Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17904 - pubb. 09/09/2017

Dichiarazione di fallimento, incompetenza e notificazione all'indirizzo PEC dell'imprenditore

Cassazione civile, sez. VI, 17 Gennaio 2017, n. 1035. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Dichiarazione di incompetenza - Instaurazione del procedimento davanti al giudice competente - Modalità - Notificazione all'indirizzo PEC dell'imprenditore - Notifica presso il domicilio eletto - Esclusione



Il tribunale che si dichiari incompetente sull’istanza di fallimento provvede, con decreto, all’immediata trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 9-bis l.fall., il quale deve dare impulso al procedimento pronunciando, nelle forme prescritte dall’art. 15 l.fall., decreto di comparizione delle parti, notificato in via telematica, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’imprenditore, non potendo trovare applicazione, nella specie, l’art. 125 disp. att. c.p.c., che prevede la notifica presso il domicilio eletto e riguarda una disciplina del tutto estranea al procedimento prefallimentare. (massima ufficiale)


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