Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17979 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Avellino, 29 Maggio 2017. .


Estinzione del processo introdotto con azione revocatoria dopo la riapertura del fallimento – Nuovo termine prescrizionale – Decorrenza – Dalla data dell’originaria domanda – Conservazione effetto interruttivo sospensivo – Esclusione



Quando l’estinzione del giudizio introdotto con l’azione revocatoria sia stata pronunciata successivamente alla riapertura del fallimento il curatore non può avvalersi dell’effetto sospensivo della prescrizione previsto sensi dell’art. 2945 co. 2 c.c., essendo del tutto irrilevante la circostanza che in costanza di concordato fallimentare il termine di prescrizione quinquennale non avrebbe potuto decorrere. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)