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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18074 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Novembre 2000. Est. Cappuccio.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita fallimentare - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Inapplicabilità


Tra gli affari civili urgenti, previsti dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed esclusi, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 ,n. 742, dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della medesima legge, non sono comprese le vendite fallimentari. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -

Dott. Giammarco CAPPUCCIO - rel. Consigliere -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso ex art. 111 Costituzione proposto da:

MARI di Marinelli Luigi & C., s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Vico 31, presso l'avv. Enrico Scoccini, che lo rappresenta e difende per procura speciale 22.06.99 n.66738 del repertorio del notaio Fabiani Rossi di Cles;

- ricorrente -

contro

GES.T.A. International s.r.l., in persona dell'A.U. p.t. Paolo Santoni, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana 6, presso l'avv. prof. Francesco Di Giovanni, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

Fallimento PARK HOTEL s.r.l., in persona del curatore dott. Orazio Lauri elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 82, presso lo studio dell'avv. Marcello Pasanisi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -

avverso la ordinanza del tribunale di Roma in data 21/27 maggio 1999;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/00 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;

Uditi gli avv. ti Scoccini per la ricorrente, Di Giovanni per la Ges.t.a. e Pasanisi per il fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo e con assorbimento del ricorso incidentale;

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10.02.94, la s.r.l. Park Hotel, proprietaria di un complesso alberghiero in Folgerida, era stata dichiarata fallita;

la curatela aveva affittato l'azienda alla srl Gesta Internationale la quale, quando il complesso alberghiero era stato aggiudicato il 13.12.96 alla snc Mari di Marinelli Luigi & C., aveva avanzato domanda di prelazione ai sensi dell'art. 3.4 della l.s. 223/91, accolta dal G.D. con decreto 8.01.97; il reclamo della aggiudicataria era stato rigettato con decreto 25.01.97 dalla sezione fallimentare del tribunale ma tale provvedimento era stato annullato, a seguito di ricorso ex art. 111 Cost., dalla Corte di cassazione che, con sentenza 14.05.98 n. 4852, aveva rinviato il procedimento perché venisse accertato se la srl Park Hotel fosse o meno in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1 della legge n.223/91 e perché venisse conseguentemente affermato o negato l'esercizio del diritto di prelazione a favore dell'affittuaria.

Tanto esposto, con ordinanza in data 21.05.99, depositata il 27.05.99 il tribunale di Roma, decidendo il sede di rinvio, assumeva che la condizione dettata dall'art. 1 della l. n. 223 risulta soddisfatta quando, nel periodo da prendere in considerazione, l'impresa ha conservato una dimensione tale che la forza lavoro da essa normalmente impiegata rimane superiore alle 15 unità lavorative: ipotesi che si era verificata nel caso in esame perché, tenuto conto che si trattava di impresa alberghiera, dovevano prendersi in considerazione unicamente i mesi di effettivo esercizio dell'attività e non le sospensioni temporanee della stessa. Poiché, nel periodo di legge (10.08.93 - 10.02.94) una volta detratto il periodo di inattività - protrattosi dall'8.09.93 al 20.12.93 e nel quale i lavoratori occupati erano pari a zero - risultavano contemporaneamente impiegati lavoratori pari a 19 unità, la domanda di prelazione doveva essere accolta.

Contro tale decreto, comunicatole l'11.06.99, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione la snc Mari di Marinelli Luigi & C. avanzando, con atto notificato il 06.07.99, due motivi di reclamo.

Resiste, con controricorso notificato l'11 e 13.08.99 la GES.T.A. International srl.

Resiste. con controricorso notificato il 16.09.99 il fallimento Park Hotel srl, che avanza un motivo di ricorso incidentale. In memoria, la ricorrente eccepisce la inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, perché notificati tardivamente.

