ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1790 - pubb. 21/07/2009.

Concordato preventivo, contenuto della relazione del professionista e clausole relative all’effetto del voto dei creditori


Tribunale di Bologna, 17 Febbraio 2009. Est. Liccardo.

Concordato preventivo – Verifiche preliminari da parte del Tribunale – Oggetto e natura – Relazione del professionista quale strumento informativo – Formazione del consenso dei creditori – Criteri.

Concordato preventivo –  Attestazione del professionista – Contenuto.

Concordato preventivo – Contenuto della proposta – Clausola secondo cui il voto favorevole alla proposta concordataria importa rinuncia al credito eccedente la percentuale concordataria residuato nei confronti della società conferente l’azienda nel patrimonio dell’ente che ha proposto il concordato – Inammissibilità.


Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il Tribunale deve verificare in limine e nei limiti della sommarietà della fase ma con poteri non meno ampi di quelli spettanti in sede di omologazione, la completezza e la regolarità della documentazione quale strumento informativo capace di assicurare stabilità e coerenza alla proposta concordataria e di veicolare sulla stessa il consenso consapevole del ceto creditorio, nonché la veridicità e la fattibilità del piano, operata secondo criteri e metodologie di valutazione comunemente censite dalla scienza aziendale per il governo delle crisi di impresa, il cui erroneo e/o incompleto utilizzo comporta la inammissibilità della proposta. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

La attestazione del professionista deve evidenziare a) quanto alle risultanze contabili, gli estremi dell’analisi compiuta, i riscontri operati, i criteri valutativi seguiti, la loro coerenza con le cause e le circostanze del dissesto e b) quanto al giudizio di fattibilità, gli estremi di coerenza con le cause e circostanze del disseto individuate, la valutazione comparata di possibili ipotesi alternative, l’indicazione di obiettivi e risorse che permettano all’impresa il recupero di una condizione di equilibrio per i piani di risanamento e, per le liquidazioni, gli elementi di certezza che ne concretizzano nel tempo i valori dedotti a fondamento della indicata soddisfazione del ceto creditorio. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi inammissibile la clausola contenuta in una proposta di concordato preventivo con la quale viene unilateralmente stabilito dalla proponente che il voto favorevole alla procedura di concordato da parte dei creditori chirografari importi la rinuncia di essi al residuo credito chirografario eccedente la percentuale chirografaria ed esistente nei confronti della diversa società che ha conferito l’azienda nel patrimonio di quella che ha chiesto l’ammissione al concordato; non può, infatti, assegnarsi al voto espresso dai creditori valore negoziale diverso da quello connesso alla sola partecipazione alle regole di maggioranza poste a soluzione del conflitto da insolvenza e con riferimento alla sola società proponente. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti



Il testo integrale