Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17983 - pubb. 21/09/2017

Informazione adeguata in concreto e operazione non adeguata

Cassazione civile, sez. III, 31 Marzo 2017, n. 8314. Est. Cirillo.


Servizi di investimento mobiliare – Obblighi della banca – Informazione adeguata alla situazione finanziaria del cliente – Necessità – Operazioni non adeguate – Ordine scritto – Necessità – Sottoscrizione di clausola “rischio Paese” – Idoneità a provare l’adempimento degli obblighi informativi – Esclusione



In tema di servizi di investimento mobiliare, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, potendo dar corso ad un’operazione non adeguata solo a seguito di ordine scritto dell’investitore, sicché la semplice clausola “rischio Paese”, per di più apposta solamente sugli ultimi ordini di acquisto, è inidonea a provare l’adempimento dei suddetti obblighi. (massima ufficiale)


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