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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17644 - pubb. 30/01/2017.

Il provvedimento di ammissione al passivo è titolo per la soddisfazione coattiva sul patrimonio del fallito


Cassazione civile, sez. I, 23 Marzo 1996, n. 2566. Est. Bibolini.

Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Domanda - In genere - Mancata ammissione al passivo di un credito - Omessa opposizione allo stato passivo - Reclamo ex art. 26 legge fall. in sede di riparto - Ammissibilità - Esclusione


Il provvedimento di ammissione di un credito al passivo fallimentare costituisce per ogni creditore il titolo necessario per trovare soddisfazione coattiva sul patrimonio del debitore fallito. In mancanza, quindi, di un provvedimento di ammissione adottato nella procedura prevista dagli artt. 93 e segg. legge fallimentare, il creditore, che non abbia proposto opposizione allo stato passivo, può soltanto chiedere l'ammissione al passivo di detto credito in via tardiva, qualora non si sia verificata una preclusione, mentre non gli è consentito proporre reclamo ex art. 26 legge fallimentare avverso la mancata previsione del credito in sede di riparto, ancorché trattasi di credito prededucibile. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Nicola LIPARI Presidente

" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "

" Vincenzo PROTO Consigliere

" M. Rosario MORELLI "

" Giuseppe SALMÈ "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.P.A CREDITO ROMAGNOLO, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alberto Maffei Alberti e dall'Avv. Bruno Guardascione, presso lo studio del quale ultimo in Roma, Via Nicolò Porpora n. 9, ha eletto domicilio;

Ricorrente

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.P.A. MINGANTI & C., in persona del curatore in carica, autorizzato a stare in giudizio con provvedimento del giudice delegato in data 2 febbraio 1991, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall'Avv. Bruno Inzitari, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avv. Stanislao Aureli, via Asiago n. 8;

Controricorrente

avverso il decreto emesso, su reclamo ex art. 26 L.F., dal Tribunale di Bologna in data 27 novembre 1992;

udita la relazione del consigliere Gian Carlo Bibolini, sentiti gli Avv.ti Maffei Alberto ed Inzitari i quali hanno rispettivamente chiesto l'accoglimento ed il rigetto del ricorso.

FATTO

La s.p.a. Credito Romagnolo era stata ammessa al passivo del fallimento della s.p.a. Minganti & C. per un credito prededucibile di notevole importo, inerente a situazioni giuridiche soggettive maturate nel corso dell'amministrazione controllata che aveva preceduto il fallimento e per operazioni in allora autorizzate dal giudice delegato alla prima procedura della serie.

Avverso il piano di riparto che prevedeva il credito predetto secondo i termini dello stato passivo, la banca proponeva prima osservazioni, quindi reclamo sostenendo che sulla somma indicata le competevano gli interessi, anch'essi in anteclasse, del fallimento al riparto in quanto, trattandosi di credito non concorrente, ad esso non erano applicabili le limitazioni di cui all'art. 55 L.F.. Il Tribunale di Bologna rigettava il reclamo, rilevando che gli interessi erano stati richiesti dalla banca nella domanda di insinuazione al passivo e non erano stati ammessi (ancorché non sussistesse un provvedimento espresso di esclusione) dal giudice delegato, con un provvedimento di implicita esclusione, seguendo verosimilmente un indirizzo in allora corrente nel Tribunale di Bologna che riteneva non dovuti gli accessori del credito prededucibile nel fallimento in quanto, essendo il pagamento soggetto ai tempi ed ai modi del riparto fallimentare, non poteva individuarsi una situazione di ritardo nel pagamento ne', quindi, una mora della procedura.

Non avendo la banca proposto opposizione allo stato passivo, si era verificata la preclusione alla appostazione in riparto dell'importo per interessi successivi la dichiarazione di fallimento. Avverso la decisione proponeva ricorso per Cassazione la s.p.a. Credito Romagnolo sulla base di due motivi; depositava controricorso, integrato da memoria, la curatela fallimentare.

DIRITTO

I ) Con il primo mezzo di Cassazione la s.p.a. Credito Romagnolo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 95, 97 e 55 delle L.F. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Si duole al fine la ricorrente della decisione del Tribunale, sostenendo che, non applicandosi ai crediti in prededuzione del genere indicato la disciplina dell'art. 55 L.F., dal riconoscimento definitivo del credito in linea capitale come prededucibile deve conseguire de plano il riconoscimento del decorso (anche successivo all'apertura del fallimento), e della prededucibilità degli interessi, in virtù del principio di accessorietà.

