose reclamo ai sensi dell'art. 26 L. Fall. e censurò il provvedimento dei Giudice Delegato perché non aveva motivato anche sul punto relativo alla lamentata non congruità del prezzo d'asta. Con decreto depositato il 14 maggio 1995, il Tribunale adito ha respinto il reclamo della Cooperativa LASPRO BOX ed ha accolto quello del Menotti.

Il giudice del merito è pervenuto alle richiamate statuizioni dopo aver osservato:

- quanto al reclamo della LASPRO BOX, che il provvedimento di sospensione era valido posto che ai fini della liquidazione dei beni ceduti il Giudice delegato aveva ritualmente seguito il paradigma positivo previsto per la vendita degli immobili ricompresi nell'attivo fallimentare, il che comportava anche l'applicabilità della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 108 L. Fall; e posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la sospensione può essere disposta fino a quando non sia stato pronunciato il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

- quanto al reclamo del Menotti, che, effettivamente, il provvedimento di sospensione (o più correttamente, di revoca) della vendita era imposto anche dalla non congruità del prezzo. La cooperativa a responsabilità limitata LASPRO BOX ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque complessi motivi di annullamento.

L'intimato Vincenzo Menotti, resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Il controricorrente Vincenzo Menotti ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla cooperativa LASPRO BOX, per due distinte ragioni. a) Innanzitutto, per la carenza del requisito di cui all'art.365 Cod. proc. civ. in quanto "la copia del ricorso a lui notificata non riporta la trascrizione della procura conferita al difensore, ne' tanto meno della stessa dà atto l'Aiutante ufficiale giudiziario nella sua notifica", ed in quanto tale carenza determina l'impossibilità di accertare se la procura apposta sull'originale presenti i connotati della specialità e della tempestività. b) Inoltre, perché il decreto del Tribunale di Salerno del 14 maggio 1995 non può essere impugnato neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., stante la sua natura meramente ordinatoria.

1.2.- Con riferimento alla questione formulata con la prima delle dette eccezioni, questa Corte Suprema ha altra volte rilevato che deve affermarsi l'ammissibilità del ricorso che contenga a margine il mandato rilasciato all'avvocato, anche se sulla copia vi sia soltanto una annotazione che faccia richiamo al rilascio della procura, ove l'annotazione stessa sia sufficiente, di per sè, a garantire che il mandato sia stato in effetti anteriore o coevo alla notificazione del ricorso (v. tra le altre, Cass., 1 settembre 1986 n. 4942). Il principio deve essere ribadito non ravvisandosi ragioni per discostarsene.

Alla sua stregua si deve concludere per la sussistenza, nel caso di specie, del requisito della procura, nonché dell'ammissibilità del ricorso sotto il relativo profilo.

Infatti a margine del ricorso per cassazione che ne occupa è apposta una procura per il giudizio di legittimità affatto rispettosa delle prescrizioni di cui all'art. 365 Cod. proc. civ., essendo così strutturata: "Oggi, 13/7/199, Avv. Maurizio Napoli, vi diamo mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio in cassazione, con ogni più ampia facoltà di legge, ritenendo il vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica; eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avvocato Luigi Ianari, in Roma, Via Cassiodoro n. 23 - Coop. "Laspro Box" soc. a r.l. - Il Presidente". Nel contempo, a margine del ricorso notificato al Menotti è apposta l'annotazione "mandato a margine dell'originale", che - specie ove apprezzata sulla base del referto di notifica nel quale è attestato che la stessa è avvenuta "ad istanza della Coop. Laspro Box e del suo procuratore alle liti avv. Maurizio Napoli" - garantisce che il mandato è stato effettivamente conferito prima della notifica stessa.

Ne discende il rigetto della eccezione.

11.3.- Col decreto impugnato in sede di legittimità il Tribunale di Salerno ha pronunciato sui reclami proposti avverso il decreto 1 dicembre 1994 col quale il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni proposto da Vincenzo Menotti ha ordinato, pronunciando ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 L. Fall., la sospensione della vendita all'incanto di un immobile ceduto ai creditori disposta con una sua precedenza ordinanza dei 12 ottobre 1994. Avverso tale decreto è proponibile il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 cpv Cost.. Tanto per il principio, ormai consolidato, che i provvedimenti resi dal Tribunale fallimentare sul reclamo contro i decreti del giudice delegato al fallimento in tema di liquidazione dell'attivo per risolvere contestazioni insorte sulla legittimità di tali operazioni in correlazione a posizioni di diritto soggettivo, assumono carattere decisorio oltre che definitivo, e sono pertanto impugnabili con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.; e che, di conseguenza, sono impugnabili con quel rimedio i decreti con i quali il Tribunale fallimentare ha pronunciato sul reclamo proposto contro i decreti con i quali il Giudice delegato abbia pronunciato in tema di sospensione della vendita di immobili ai sensi dell'art. 108 comma 3 L. Fall. (v. tra le altre, Cass. 20 agosto 1997 n. 7764, 11 febbraio 1995 n. 1541, 4 novembre 1993 n. 10927, 21 ottobre 1993 n. 10421, 29 gennaio 1992 n. 980, 26 settembre 1990 n. 9737). Vale a dire che anche la seconda eccezione di inammissibilità è infondata e deve essere respinta.

