Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17673 - pubb. 13/07/2017

Diritto di prelazione e potere del curatore di sospendere la vendita. Vizi del procedimento e impugnazione

Tribunale Campobasso, 03 Novembre 2016. Est. Russo.


Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Vizi del procedimento endoconcorsuale prodromico alla formazione e manifestazione della volontà negoziale degli organi di gestione delle procedure concorsuali – Nullità o l’inefficacia del negozio – Esclusione – Annullabilità del negozio – Azione di annullamento – Legittimazione

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Affitto d’azienda – Autorizzazione alla concessione della prelazione – Modalità

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Parere vincolante del comitato dei creditori – Omessa menzione

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Parere vincolante del comitato dei creditori – Omessa menzione



I vizi del procedimento endoconcorsuale prodromico alla formazione e manifestazione della volontà negoziale degli organi di gestione delle procedure concorsuali non determinano la nullità o l’inefficacia del negozio concluso in assenza delle autorizzazioni o dei pareri richiesti dalla legge, ma determinano unicamente l’annullabilità del negozio medesimo, che può essere fatta valere soltanto dal curatore fallimentare o dal liquidatore del concordato.

Il singolo creditore e, più in generale, ogni altro soggetto portatore di un interesse coinvolto nel procedimento diretto al compimento dell’atto viziato non sono legittimati ad esperire l’azione di annullamento, ma possono proporre reclamo endoconcorsuale avverso l’atto viziato affinché, accertata in sede concorsuale l’esistenza del vizio, l’organo di gestione della procedura si attivi per rimuovere il negozio esercitando all’uopo l’azione di annullamento, resa doverosa dall’accoglimento del reclamo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’art. 104-bis, comma 5, legge fall. non richiede che l’autorizzazione alla concessione della prelazione sia rilasciata con atto separato e distinto dall’autorizzazione alla stipula dell’affitto d’azienda ma stabilisce soltanto che l’autorizzazione alla stipula dell’affitto non comprende, di per sé, l’autorizzazione alla concessione della prelazione, che deve essere oggetto di espressa menzione, la quale, peraltro, può anche essere contenuta nel medesimo provvedimento che autorizza la stipulazione dell’affitto.

Nel caso di specie, con un unico provvedimento è stata autorizzata la stipulazione di un contratto di affitto contenente una clausola espressa di concessione della prelazione in favore dell’affittuario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancata menzione, nel provvedimento autorizzativo del giudice delegato, del parere vincolante del comitato dei creditori e di ogni richiamo all’impossibilità di costituzione o funzionamento dell’organo costituisce vizio dell’atto solo se, pur essendo stato costituito e regolarmente funzionante il suddetto comitato, non ne sia stato acquisito il parere favorevole; se, viceversa, il comitato stesso non sia stato ancora costituito, il provvedimento autorizzativo del Giudice delegato, che in questo caso esercita anche i poteri del comitato dei creditori, vale al tempo stesso quale parere favorevole dell’organo mancante, per l’ovvia considerazione che autorizzare qualcosa implica necessariamente la manifestazione espressa di una valutazione favorevole a ciò che si autorizza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’organo di gestione della procedura, fino a quando la vendita non si è perfezionata con il versamento integrale del prezzo, ben può decidere di sospenderla se perviene, anche dopo che il prelazionario abbia dichiarato di volersi avvalere della prelazione sul prezzo scaturito all’esito della gara competitiva, un’offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Diversamente opinando, infatti, la prelazione si trasformerebbe in un diritto diverso e di maggiore ampiezza, assumendo i caratteri dell’opzione ovvero del contratto preliminare, istituti negoziali, questi, che non possono trovare ingresso nelle vendite concorsuali in quanto palesemente incompatibili con la natura delle procedure di vendita forzata, nelle quali la scelta dell’acquirente non può avvenire consentendo ad uno degli interessati di sottrarsi alla competizione con gli altri, ciò che non accade, invece, nel caso della prelazione, che non impedisce la corsa al rialzo, anche nei modi di cui al 4° comma dell’art. 107 della legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Michele Tellaro


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