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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17897 - pubb. 08/09/2017.

Reclamo avverso sentenza di fallimento, comunicazione a mezzo PEC e decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione


Cassazione civile, sez. VI, 18 Marzo 2016. Est. Scaldaferri.

Reclamo avverso sentenza di fallimento - Comunicazione a mezzo PEC del testo integrale del decreto reiettivo dello stesso - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione - Inidoneità


La comunicazione del testo integrale del decreto reiettivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, n. 90, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014) dalla cancelleria della corte d'appello per posta elettronica certificata (PEC), non è idonea a farne decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione. (massima ufficiale)

Il testo integrale