Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18080 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 02 Giugno 1999, n. 5341. Pres., est. Finocchiaro.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Ordinanza di vendita senza incanto di beni del fallimento - Mancata audizione del comitato dei creditori - Conseguenze - Revoca da parte del Giudice Delegato - Legittimità - Fondamento - Limiti temporali



In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108, comma terzo della legge fallimentare attribuisce al giudice delegato (in deroga al disposto dell'art. 487 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 105 Legge Fallimentare) il potere di sospendere e revocare il proprio provvedimento di autorizzazione alla vendita di beni mobili o immobili del fallimento per ogni vizio di legittimità che lo infici sino alla emissione del decreto di trasferimento dei beni stessi, atteso che il riferimento al "prezzo offerto" di cui al citato art. 108, seppur indicativo di una vicenda "fisiologica" di sospensione, non esaurisce le ipotesi di esercizio di tale potere. Ne consegue la legittimità del provvedimento di revoca dell'ordinanza di vendita senza incanto fondato sulla rilevazione, da parte del G.D., della mancata audizione del comitato dei creditori (che esprime un parere condizionante la legittimità dell'autorizzazione alla vendita), anche se si sia già proceduto all'aggiudicazione del bene ed al versamento del prezzo, e purché non risulti già emesso il decreto di trasferimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e Relatore -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -

Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DITTA APOLLO COOPERATIVA SOCIALE a r.l., in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO POLIGNANO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO BAMBI CONFEZIONI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 29, presso l'avvocato D'AMELIO SCIACCA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO VIGNOLA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del Tribunale di BARI, depositata il 10/11/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Polignano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato Sciacca Giovanni, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 5 maggio 1997 il Presidente, giudice delegato del Tribunale di Bari al Fallimento "Bambi confezioni s.r.l.", ordinava la vendita senza incanto di un compendio immobiliare sito in Putignano, di proprietà della società fallita.

Il 3 luglio 1997 il g.d. dichiarava aperta la gara ed aggiudicava l'immobile alla "Apollo Cooperativa sociale a r.l." per il prezzo offerto di £ 1.400.000.500 ed interamente pagato.

Con decreto del 29 luglio 1997 lo stesso g.d., rilevando che il curatore aveva omesso di richiedere preventivamente il parere del comitato dei creditori, riteneva opportuno, in omaggio del principio della perfetta osservanza dell'art. 108 l. fall. e dell'estrema chiarezza dei rapporti giuridici endofallimentari, di dichiarare l'invalidità della effettuata vendita, disponendo l'immediata restituzione delle somme già versate dall'aggiudicatario a titolo di prezzo, nonché di ordinare una nuova vendita senza incanto, previo parere del comitato dei creditori, per il giorno 16 settembre 1997. Poiché la società fallita, nel frattempo, aveva depositato istanza di ammissione al concordato fallimentare, detta vendita veniva sospesa.

Avverso il provvedimento di revoca la società Apollo presentava reclamo con ricorso depositato il 22 settembre 1997. Il Tribunale rigettava il reclamo ed a sostegno della pronuncia osservava:

- che rientrava nella competenza del giudice delegato il potere di revocare i propri provvedimenti;

- che nella specie il potere di revoca era stato bene esercitato in assenza del parere del comitato dei creditori, la cui mancanza determina l'invalidità dell'atto per il cui compimento è prescritta l'audizione.

Avverso questo provvedimento la società Apollo ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, cui resiste con controricorso la curatela fallimentare.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione per difetto di prova della legittimazione attiva dell'amministratore della ricorrente a proporre ricorso è infondata.

La capacità di agire o resistere in giudizio, in nome e per conto di una società di capitali, spetta alla persona che la rappresenta a norma di legge o di statuto, ovvero a chi abbia da quest'ultima ricevuto mandato. Pertanto qualora sia parte in causa, come nella specie, una società a responsabilità limitata, la persona fisica, che spendendo la qualità di amministratore, atteso il necessario collegamento tra la carica ed il potere rappresentativo, abbia rilasciato la procura ad litem al difensore, non ha l'onere di dimostrare la qualità, restando a carico della controparte, che eccepisca l'inesistenza del rapporto organico, di fornire la relativa prova (Cass. 9 ottobre 1997 n. 9810). Nella specie la curatela nulla ha provato a sostegno dell'eccezione proposta e ciò è sufficiente per il suo rigetto.

