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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17742 - pubb. 22/07/2017.

Recupero di somma dovuta al fallito e assimilabilità dell’assuntore del concordato fallimentare al curatore


Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2017, n. 13762. Est. Campese.

Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Assuntore - Curatore che agisca in giudizio per recuperare una somma dovuta al fallito - Stessa posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze in tema di eccezione dei terzi e di applicabilità dell’art. 2704 c.c. - Assimilabilità dell’assuntore del concordato fallimentare al curatore - Sussistenza


Il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicchè il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. Ne deriva che, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, l’assuntore che prosegua o intraprenda analoghe iniziative giudiziarie verso il terzo viene a trovarsi nella medesima posizione processuale che aveva o avrebbe avuto il curatore. (massima ufficiale)

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