Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17682 - pubb. 13/07/2017

Riparto parziale e obbligo di accantonamento in favore di qualsiasi creditore opponente

Tribunale Modena, 03 Aprile 2017. Est. Alessandra Mirabelli.


Fallimento – Riparto parziale – Creditori opponenti – Nuovo art. 110 l.f. – Interpretazione



Il novellato art. 110, comma 1, legge fall., prevede che il curatore, nel disporre i riparti parziali, "riservi" le somme per le spese di procedura e per il resto individui le somme immediatamente ripartibili e quelle ripartibili ai creditori opponenti solo previo rilascio di una fideiussione a garanzia della restituzione di quanto ripartito in eccesso all'esito dei giudizi di cui all'art. 98 legge fall.

La lettura che si deve dare di tale norma è che, laddove il creditore opponente si possa collocare utilmente all'esito favorevole dell'opposizione nel riparto parziale delle liquidità disponibili (al netto, cioè, delle sole spese di procedura previste), gli deve essere data la possibilità di ottenere anticipatamente l'assegnazione delle somme previo rilascio di idonea garanzia di restituzione.

Il quarto periodo del citato primo comma, ove prescrive che ai creditori “che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’art. 98”, si applichi la disposizione di cui al periodo precedente, deve, invece, essere interpretato nel senso che il legislatore abbia voluto introdurre un obbligo di accantonamento in favore di coloro che abbiano anche soltanto un giudizio di opposizione in corso in primo grado e ciò a prescindere da ogni delibazione circa la fondatezza o meno della pretesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale