Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17978 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Avellino, 29 Maggio 2017. .


Estinzione del processo introdotto con azione revocatoria dopo l’omologa del concordato fallimentare – Nuovo termine prescrizionale – Decorrenza – Dalla data dell’originaria domanda – Conservazione dell’effetto interruttivo sospensivo – Esclusione



L’art. 140 co. 2 l.f., laddove consente la riproposizione delle azioni revocatorie iniziate ed interrotte per effetto del concordato, non deroga al disposto dell’art. 2945 co. 3 c.c., a mente del quale se il processo è estinto permane il solo effetto interruttivo della prescrizione e non quello sospensivo e pertanto il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data dell’originaria domanda giudiziale. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)