Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17802 - pubb. 03/08/2017

Sulla incompatibilità del giudice che ha trasmesso al P.M. la notitia decoctionis

Cassazione civile, sez. VI, 19 Giugno 2017, n. 15131. Pres., est. Scaldaferri.


Fallimento – Dichiarazione – Segnalazione al P.M. della notitia decoctionis – Contenuto decisorio – Esclusione – Incompatibilità a decidere sul fallimento del giudice che ha trasmesso al P.M. la notizia – Esclusione



Se è condivisibile l'affermazione secondo la quale il legislatore della riforma della legge fallimentare ha inteso escludere, in modo assoluto, qualunque dubbio sulla posizione di terzietà del giudice chiamato a rendere la decisione sulla dichiarazione di fallimento, non altrettanto può dirsi per l'applicazione di tale principio al rapporto tra giudice che effettua la segnalazione al P.M. e quello che decide sull’istanza di fallimento; ed infatti, al riguardo, occorre evidenziare che la trasmissione al P.M. della notitia decoctionis non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione sommaria, sicchè, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l'oggetto della successiva istruttoria conseguente all'iniziativa del P.M., non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall'oggetto del giudizio e dalle parti.

Eventuali disfunzioni riconducibili a patologie del sistema, quali quelle di un eccessivo appiattimento del P.M. o del tribunale sulle posizioni assunte dall'altro organo in ragione della intervenuta segnalazione di insolvenza e delle successive iniziative adottate, si sottraggono all'esame del giudizio di legittimità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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