Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18072 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 2002, n. 8278. Est. Celentano.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedura di concordato preventivo con cessione dei beni - Sospensione della vendita disposta dal G.D. - Revoca della sospensione ed aggiudicazione da parte del Tribunale - Provvedimento relativo - Impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Legittimazione dell'imprenditore concordatario - Sussistenza



È impugnabile per cassazione , ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il Tribunale, revocando la sospensione della vendita disposta dal G.D., aggiudichi i beni posti in vendita ed ordini all'aggiudicatario il versamento del prezzo. La legittimazione all'impugnazione spetta all'imprenditore concordatario, in considerazione del diritto degli interessati alla realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell'attivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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