Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18057 - pubb. 29/09/2017

Diritto al risarcimento del danno da mancato riconoscimento del figlio: sul dies a quo della prescrizione e sulla liquidazione (criterio tabellare)

Tribunale Roma, 19 Maggio 2017. Est. Velletti.


Mancato riconoscimento del figlio nato fuori da matrimonio – Diritto al risarcimento del danno – Prescrizione – Decorrenza – Dalla sentenza di accertamento della filiazione – Sussiste – Contrario orientamento – Non condivisibile

Mancato riconoscimento del figlio nato fuori da matrimonio – Diritto al risarcimento del danno – Danno cd. endo-famiiare – Sussiste



In materia di mantenimento del figlio nato fuori da matrimonio, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, e il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione, che conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione. Il diverso, ed isolato orientamento giurisprudenziale affermato nella decisione “Tribunale di Roma, I Sezione civile, 1.4.2014, edita”, non appare condivisibile poiché non conforme al consolidato principio che osta all’accertamento incidenter tantum degli status. Ammettere, infatti, la decorrenza della prescrizione prima della pronuncia accertativa dello status filiationis, imporrebbe ammettere la possibilità di azionare la relativa domanda di risarcimento del danno anche prescindendo da pregressa sentenza di accertamento giudiziale della filiazione, con conseguente possibilità per il giudice, eventualmente investito dell’istanza di risarcimento del danno prima dello accertamento della filiazione, di compiere tale accertamento in via incidentale, mentre per consolidata giurisprudenza: “L'accertamento incidentale relativo ad una questione di stato delle persone non è consentita dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 cod. proc. pen. e l'art. 8 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104” (Cass. 12.3.2012, n. 3934). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione è ed giuridicamente cristallizzato nell’art. 30 della Costituzione e nel codice civile. Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, prevede all’art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all’art.14 il diritto all’istruzione, all’art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU 5.4.2005 Monory c. Romania e Ungheria)….il diritto del figlio di avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende il diritto al risarcimento del danno. Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004) e di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass., 15 settembre 2011, n. 18853), discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.. A seguito della decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte, n. 26972/2008, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano tutela costituzionale. Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nel confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta Costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate un elevato grado di riconoscimento e tutela. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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