Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17763 - pubb. 28/07/2017

Regime agevolato dell’imposta di registro ed esenzione iva dei trasferimenti immobiliari ai soci delle cooperative edilizie

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 05 Luglio 2017, n. 16557. Est. Nocera.


Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti relativi ad operazioni soggette ad i.v.a. - Principio di alternatività - Atti sottoposti all'IVA, ancorché in linea solo teorica, perché di fatto esentati - Soggezione all'imposta proporzionale di registro - Esclusione - Atti di assegnazione di immobili a soci di cooperative



In tema d'imposta di registro, il principio dell'alternatività con l’IVA postula che gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non scontino quella proporzionale di registro. In particolare, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dell’art. 66, comma 6-bis, d.l. n. 331 del 1993 (conv. con l. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica dell’art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici. (Luigi Giordano) (riproduzione riservata)


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