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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18013 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2006. Est. Di Amato.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Disciplina delle offerte in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. - Applicabilità - Potere del giudice delegato di sospensione della vendita ex art. 108 legge fall. - Incompatibilità - Esclusione

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita fallimentare - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Fattispecie in tema di termine per l'offerta in aumento ex art. 584 cod. proc. civ.


In tema di vendita all'incanto di beni immobili in sede fallimentare, il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile contenuto nell'art. 105 legge fall. comprende anche la disposizione dettata dall'art. 584 cod. proc. civ., concernente l'istituto dell'offerta in aumento di sesto, il quale non è incompatibile con la previsione, nell'art. 108 legge fall., di un più generale e discrezionale potere del giudice delegato di sospensione della vendita nel caso in cui ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, come è confermato dalla previsione per le esecuzioni immobiliari di un analogo potere (art. 586, comma primo, cod. proc. civ., sost. dall'art. 19-bis del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991, n. 203). (massima ufficiale)

Tra gli affari civili urgenti, previsti dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed esclusi, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale , di cui all'art. 1 della medesima legge, non sono comprese le vendite fallimentari. (Nella specie, si è ritenuto quindi soggetto a sospensione il termine per la presentazione dell'offerta in aumento di sesto, ex art. 584 cod. proc. civ., in relazione ad una vendita di immobile in sede fallimentare). (massima ufficiale)

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