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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17959 - pubb. 19/09/2017.

Prescrizione delle operazioni solutorie nel conto corrente di corrispondenza: onere della prova e formulazione dell’eccezione


Cassazione civile, sez. VI, 07 Settembre 2017, n. 20933. Est. Magda Cristiano.

Conto corrente di corrispondenza - Prescrizione - Eccezione in senso stretto - Effetti

Domanda di ripetizione degli interessi creditori non liquidati


Quando l’avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta, dunque, alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare  quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/014); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorre a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

Non ricorre alcun vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che ha correttamente attribuito all’attrice gli interessi creditori maturati nel corso del rapporto, espressamente domandati in citazione (con formulazione inequivoca, e non diversamente interpretabile solo perché l’attrice non aveva lamentato che il CTU li avesse calcolati nella misura legale, anziché in base alle effettive previsioni contrattuali), oltre che implicitamente compresi nella domanda principale di “ripetizione dell’indebito, previa esatta determinazione del dare e dell’avere”, necessariamente riferita a tutte le somme illegittimamente trattenute dalla banca. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza


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