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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17830 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Gennaio 1978. Est. Scanzano.

Liquidazione coatta amministrativa - Organi di sorveglianza - Azione di responsabilitò contro di essi - Previa autorizzazione della Banca d'Italia - Necessità - Esclusione - Condizioni


L'Azione di responsabilita contro gli organi di amministrazione e sorveglianza di un'azienda bancaria, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, puo essere proposta dai commissari liquidatori, senza necessita di autorizzazione della banca d'Italia, ove tale autorizzazione sia gia stata concessa al Commissario nominato in Sede di amministrazione straordinaria dell'azienda stessa, disposta a norma degli artt 57 e segg della legge bancaria 7 marzo 1938 n 141. Infatti, l'art 62 secondo comma di tale legge, il quale prevede che gli organi succeduti al Commissario della amministrazione straordinaria sono obbligati a proseguire quella Azione di responsabilita, opera nel senso di abilitare all'Azione medesima, in precedenza autorizzata, non soltanto gli organi propri dell'azienda di credito, subentrati a quelli disciolti, ma anche gli organi della sopravvenuta liquidazione coatta. (massima ufficiale)