Motivi della decisione

L'eccezione di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale perché, trattandosi di controversia "in tema fallimentare", non opererebbe la proroga feriale va dichiarata infondata. La sospensione delle cause "relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti" prevista dal combinato disposto dell'art. 3 l.s. 742/1969 e dell'art. 92 rd. 12/1941 non si estende alle altre controversie in materia fallimentare (Cass. 3252/95; 1805/90); in particolare, tra gli affari urgenti esclusi dalla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, non risultano comprese le vendite fallimentari (Cass. 1013/75). La natura decisoria ed il carattere definitivo del decreto del tribunale ne comportano la impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost (Cass. 8666/98). Col primo motivo del ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare la violazione dell'art. 1 della l. 223/91 in riferimento all'art. 12 delle preleggi.

Afferma la ricorrente che l'interpretazione accolta dal provvedimento impugnato è errata: sotto il profilo letterale, perché ha inteso il termine "mediamente" come equivalente a "normalmente"; sotto il profilo sistematico, perché ha presupposto che nell'intervento della c.i.g. fossero ricomprese anche le aziende aventi carattere stagionale e saltuario, mentre la stretta relazione tra intervento di integrazione e procedure di mobilità comporta che ove la procedura di mobilità è esclusa (e per le attività stagionali o saltuarie la procedura di mobilità è esclusa: Cass. lav. 3.7.98 n. 6540) ivi è escluso anche l'intervento della c.i.g., tanto che l'Inps non ha mai dubitato dell'inesistenza dell'obbligo di versare i contributi previsti dagli artt. 9 ss. l. 407/90. Il motivo è infondato. L'impresa assoggettata alle procedure concorsuali possiede i requisiti necessari per usufruire dell'intervento straordinario di integrazione salariale se rientra tra "le imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre" (art. 1.1 della L. 223/91) Il semestre di riferimento è, pacificamente in questa causa, quello precedente la dichiarazione di fallimento, dal quale la decisione impugnata ha ritenuto di dover escludere il periodo di sospensione temporanea dell'attività. Il criterio della media tra mano d'opera occupata e giorni lavorativi è stato perciò osservato e la censura si risolve nel negare l'applicabilità, nel caso l'attività svolta sia a carattere stagionale, dell'integrazione c.i.g. Peraltro, l'attività alberghiera non può considerarsi stagionale nel senso voluto dalla legge 223/91. Pur potendo stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (l.s. 230/62 e dpr 1525/63) e pur potendo, in relazione alla località in cui sorge, svolgere una attività caratterizzata da ritmi stagionali, l'impresa alberghiera non ha, per propria natura, quel carattere precario, quella natura saltuaria che ne giustificherebbe la sottrazione alla procedura di mobilità dettata dalla l.s. 223/91, ne' il giudizio su ricorso ex art. 111 Costituzione è la sede in cui può essere censurato il mancato riscontro di eventuali particolarità atte a rendere stagionale, nel senso indicato, l'attività in concreto svolta dalla Park Hotel. Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 8 della l.160/88. Perché una azienda abbia i requisiti soggettivi per ottenere l'intervento straordinario, occorre che i dipendenti abbiano una anzianità di servizio, presso l'impresa che richiede l'intervento, di almeno 90 gg. lavorativi, mentre, nel caso, nessuno dei dipendenti della Park Hotel aveva anzianità idonea.

Il motivo è inammissibile perché esorbita dal tema del giudizio di rinvio, così come fissato dalla richiamata sentenza 4852/98 di questa Corte. Col ricorso incidentale il fallimento chiede che la ricorrente sia condannata alla rifusione dei danni ex art. 96 cpc, nella misura di giustizia.

Si tratta di richiesta che viene proposta per la prima volta in cassazione e che riguarda quindi solo i danni collegati all'instaurazione del giudizio di legittimità, ma non può essere accolta perché difetta, tenuto conto della particolarità della materia, quella colpa grave che potrebbe giustificare la pronuncia. La stessa curatela deduce i danni dipendenti dal contenzioso in atto, ma non gli estremi della lite temeraria.

Sussistono giusti motivi di compensazione.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2000.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000