2. - Infondata è l'eccezione di tardività del reclamo al tribunale incidente sull'ammissibilità dell'odierno ricorso per cassazione, per essere stato tale reclamo proposto "ben oltre i dieci giorni dalla data in cui il Valentini (scilicet: l'amministratore della società) ritirando il prezzo versato e poi partecipando alla nuova gara, ha dimostrato per tabulas di conoscere il contenuto della più volte richiamata ordinanza 29.7.1997, consegnatagli in copia il 31.7.1997".

Il termine per il reclamo al tribunale avverso i provvedimenti del giudice delegato - siano essi di carattere decisorio o non decisorio - decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento a cura della cancelleria (Cass. 22 maggio 1997 n. 4590), senza che rilevi la conoscenza acquisita aliunde.

Nella specie non vi è prova che il decreto del g.d. sia stato comunicato e da ciò deriva la tempestività del reclamo. 3. - Infondata è poi l'eccezione di acquiescenza al provvedimento per avere l'odierna ricorrente ritirato il prezzo versato e partecipato alla nuova gara, trattandosi di comportamenti necessitati dal provvedimento di revoca e non costituendo atti incompatibili con la volontà di proporre reclamo.

4. - Infondata è infine l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per costituire il provvedimento del g.d., prima, e quello del tribunale, poi, atto di natura non decisoria. È infatti costante nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, l'affermazione del principio secondo cui in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'ordinanza del giudice delegato di aggiudicazione di un bene immobile, anche se non determina l'immediato trasferimento del diritto di proprietà, comporta tuttavia una serie di adempimenti e di oneri a carico dell'aggiudicatario, con conseguenze patrimoniali negative per l'ipotesi di inadempimento alle prescrizioni di legge, sicché, sorta contestazione riguardo alla legittimità e validità dell'aggiudicazione, il provvedimento preso dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso l'ordinanza del giudice delegato, incidendo su posizioni di diritto soggettivo sia sostanziale che processuale e assumendo carattere decisorio e definitivo, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (Cass. 27 marzo 1992 n. 3792. Nello stesso senso, con riferimento all'ipotesi di sospensione della vendita senza incanto di un immobile, del quale sia già stata disposta l'aggiudicazione, Cass.27 febbraio 1992 n. 2420).

Come è stato infatti osservato, in motivazione, da quest'ultima pronuncia, la posizione dell'aggiudicatario, secondo la disciplina del codice di rito richiamata in linea generale dell'art. 105 l. fall., non integra una mera aspettativa, ma una situazione giuridica tutelata secondo le cadenze del codice di rito che non prevede altra alternativa procedurale, dopo l'aggiudicazione (non trattandosi di vendita con incanto, nella specie non assume rilievo la disciplina dell'art. 584 c.p.c.) se non il pagamento del prezzo ed il trasferimento della proprietà del bene.

Con la conseguenza che il provvedimento, ove emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge speciale, di revoca di un'aggiudicazione ormai disposta, sarebbe lesivo della situazione giuridica tutelata dell'aggiudicatario, ledendo il diritto dell'aggiudicatario stesso e delineando così la natura decisoria del provvedimento. Se ciò può affermarsi in relazione alla revoca disposta dal giudice delegato, non diversa natura assume il provvedimento del tribunale in sede di reclamo, confermativo della stessa che, in mancanza di diversi mezzi di impugnazione, diverrebbe definitiva. Nella specie si controverte proprio sulla legittimità del provvedimento che ha posto nel nulla il decreto di aggiudicazione, per cui la questione proposta attiene proprio alla sussistenza, o meno, della lesione di diritto indicata. 5. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 108 l. fall., in relazione all'art.111 cost. e all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere il Tribunale rilevato che era precluso al giudice delegato il potere di revocare unilateralmente l'ordinanza di aggiudicazione, per avere il provvedimento avuto esecuzione, con il versamento dell'intero prezzo e perché il vizio individuato dal g.d. (mancanza del parere del comitato dei creditori) determinava l'annullabilità deducibile esclusivamente dal curatore.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 108, 104 e 46 l. fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale affermato che il g.d. è dominus del fallimento e titolare del potere di revoca del provvedimento dagli stesso emesso, laddove invece tali poteri sono esercitabili nei limiti fissati dall'art. 108, comma 3, l. fall., nella specie pacificamente non applicabili, e per avere ritenuto causa di nullità la mancata audizione del comitato dei creditori, laddove, al massimo, tale vizio può determinare solo l'annullabilità e non la nullità.