1.4. Quindi, il ricorso della cooperativo LASPRO BOX è ammissibile.

2.- Nel primo motivo di annullamento la ricorrente sostiene che il termine per la proposizione dei reclami al Tribunale fallimentare avverso i decreti del Giudice delegato di cui all'art. 26 L. Fall. decorre dal giorno del deposito in cancelleria del provvedimento impugnato; e che, pertanto, il reclamo del Menotti avverso il decreto del Giudice delegato del 1 dicembre 1994 essendo stato proposto solo il 16 dicembre 1994 era tardivo ed inammissibile.

Ne trae che il Tribunale di Salerno ha violato l'art. 26 L. Fall. in quanto non ha dichiarato detta inammissibilità e, di conseguenza, errando: a) ha accolto il motivo di detto reclamo col quale il Menotti aveva censurato il provvedimento del Giudice delegato per non aver pronunciato sul punto relativo alla sproporzione tra il prezzo base dell'incanto ed il di molto superiore valore di mercato dell'immobile posto all'asta; b) ha confermato il provvedimento di sospensione sulla base di una ratio diversa da quella del provvedimento impugnato; c) ha dichiarato che il prezzo base dell'incanto non era congruo, nonostante che - a seguito della l'inammissibilità del reclamo Menotti - si fosse formato il giudicato interno sulla contraria implicita affermazione del giudice delegato.

Il principio sul quale la ricorrente fonda le censure racchiuse nel motivo non può essere condiviso.

Per vero, costituisce ormai diritto vivente che il reclamo ex art. 26 L. Fall. è proponibile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto del giudice delegato (e non dal suo deposito in cancelleria) in applicazione delle regole dettate dagli artt. 737 e ss. Cod. proc. civ., rese operanti dalla declaratoria di parziale illegittimità del citato artt. 26 di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 42 dei 1981, n. 303 dei 1985 e n. 55 del 1986.

Nel contempo, come del resto non è contestato neanche dalla ricorrente, rispetto a siffatta regola il reclamo del Menotti era tempestivo ed ammissibile.

Ne rimane travolto, di conseguenza, l'intero mezzo. 3.- Il secondo motivo denuncia che il provvedimento impugnato è inficiato dal vizio di omessa, insufficiente motivazione sia nel punto statuente il rigetto dei motivi di reclamo denuncianti che il provvedimento di sospensione disposto al Giudice delegato era ingiusto in quanto assunto nonostante la carenza dei relativi pre supposti di fatto; e sia nel punto in cui ha affermato che il provvedimento di "sospensione" era opportuno stante la "non congruità del prezzo offerto" ed al quale l'immobile posto all'asta sarebbe stato aggiudicato.

Sennonché, poiché il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - quale quello che ne occupa - può proporsi soltanto per violazione di legge (sostanziale o processuale) il vizio di motivazione può essere denunciato con detto ricorso soltanto quando si concreti nella totale carenza della motivazione stessa o in una motivazione meramente apparente, perché sviluppata con argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi o logicamente inconciliabili tra loro, non anche quando si risolva soltanto in una insufficiente valutazione degli elementi di prova (v., tra le ultime, Cass., 27 gennaio 1997 n. 802, 30 ottobre 1996 n. 9514, 19 gennaio 1996 n. 432). Ne discende l'inammissibilità del mezzo posto che, per un verso, la motivazione del provvedimento impugnato consente di ricostruire le ragioni che hanno indotto il Tribunale di Salerno ad affermare la sussistenza dei presupposti di fatto per la sospensione della vendita con incanto disposta con l'ordinanza del 12 ottobre 1994; e che, per altro verso, nella sostanza, con il motivo la ricorrente prospetta la sola insufficienza della motivazione sul punto.

4.- Il terzo motivo è articolato in due profili.