Qualora, poi, il giudice nella formazione dello stato passivo avesse inteso escludere la prededucibilità per gli interessi successivi, avrebbe dovuto provvedere motivatamente in tale senso, cosa nella specie non verificatasi.

II ) Con il secondo motiva la banca ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1282 C.C., 109, 110, 55 e 111 L.F. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. oltre ad insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Con la doglianza la ricorrente, richiamata la motivazione svolta dal Tribunale, sostiene l'indirizzo, già espresso dalle sentenze di questa Corte, che riconosce il decorso degli interessi e la loro prededucibilità nella fattispecie in esame, retta dal principio della esecuzione tra le procedure.

Tanto premesso in sintesi sulla contestazione svolta nelle sue articolazioni, si rileva, innanzi tutto, che la questione sollevata attiene esclusivamente agli interessi decorsi dalla dichiarazione di fallimento al saldo, in quanto gli importi già ammessi al passivo con rango di prededucibilità per crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione controllata che aveva proceduto il fallimento, erano già comprensivi degli interessi maturati fino alla data della dichiarazione di fallimento.

È pacifico, inoltre, in fatto (e comunque è enunciato nel decreto impugnato e non contrastato dalla banca ricorrente) che con la domanda di ammissione al passivo erano stati chiesti, sempre in anteclasse, anche gli interessi successivi all'inizio dell'ultima procedura concorsuale della serie e che sul punto non vi era stato provvedimento alcuno.

Partendo da presupposto che il rigetto del reclamo da parte del Tribunale di Bologna fosse stato ancorato sia a situazioni sostanziali, sia a situazioni processuali, la banca ricorrente svolge una linea logica coinvolgente entrambi i punti. Essa afferma infatti, da un lato, che i crediti maturati per fatto e causa risalenti alla amministrazione controllata, non essendo soggetti alla disciplina limitativa dell'art. 55 L.F., sono produttivi di interessi correnti anche dopo la dichiarazione di fallimento, con lo stesso rango riconoscibile alla somma capitale, in base al criterio di accessorietà (precipuamente nel secondo motivo); essa sostiene, d'altro canto, che non essendovi stato espresso provvedimento di esclusione sugli interessi in contestazione nel provvedimento di formazione dello stato passivo, in base al criterio di accessorietà l'ammissione degli interessi avrebbe dovuto considerarsi implicita. Non si ritiene, peraltro, che il Tribunale, nel rigettare il reclamo abbia ancorato il provvedimento a ragioni di carattere sostanziale. Detto organo, infatti, per sostenere che il mancato provvedimento del giudice delegato nella formazione dello stato passivo avesse il significato implicito, ma inequivoco, di provvedimento negativo in ordine agli interessi in questione, richiama una linea giurisprudenziale vigente all'epoca presso il Tribunale di Bologna e richiama citazioni testuali, riportate tra virgolette di una sentenza in materia. Il richiamo aveva un'evidente funzione interpretativa del provvedimento del giudice delegato, in quanto in linea con un indirizzo giurisprudenziale in allora seguito dal Tribunale di Bologna. Si tratta, in definitiva di un richiamo storico (non necessariamente adesivo da parte dell'organo del reclamo), volto a spiegare il provvedimento del giudice delegato in sede di formazione di stato passivo; si tratta, inoltre, di un'argomentazione suppletiva, essendo sufficiente al fine la configurazione meramente processuale del problema, delineata dalla richiesta degli interessi, oggi in contestazione, nella domanda di insinuazione al passivo; dal mancato provvedimento su detti interessi, pur essendosi provveduto secondo la richiesta per la somma capitale e gli interessi maturati fino alla data del fallimento; dalla mancata opposizione da parte della banca allo stato passivo. La questione, pertanto, ha avuto, da parte del giudice del reclamo uno svolgimento eminentemente processuale ed una soluzione fondata sulla preclusione derivante alla Banca dalla definitività dello stato passivo, nella parte in cui non era stato dato accoglimento ad una domanda espressamente formulata dal Credito Romagnolo. È, quindi, al di fuori dal campo di indagini offerto dal decreto del giudice del reclamo, ogni questione relativa alla maturazione di interessi anche nel corso del fallimento per i crediti prededucibili ed al riconoscimento a detti interessi dello stesso rango dell'importo capitale, in base al richiamato principio di accessorietà.

