Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18049 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Avellino, 24 Febbraio 2017. .


Regolamento condominiale – Divieti di destinazione delle unità di proprietà individuale – Clausola mista recante menzione sia delle attività vietate sia dei pregiudizi che si intendono evitare – Ammissibilità – Riferimento a specifiche tipologie di immobili – Interpretazione estensiva – Esclusione



Le clausole del regolamento condominiale che limitano la destinazione delle unità di proprietà individuale possono essere predisposte sia mediante specifica indicazione delle attività vietate, sia mediante più generale riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare, o anche in forma mista prevedendo entrambe le tipologie di divieto, con la differenza che, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, nella prima ipotesi è sufficiente verificare se la stessa è inclusa nell'apposito elenco, mentre nella seconda ipotesi è necessario accertare l'effettiva capacità di essa a produrre gli inconvenienti che si intendono evitare, dovendo coordinarsi la regola ermeneutica dell’art. 1365 c.c., relativa all’uso di indicazioni esemplificative, con l’esigenza di tutelare il libero esercizio dei diritti dominicali. In ogni caso le restrizioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva non sono suscettibili di interpretazione estensiva sia per quanto concerne il novero delle attività astrattamente esercitabili nella proprietà individuale  a cui si applicano le limitazioni regolamentari, sia per quanto attiene ai beni, e cioè alla tipologia e natura degli immobili soggetti alle limitazioni regolamentari, con la conseguenza che l’uso del termine “alloggi” per individuare le unità soggette al divieto di essere adibite “a qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini” non consente di estendere il divieto anche ad immobili aventi destinazione commerciale. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)