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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17891 - pubb. 08/09/2017.

Usura e anatocismo nei contratti di mutuo e leasing: cumulo di interessi moratori e corrispettivi ed ammortamento alla francese


Tribunale di Bergamo, 25 Luglio 2017. Est. Del Giudice.

Mutuo e leasing – Usura – Verifica della soglia – Sommatoria dei tassi corrispettivo e di mora – Esclusione

Mutuo e Leasing – Usura – Verifica della soglia – Tassi medi rilevati dai d.m. trimestrali ed aumento del 2,10% – Fondatezza

Mutuo e Leasing – Anatocismo – Usura – Ammortamento alla c.d. francese – Irrilevanza


L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un ‘non tasso’ od un ‘tasso creativo’ in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili. (Emiliano Faccardi) (riproduzione riservata)

Deve condividersi l’orientamento secondo il quale, quand’anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest’ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti ministeriali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d’Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013. (Emiliano Faccardi) (riproduzione riservata)

Si ha anatocismo rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Non emerge pertanto un “anatocismo occulto” tanto meno rilevante ai fini dell’usura. (Emiliano Faccardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Emiliano Faccardi


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