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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17727 - pubb. 20/07/2017.

Affitto d’azienda e continuità aziendale. Offerte da parte di soggetti già individuati al di fuori della previsione dell’art. 163-bis l.f.


Tribunale di Roma, 19 Maggio 2017. Est. Tedeschi.

Concordato preventivo – Pendenza di procedimento per la dichiarazione di inammissibilità ex art. 173 l.f. – Presentazione di nuova domanda di concordato ex art. 161, co. 1, l.f. – Ammissibilità – Condizioni

Concordato preventivo – Affitto a terzi dell’azienda o di un suo specifico ramo produttivo – Applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 186-bis per il concordato con continuità aziendale

Concordato preventivo – Offerte per l’acquisto dell’azienda o di altri beni formulate da soggetti interessati all’acquisto – Previsione di liquazione di detti cespiti mediante gara competitiva – Applicazione della disciplina speciale delle offerte concorrenti di cui all’art. 163-bis l.f. – Esclusione


Laddove venga proposto ricorso per concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall. in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, "ab initio" dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale potrebbe anche implicitamente desumersi la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva", e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (Cass. 31.03.2016 n. 6277). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui la proposta di concordato provenga da una società che abbia concesso in affitto a terzi la propria azienda o un suo specifico ramo produttivo, deve riscontrarsi l'elemento qualificante della presenza di un'azienda in esercizio ed applicarsi la disciplina speciale dettata dall’art. 186-bis per il concordato con continuità aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove il piano di concordato dia conto della presenza di varie offerte per l’acquisto dell’azienda o di altri beni formulate da soggetti interessati all’acquisto, ma il proponente dichiari di voler dar comunque corso alla liquazione di detti cespiti mediante gara competitiva, non vi è ragione di fare applicazione della disciplina speciale delle offerte concorrenti di cui all’art. 163-bis l.fall, la quale deve ritenersi applicabile esclusivamente nel caso in cui il piano preveda, quale sua specifica modalità di attuazione, il trasferimento anche non immediato del bene in favore di un soggetto offerente già individuato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini


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