ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18081 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 1999, n. 1148. Est. Ferro.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Sospensione della vendita disposta dal G.D. - Legittimità - Limiti temporali


In tema di fallimento, il potere di sospensione della vendita forzata che compete al giudice delegato si configura come facoltà discrezionale il cui esercizio, subordinato, nella sua legittimità, alla sola condizione della correlazione con una ritenuta sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e "giusto prezzo", può trovare estrinsecazione fino a che non sua stato pronunciato, in favore dell'aggiudicatario, il decreto di trasferimento che, ponendosi come momento conclusivo del subprocedimento di vendita coattiva, costituisce il titolo formale dell'acquisto definitivo da parte del privato e la fonte di un diritto soggettivo perfetto non ulteriormente suscettibile di legittima caducazione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Renato SGROI Presidente

Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere

Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore

Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere

Dott. Francesco FELICETTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da FAZIO GIUSEPPE, residente in Trapani via del Cipresso 19, elettivamente domiciliato in Roma via Barberini 86, presso l'avv. Pietro Adragna, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

- ricorrente -

contro il

FALLIMENTO di DI GIOVANNI ANDREA, in persona del Curatore,

- intimato non costituito -

avverso il decreto del Tribunale di Trapani 23/28 gennaio 1997, avente ad oggetto la reiezione di reclamo proposto da Fazio Giuseppe contro decreto del giudice delegato del fallimento di Di Giovanni Andrea.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 novembre 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;

Udito l'avv. Pietro Adragna per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella procedura di fallimento di Di Giovanni Andrea, pendente davanti al Tribunale di Trapani, in esito alla vendita con incanto, disposta dal giudice delegato in data 26 marzo 1996, di alcuni immobili facenti parte dell'attivo fallimentare, Fazio Giuseppe è stato dichiarato, con ordinanza 4 giugno 1996, aggiudicatario provvisorio del cespite di cui al lotto A costituito da un corpo di fabbrica comprendente locali e capannone insistenti su un terreno di mq 635. Dopo l'avvenuto versamento da parte del Fazio dell'intero prezzo, il giudice delegato, su istanza del fallito, con provvedimento 8 novembre 1996 ha revocato l'aggiudicazione già provvisoriamente pronunciata a favore del Fazio. Avverso il provvedimento di revoca Fazio Giuseppe ha proposto reclamo al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 26 R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Il Tribunale, con decreto 23/28 gennaio 1997, ha respinto il reclamo. Avverso quest'ultimo provvedimento Fazio Giuseppe propone il presente ricorso con deduzione, mediante unico motivo, di "violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 108 legge fallimentare in relazione all'art. 111 Cost. e 360 n. 3 C.P.C." La Curatela del fallimento non svolge attività difensiva nell'attuale fase di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria a suo tempo pronunciato in favore di Fazio Giuseppe è stato dal giudice delegato revocato sulla base del rilievo che il prezzo di aggiudicazione, di lire 132.880.000, pari a meno della metà del valore di stima,(lire 300.000.000), è notevolmente inferiore a quello giusto cioè a quello di mercato. In relazione a tale motivazione, appare congruente e pertinente la qualificazione -sia da parte del reclamante oggi ricorrente sia dal Tribunale decidente- del provvedimento impugnato come manifestazione di esercizio del potere conferito al giudice delegato dall'art. 108 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 di "sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto."

L'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, previsto dall'art. 111 Cost., avverso tale tipo di provvedimento, è riconosciuta costantemente dalla giurisprudenza in considerazione dei caratteri di decisorietà e di definitività che in esso vengono ravvisati in relazione all'incidenza che esso esplica sui diritti connessi alla posizione giuridica dell'aggiudicatario (v. ex pluribus Cass. 3796/1997). Peraltro, il ricorso in esame si palesa infondato in relazione alla censura proposta -l'unica proponibile mediante tale mezzo di gravame - di erronea applicazione della citata norma della legge fallimentare. Invero, il potere di sospensione della vendita che compete al giudice delegato si configura come potere discrezionale, il cui esercizio, subordinato nella sua legittimità alla sola condizione della correlazione la ritenuta sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo giusto, può trovare estrinsecazione fino a che non sia stato pronunciato in favore dell'aggiudicatario il decreto di trasferimento che, ponendosi come momento conclusivo del subprocedimento di vendita coattiva, costituisce il titolo formale dell'ingresso del bene nel patrimonio dell'acquirente e la fonte di un diritto soggettivo perfetto non ulteriormente suscettibile di essere legittimamente caducato (v. Cass. 7453/1993). I suesposti principi sono stati recepiti, ed espressamente richiamati nell'impugnato provvedimento dal Tribunale il quale si è altresì - dato carico della precisazione che "contrariamente a quanto affermato dal reclamante, la circostanza che il giudice delegato abbia posto in vendita il bene a un prezzo inferiore al prezzo di stima non preclude allo stesso di esercitare il potere di sospensione" formulando al riguardo un'affermazione indubbiamente esatta in termini generali, poiché la valutazione discrezionale sottesa alla sospensione viene compiuta in un momento successivo a quello della determinazione del prezzo base dell'incanto la quale può anche, in concreto -come osserva il Tribunale- essere notevolmente inferiore al valore di stima "per invogliare una maggior partecipazione alla gara e, pertanto, per creare tra gli aspiranti aggiudicatari quel gioco al rialzo che permette alla procedura di spuntare l'offerta più vantaggiosa." Nè può configurarsi quale vizio di violazione di legge, per avere il giudice agito al di fuori dei limiti del suo potere, il solo fatto che egli abbia omesso di dare concreta e formale espressione matematica alla entità del giusto prezzo di aggiudicazione. La individuazione degli estremi della notevole sproporzione che giustifica l'esercizio del potere di sospensione si sottrae a rigorosi criteri quantitativi correlati a una precisa determinazione del giusto prezzo che ne costituisce termine di riferimento, il cui mancato rispetto possa integrare una violazione di legge, ma resta affidata al prudente apprezzamento del giudice, la cui verifica -e la cui eventuale critica- si collocano sul piano del merito o, eventualmente, sul piano dell'adeguatezza motivazionale, l'uno e l'altra non sindacabili nella presente sede. E restano, cosi, irrilevanti nella presente sede i riferimenti del ricorrente alla asserita inattualità della stima, alla negata prospettabilità di più favorevoli evenienze, agli esiti negativi di precedenti aste, alla mancata considerazione di "fatti e circostanze concretamente desumibili dall'attuale andamento degli affari."

Osservasi infine che la lamentata incidenza della sospensione, disposta dopo non breve intervallo di tempo dall'aggiudicazione, sulla ormai consolidata aspettativa dell'aggiudicatario può essere apprezzata solo come pregiudizio di mero fatto e non come aspetto di antigiuridicità del provvedimento.

Riceve quindi reiezione il ricorso di Fazio Giuseppe. In assenza di attività processuale della controparte, nessun provvedimento è da assumere circa le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corterigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999