- Il primo denuncia che il Tribunale di Salerno ha violato gli artt. 167 comma 2, 184 e 185 L. Fall. allorché ha affermato che - in un concordato preventivo con cessione dei beni - l'interesse dei creditori alla procrastinazione di una già disposta vendita all'incanto degli immobili ceduti in funzione della probabilità del determinarsi di una situazione atta a consentire la satisfazione dei loro crediti in una percentuale più elevata, costituisce una ragione atta giustificare in modo valido la sospensione della vendita stessa ai sensi dell'art. 108 comma 3 L. fall.. Tanto, si assume, perché in tal modo si consentirebbe al debitore di assolvere le proprie obbligazioni in maniera diversa da quanto statuito nella sentenza di omologazione del concordato preventivo, e si verrebbe a travolgere l'intera disciplina (ed i principi dalla stessa enucleabili) in tema di concordato preventivo e di effetti della sentenza di omologazione.

- Il secondo denuncia che, in ogni caso, la statuizione sul punto è viziata ai sensi dell'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. perché il Tribunale non ha enunciato le ragioni che l'hanno indotto ad affermare che, nella specie, sussisteva un concreto interesse dei creditori alla sospensione della vendita e perché, in ogni caso, "non è consentito desumere detto interesse dalla circostanza che alcuni dei creditori siano stati già soddisfatti".

Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non vi ha interesse. Infatti, il suo eventuale accoglimento non potrebbe mai portare all'annullamento della statuizione di sospensione della vendita posto che essa rimarrebbe pur sempre validamente sorretta dall'altra concorrente ragione (la non congruità del prezzo di vendita alla luce di considerazioni tecniche e valutative) sulla quali il Tribunale ha fondato la decisione, e che è divenuto definitiva a seguito della inammissibilità del precedente mezzo di annullamento nonché - come sarà poi detto - del corrispondente profilo del quinto mezzo.

5.- Nel quarto motivo di annullamento la ricorrente sostiene che nel concordato preventivo con cessione dei beni, i liquidatori possono procedere alla vendita degli immobili ceduti secondo le modalità dettate dall'art. 108 L. Fall. per la vendita degli immobili ricompresi nell'attivo fallimentare (ossia con il procedimento della vendita con incanto disposta con ordinanza dei Giudice delegato) solo quando la sentenza di omologazione del concordato lo abbia espressamente disposto; e che "in difetto di una [siffatta] apposita previsione nella sentenza che omologa il concor dato preventivo, il Giudice delegato, non ha e non può ripetere dal liquidatore i poteri di cui all'art. 108 L. Fall. e di cui all'art.555 e ss. Cod. proc. civ.".

Sostiene, altresì, che nella specie la sentenza n. 559 dei 25 febbraio 1986 con la quale il Tribunale di Salerno aveva omologato il concordato preventivo con cessione dei beni proposto dal Menotti, non conteneva una simile previsione, dal che conseguiva, nell'ordine: l'inaccoglibilità della istanza con la quale il liquidatore nominato con detta sentenza aveva chiesto al Giudice delegato di procedere alla vendita dell'immobile per cui è controversia con le modalità previste dall'art. 108 L. Fall.; la nullità dell'ordinanza 12 ottobre 1994 con la quale detto Giudice aveva accolto l'istanza ed aveva ordinato la vendita con l'incanto con l'immobile stesso, affi dando il relativo esperimento ad un notaio; l'insussistenza del potere dello stesso giudice delegato di disporre la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 108 L. Fall.; la nullità, infine, dell'ordinanza di sospensione del 1 dicembre 1994.

Ne trae che nell'aver omesso di dichiarare la nullità di detta ordinanza per tale assorbente ragione, il Tribunale di Salerno ha violato l'art. 108 L. Fall. La questione di fondo sulla quale è incentrato (la nullità della procedura di vendita all'incanto nel cui corso il giudice delegato ha disposto la sospensione per cui è controversia, una volta che il ricorso ad essa procedura non era stato autorizzato nella sentenza di omologazione del concordato preventivo proposto dal Menotti) è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Per vero, durante le fasi di merito il dibattito processuale si era incentrato esclusivamente sulle questioni relative sia alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di fatto per la concessione della sospensione e sia alla tardività del relativo provvedimento, e non si era in alcun modo esteso al tema riguardante la validità della procedura di vendita con incanto nel cui corso il giudice delegato aveva disposto la sospensione stante l'insussistenza del relativo potere in capo a quel giudice. Anzi, la ritualità della procedura era incontroversa e costituiva un implicito presupposto della linea difensiva della cooperativa LASPRO BOX; ne', d'altronde, avrebbe potuto essere diversamente sol che si consideri che l'attuale ricorrente non aveva interesse a sollevarla una volta che l'eventuale declaratoria di invalidità avrebbe travolto l'intera procedura e dunque, avrebbe determinato - in una con la caducazione dell'ordinanza di vendita dei 12 ottobre 1994 e della sua offerta all'incanto - un effetto opposto a quello che l'attuale ricorrente intendeva raggiungere e che era costituto dalla celebrazione dell'incanto rispetto al quale essa era l'unica concorrente. Ne discende l'inammissibilità del motivo stante la novità della questione.

