Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17992 - pubb. 22/09/2017

Segnalazione a sofferenza: insufficienza del mero inadempimento

Tribunale Firenze, 11 Agosto 2017. Est. Calvani.


Segnalazione a sofferenza: insufficienza del mero inadempimento – Consultazione del debitore: necessità – Indagine equiparabile a quella necessaria per la concessione del credito: necessità – Onere della banca di provare l’avvenuta istruttoria: necessità – Pericolo del danno imminente e irreparabile: presunzione – Consapevolezza della sussistenza del vulnus: sufficiente a giustificare il periculum



Il giudizio sui presupposti per la segnalazione a sofferenza necessità di un quid pluris, rappresentato dalla ragionevole ed oggettiva opinione che il credito non possa essere soddisfatto in tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza degli elementi sintomatici dell'inadempimento.
La valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente andrebbe intesa nel senso che può rendersi necessaria anche la consultazione del cliente a chiarimenti sulla sua esposizione debitoria.
La segnalazione deve, quindi, essere preceduta da un’indagine sul complessivo stato del cliente, che vada ad attingere quelle informazioni che un avveduto operatore del settore raccoglierebbe prima di concedere il credito.
In sede cautelare, la banca segnalante non può affermare genericamente di aver effettuato l’istruttoria, ma deve corroborare il sospetto ragionevole ed oggettivo che il credito non poteva essere soddisfatto in tempi congrui per la presenza degli elementi sintomatici della difficoltà economico-finanziaria del cliente.
Non vi è dubbio, infine, che sussiste il pericolo di un danno imminente ed irreparabile (destinato ad aggravarsi con il trascorrere del tempo), poiché la segnalazione alla CR pregiudica l’accesso al credito, andando così a minare la possibilità di investimenti e quindi di guadagni futuri e, soprattutto, incidendo sull’immagine personale e commerciale del soggetto segnalato.
Il pericolo è attuale, posto che sebbene la segnalazione sia cessata, essa non viene meno, rimanendo visibile per almeno 36 mesi.
Ai fini del periculum in mora, affinché un soggetto possa agire in giudizio deducendo la lesione della propria posizione giuridica occorre che sia consapevole della sussistenza del vulnus. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giampaolo Morini


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