Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17680 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2016. .


Credito agrario - Concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1984 - Beneficiario - Cooperativa agricola - Conseguenze nel caso di intervenuta procedura concorsuale di insolvenza - Erogazione della quota di interessi da parte dell'Amministrazione statale in favore della banca mutuante - Esclusione



In tema di credito agrario, il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall'art. 6 della l. n. 194 del 1984, va identificato nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell'istituto di credito mutuante, sicché, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell'impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione ex art. 55 l.fall., richiamato dall'art. 201 per la liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l'istituto di credito per richiederne l'erogazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. (massima ufficiale)