ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17822 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2016. Est. Scaldaferri.

Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - Poteri e compenso del commissario - Amministrazione straordinaria - Commissario liquidatore - Promozione o prosecuzione dell'azione revocatoria fallimentare - Autorizzazione dell'autorità di vigilanza - Necessità - Esclusione - Fondamento


Il commissario dell'amministrazione straordinaria di cui alla l. n. 95 del 1979 ha gli stessi poteri attribuiti a quello della liquidazione coatta amministrativa, in virtù del richiamo operato dall'art. 1 del d.l. n. 26 del 1979 (poi convertito nella menzionata legge) alle disposizioni della legge fallimentare, sicché egli, per intraprendere o proseguire l'azione revocatoria fallimentare, non necessita dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, richiesta dall'art. 206 l.fall. - norma speciale ed esaustiva rispetto al rinvio generale ai poteri del curatore contenuto nell'art. 201 l.fall. - solo per il promovimento delle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e per il compimento degli atti ex art. 35 l.fall. (massima ufficiale)

Il testo integrale