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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17695 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 15 Febbraio 2016. .

Fidejussione - Estinzione - Liberazione del fidejussore per obbligazione futura - Fideiussione prestata dal socio di una società a responsabilità limitata in favore della stessa società con esonero del creditore dall'osservanza dell'art. 1956 c.c. - Aggravamento del rischio - Informazione in tal senso fornita dal fideiussore alla creditrice - Violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di informazione nei confronti del fideiussore - Esclusione - Liberazione del fideiussore - Esclusione


Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione). (massima ufficiale)