Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17681 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2016. .


Credito - Credito agrario - Concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1984 - Beneficiario - Cooperativa agricola - Procedura concorsuale di insolvenza - Conseguenze con riferimento all'obbligazione dello Stato per interessi e alla garanzia del Fondo interbancario



La sottoposizione della cooperativa o del consorzio di cooperative agricole beneficiari di credito agevolato a liquidazione coatta amministrativa comporta che il debito dei menzionati enti, avendo ad oggetto la restituzione del capitale ricevuto in prestito, deve considerarsi scaduto alla data della messa in liquidazione coatta e che, sempre da tale data, cessa il regime convenzionale degli interessi, sostituito da quello fallimentare. Ne consegue che viene meno sia l'obbligo di pagamento degli interessi in loro favore da parte dello Stato, sia la garanzia fideiussoria del Fondo interbancario in favore della banca mutuante. (massima ufficiale)