I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente connessi, sono infondati sulla base delle considerazioni che seguono.

L'art. 105 l. fall. dichiara applicabili alle vendite di beni mobili o immobili le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.

Fra le norme del codice di rito assume rilievo l'art. 487 c.p.c. per il quale, salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere modificata o revocata dal giudice stesso finché non abbia avuto esecuzione.

L'art. 108, comma 3, l. fall., poi, dispone che il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Il problema è di individuare il coordinamento fra queste disposizioni e, quindi, di stabilire fino a quale momento il giudice delegato abbia il potere di esercitare il potere di revoca dei propri provvedimenti.

L'art. 487 c.p.c. pone il limite con riferimento al momento di avvenuta esecuzione del provvedimento e cioè considera la procedura esecutiva, seppure tesa alla realizzazione dell'interesse del creditore procedente, caratterizzata da una serie di provvedimenti, in cui il successivo costituisce esecuzione del precedente, che pertanto, a questo momento, non può essere revocato o sospeso dal giudice dell'esecuzione, come del resto evidenziato da recenti pronunce, per le quali in tema di esecuzione forzata immobiliare, l'ordinanza di vendita all'incanto di un immobile seguita da aggiudicazione provvisoria costituisce un provvedimento conclusivo di una fase del procedimento che, con l'aggiudicazione (e l'eventuale versamento del prezzo) ha avuto esecuzione e che non può essere, pertanto, ne' revocata, ne' modificata, ne' dichiarata nulla per vizi attinenti al suo oggetto, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., ma solo impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 c.p.c. (Cass. 7 giugno 1996 n. 5309; Cass. 16 maggio 1997 n. 4350). Le S.U. di questa Corte hanno precisato che il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase, rispetto a quella precedente, comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi proponibili anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c. - solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come prezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante deve essere eccepita come opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c. (Cass., sez. un., 27 ottobre 1995 n. 11178).

L'art. 108, comma 3, l. fall., invece, nel prevedere il potere di sospensione della vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, si pone come disposizione eccezionale rispetto all'art. 487 c.p.c., in quanto, ponendo in prima linea, la tutela dell'interesse della massa, amplia il potere di autotutela del giudice delegato al di là del limite costituito dalla avvenuta esecuzione dei propri provvedimenti. Attesa la necessaria prevalenza della disposizione eccezionale su quella generale si deve, quindi, ritenere che l'art. 108, comma 3, l. fall. costituisce norma che impedisce, in materia di liquidazione dell'attivo, l'applicabilità dell'art.487, comma 1, c.p.c. Questo primo risultato raggiunto non è però esaustivo della problematica, dovendosi ora interpretare il disposto dell'art. 108, comma 3, l. fall., al fine di stabilire se il potere di sospensione del giudice delegato è esercitabile solo nella ricorrenza della fattispecie ivi prevista (prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto) o se invece quella enunciata sia solo una delle ipotesi che consentono l'esercizio del potere di autotutela. Ritiene il Collegio di dovere seguire la tesi giurisprudenziale - per il cui superamento la ricorrente non ha addotto argomenti nuovi o diversi da quelli già in precedenza esaminati e disattesi - secondo cui, in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108, comma 3 , l. fall. assegna al giudice delegato un potere discrezionale esercitabile anche dopo l'aggiudicazione, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento del bene (Cass.9 novembre 1956 n. 4212; Cass. 18 aprile 1962 n. 755; Cass. 23 maggio 1979 n. 2991; Cass. 2 aprile 1985 n. 2259; Cass. 31 marzo 1989 n. 1580; Cass. 19 novembre 1992 n. 12384). Infatti la funzione pubblicistica inerente all'intera procedura fallimentare, ed alla sua fase liquidativa volta alla realizzazione massima per la soddisfazione dei creditori concorrenti, nonché l'impulso di ufficio ed il carattere autoritativo, che dominano la procedura, giustificano sia il superamento dell'interpretazione letterale dell'articolo citato consentendo, con un'interpretazione estensiva, di considerare il termine "vendita", cui applicare la sospensione, come indicativo dell'intero ciclo procedurale destinato a concludersi con il trasferimento della proprietà, sia il riconoscimento che l'espressione "prezzo offerto" utilizzata nel terzo comma dell'articolo citato, sia indicativo della normalità della sospensione, senza che da esso possano derivare preclusioni temporali all'esercizio del potere di sospensione prima che il ciclo procedurale di liquidazione, relativo al singolo bene, sia esaurito con il decreto di trasferimento (così, ed esattamente, Cass. 27 febbraio 1992 n. 2420, in motivazione).

Nè in contrario vale invocare - per sostenere che la sospensione può essere disposta soltanto quando il giudice delegato, ritenga notevolmente incongruo il prezzo - Cass. 18 gennaio 1991 n. 486 e Cass. 26 ottobre 1981 n. 5580. È infatti sufficiente rilevare in proposito:

- che Cass. n. 486/1991 non affronta in alcun modo il problema;

- che Cass. n. 5580/1981 afferma effettivamente che il potere di sospensione "non è concesso ad libitum del giudice, bensì soltanto quando questi ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", ma l'affermazione costituisce un obiter dictum estraneo al sillogismo argomentativo della decisione, in una fattispecie in cui si impugnava la mancata sospensione della vendita richiesta dopo il decreto di trasferimento del bene. Le raggiunte conclusioni - non contraddette da altre pronunce - consentono, da un lato, di superare la tesi sostenuta dalla società ricorrente secondo cui il disposto dell'art. 108, comma 3, l. fall. avente carattere eccezionale, non consentirebbe la sospensione della vendita al di fuori della ipotesi ivi prevista e, dall'altra, di porre il limite al potere del giudice delegato di sospendere il proprio provvedimento autorizzativo della vendita al momento di trasferimento della proprietà.

Ciò non esclude la possibilità che i soggetti controinteressati possano fare valere in via autonoma il proprio diritto alla legittimità della procedura, ma il riconoscere agli stessi il potere di impugnazione dei provvedimenti, nei limiti fissati dalle norme processuali, non incide sul potere del giudice delegato di sospensione e di revoca degli stessi.

È, pertanto, irrilevante il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sul fatto che la mancanza della richiesta del parere dei creditori non è prevista a tema di nullità (Cass. 29 gennaio 1992 n. 930), con la conseguenza che l'omessa impugnazione, nei termini stabiliti dall'art. 26 l. fall., del decreto autorizzativo, emesso in difetto di tale parere, ha effetto sanante sul decreto stesso e sugli atti successivi (Cass. 3 gennaio 1998 n. 16) o l'osservazione secondo cui tale mancata richiesta poteva essere fatta valere, nei termini tassativi del reclamo di cui all'art. 26 l. fall., dal solo curatore.

Infatti:

- il parere del comitato dei creditori costituisce condizione prevista dalla legge per l'emanazione dell'atto autorizzativo e la sua mancanza determina l'invalidità dell'atto per il cui compimento è richiesto e, quindi, legittima il giudice delegato a revocare l'atto stesso;

- il controllo ufficioso, conferito dalla legge, al giudice delegato sulla legittimità dei propri provvedimenti non trova ostacolo nei limiti imposti alle parti per farla valere.

Concludendo, si deve quindi ritenere che, in tema di liquidazione dell'attivo, in materia fallimentare, l'art. 108, comma 3, l. fall. conferisce - in deroga al disposto dell'art. 487, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 105 l. fall. - al giudice delegato il potere di sospendere e di revocare, il proprio provvedimento di autorizzazione alla vendita di beni mobili o immobili del fallimento, per ogni vizio di legittimità che lo inficia, fino a quando non sia emesso il decreto di trasferimento dei beni, dal momento che il riferimento al "prezzo offerto", utilizzato nel citato art. 108, comma 3, l. fall., seppure indicativo della normalità della sospensione, non esaurisce le ipotesi di esercizio di tale potere, con la conseguente legittimità del provvedimento di revoca dell'ordinanza di vendita senza incanto, emessa senza che sia stato sentito il comitato dei creditori - trattandosi di parere condizionante la legittimità dell'autorizzazione alla vendita - anche se si è già proceduto all'aggiudicazione del bene e al versamento del prezzo, ma non ancora al trasferimento del bene stesso.

Il provvedimento impugnato che di tali principi ha fatto applicazione non merita quindi censura.

Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente grado di giudizio;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in £.150.000, oltre a £ 2.000.000, a titolo di onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione il 12 gennaio 1999.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2 GIUGNO 1999.