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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18009 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 15 Febbraio 2008. Est. Rordorf.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Azienda appartenente ad impresa fallita - Prelazione a favore dell'affittuario ex art. 3, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Esercizio del diritto - Successivo decreto di trasferimento a terzi - Impugnazione da parte del prelazionario - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Azienda appartenente ad impresa fallita - Prelazione a favore dell'affittuario ex art. 3, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Violazione - Conseguenze - Riscatto dell'azienda - Configurabilità - Esclusione - Tutela obbligatoria - Sussistenza


In tema di diritto di prelazione da parte dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto dal curatore la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari e, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della legge 223 del 1991, ha comunicato l'esercizio del predetto diritto, una volta emesso, ciò nonostante, il decreto di trasferimento dell'azienda in favore di terzi, è onere del prelazionario impugnare, secondo le norme fallimentari, il decreto stesso, trattandosi del provvedimento che viola il suo diritto; ne consegue che, in difetto, trasferita l'azienda e chiuso il fallimento, la posizione soggettiva tutelabile non attiene più al diritto di prelazione in sé, bensì alle sole conseguenze della sua violazione. (massima ufficiale)

In tema di prelazione in favore dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto dal curatore la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari, la disposizione di legge speciale dell'art. 3, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 ne prevede l'esercizio dopo l'esaurimento delle procedure volte alla determinazione definitiva del prezzo di vendita dell'azienda, ma non conferisce altresì al prelazionario il diritto di riscatto di tale bene nei confronti dell'acquirente per il caso in cui l'esercizio del primo diritto sia stato illegittimamente impedito; ne consegue che la natura non reale della prelazione attribuisce al suo titolare una tutela meramente obbligatoria, con possibile azione risarcitoria del danno eventualmente subito. (massima ufficiale)

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