6.- Il quinto motivo denuncia che il Tribunale di Salerno ha violato l'art. 108 L. Fall. sotto altri distinti profili e precisamente perché:

a) il provvedimento di sospensione della vendita non "è applicabile alla vendita pubblica in seno alla procedura di concordato preventivo", a cagione della "intima diversità tra la venduta giudiziaria, cui è applicabile la norma in questione e la venduta pubblica che invece si è inteso esperire dal Commissario liquidatore del concordato Menotti";

b) "l'ordinanza con la quale il Giudice delegato in seno alla procedura di concordato preventivo dispone la vendita all'incanto dei beni ceduti dal debitore concordante non è revocabile, ne' è sospendibile la sua esecuzione, allorché sia intervenuta un'offerta di acquisito nelle forme stabilite dalle stessa ordinanza", posto che detta offerta "ha perfezionato il contratto di vendita di cui l'ordinanza stessa costituisce offerta al pubblico";

c) la sua disposizione "non è comunque applicabile allorché [come nella specie] non si conosce il prezzo offerto per l'acquisto del bene posto in vendita, ne' è applicabile per la ritenuta incongruità del prezzo posto a base dell'incanto";

d) "la sospensione può essere pronunciata ... solo allorché sussistono elementi concreti per poter ritenere che tra il prezzo offerto e quello effettivamente realizzabile dalla vendita del bene sussiste una rilevante sproporzione, comprovata da maggiori offerte portate a conoscenza dei Giudice Delegato, ovvero da altri equipollenti oggettivi indicatori circa la vendibilità ad un prezzo significativamente superiore".

I riassunti profili di censura non possono trovare accoglimento per la ragioni di seguito enunciate.

I) La vendita in un immobile all'incanto disposta in esecuzione di un concordato preventivo con cessione di beni è totalmente assimilabile a quella disposta nell'ambito della procedura fallimentare perché non è ricollegabile ad una libera determinazione del debitore; quindi, rimane assoggettata alla disciplina processuale fissata negli artt. 107 e ss. L. Fall. (v. Cass., 18 luglio 1996 n. 6478) ed in particolare - e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente - anche alla possibilità della sua so spensione quando il giudice ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto prevista dall'art. 108 comma 3 L. Fall. (v. Cass. 13 luglio 1994 n . 6560).

II) L'offerta di partecipazione all'incanto non segna il limite temporale del potere del giudice di sospendere la vendita immobiliare ai sensi del richiamato art. 108 comma 3 L. Fall., posto che, invece, tale potere può essere esercitato, non solo pur dopo il provvedimento di aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, ma anche fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento (v. da ultimo, Cass. 24 luglio 1996 n. 6665, che ribadisce un orientamento affatto consolidato).

Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale di Salerno, nell'uniformarsi all'enunciato principio, ha escluso che alla data del 1 dicembre 1994 (allorquando appunto vi era stata soltanto l'offerta della cooperativa LASPRO BOX di partecipare all'incanto da celebrarsi il 2 dicembre 1994) il giudice delegato non avesse più il potere di sospendere la vendita disposta con l'ordinanza del 12 ottobre 1994. III) È bensì vero che il potere di sospensione non è esercitabile ad fibitum.

Non è men vero, peraltro, che il Tribunale di Salerno ha enunciato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla sussistenza, nella specie, della notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto; e che tale statuizione costituisce un accertamento in fatto che non può essere sindacato, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione, col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., quale quello che ne occupa. Ne discende l'inammissibilità dei profili di censura che investono - formalmente sotto la prospettiva della violazione di legge, ma nella sostanza sotto quella del vizio di motivazione - la conclusione del Tribunale in ordine alla sussistenza, nella specie, del requisito oggettivo della sospensione.

7.- L'inaccoglibilità di tutti i motivi determina l'infondatezza ed il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- rigetta il ricorso proposto dalla soc. coop. a r. l. LASPRO BOX avverso il decreto del Tribunale di Salerno del 14 maggio 1995, n. 2629 di cronologico;

- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 giugno 1998.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998