Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1790/2009p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Bologna, 17 Febbraio 2009, n. 0. .


Concordato preventivo – Contenuto della proposta – Clausola secondo cui il voto favorevole alla proposta concordataria importa rinuncia al credito eccedente la percentuale concordataria residuato nei confronti della società conferente l’azienda nel patrimonio dell’ente che ha proposto il concordato – Inammissibilità.



Deve ritenersi inammissibile la clausola contenuta in una proposta di concordato preventivo con la quale viene unilateralmente stabilito dalla proponente che il voto favorevole alla procedura di concordato da parte dei creditori chirografari importi la rinuncia di essi al residuo credito chirografario eccedente la percentuale chirografaria ed esistente nei confronti della diversa società che ha conferito l’azienda nel patrimonio di quella che ha chiesto l’ammissione al concordato; non può, infatti, assegnarsi al voto espresso dai creditori valore negoziale diverso da quello connesso alla sola partecipazione alle regole di maggioranza poste a soluzione del conflitto da insolvenza e con riferimento alla sola società proponente. (mb)


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