Sotto il profilo rituale deve ritenersi pacifico che i crediti sorti nel corso dell'amministrazione controllata, ancorché fruenti della situazione prevista dall'art. 111 n. 1 L.F. estensivamente interpretato, sono soggetti, nel susseguente fallimento, al procedimento esclusivo di verificazione disciplinato dagli artt. 93 e ss. L.F., in quanto situazioni anteriori al sorgere all'ultima procedura della serie e destinate a trovare soddisfazione sul patrimonio del fallito (art. 52 comma 2 L.F.). D'altronde la banca a detta procedura ha fatto pacificamente ricorso, chiedendo l'ammissione al passivo del credito vantato in tutte le sue componenti, compresi gli interessi maturati e maturandi dopo la dichiarazione di fallimento.

Ove si tenga conto della correlazione necessaria, nell'ambito del fallimento, tra il procedimento di verificazione dei crediti e la destinazione della liquidità per fini satisfattivi, ben può affermarsi che l'ammissione di un credito al passivo fallimentare è consentita soltanto in forma palesemente esplicita. Il provvedimento di ammissione, infatti, costituisce per ogni creditore il titolo singolare di partecipazione all'esito della liquidazione patrimoniale del debitore per la finalità della propria soddisfazione. Se, come è stato rilevato, il titolo esecutivo è la "fotografia del credito" ai fini della soddisfazione in forma coattiva, solo i crediti muniti di un titolo che li determini nella loro entità e qualificazione, ovvero indichi i criteri della loro determinabilità, possono trovare soddisfazione coattiva sul patrimonio del debitore. Ne consegue che in mancanza di un provvedimento che espressamente preveda l'ammissione di un credito, pur legittimamente vantato, è carente il titolo di partecipazione all'evento satisfattivo, titolo che non può essere costituito dal provvedimento sul reclamo al progetto del riparto, avente tutt'altra funzione; la funzione, vale a dire, di controllare la rispondenza del riparto ai provvedimenti dello stato passivo ed alle determinazioni quantitative e qualitative in detta procedura fissate.

In mancanza, quindi, di un provvedimento rientrante nella procedura necessaria dell'art. 93 e ss L.F. e che non preveda espressamente un tipo di credito nella sua determinazione, ovvero nei criteri della sua determinabilità quantitativa, non restano al creditore che due alternative:

a) chiedere l'ammissione al passivo di detto credito in via tardiva, qualora non sia verificata una preclusione, subendo peraltro il rischio inerente alla disciplina dell'art. 112 L.F.;

b) subire gli effetti preclusivi di un provvedimento negatorio della sua partecipazione alle possibilità satisfattive offerte dalla liquidazione del patrimonio del debitore, senza alcun'altra possibilità di rimedio nell'ambito della procedura concorsuale. Nell'uno caso e nell'altro, comunque, non è il reclamo avverso la mancata previsione del credito in sede di riparto il mezzo processuale con cui il creditore, ancorché prededucibile, possa fare valere le proprie ragioni, essendo al fine destinati in via esecutiva solo i mezzi inerenti alla formazione allo stato passivo quale procedura necessaria e vincolante, ancorché in via tardiva, ovvero impugnative dei provvedimenti in quelle fase assunti, con la tempestività richiesta dalla normativa in materia (art. 8 L.F.). I criteri ora indicati vigono per qualsiasi situazione creditoria che, sorta per fatto e causa anteriore all'apertura della procedura, intenda trovare soddisfazione sul patrimonio del debitore, ancorché si tratti di entità accessorie rispetto ad una somma capitale già regolarmente ammessa, in quanto anche il credito accessorio per interessi deve essere determinato nella sua debenza o reso determinabile nella sua entità, in relazione ai parametri del tasso di interesse, della durata e dalla somma capitale cui l'interesse doveva applicarsi.

Poiché nel caso di specie nessun provvedimento in tale senso era stato emesso, nessun diritto di partecipare al riparto anche per il credito oggi in contestazione poteva essere vantato dalla banca, ne' essa era legittimata a creare detto titolo con il reclamo avverso il progetto di riparto, sfuggendo nel contempo al vincolo procedurale della disciplina necessaria prevista dall'art. 93 e ss L.F., ed al controllo virtuale del contraddittorio con tutti i creditori che a detta modalità procedurale consegue.

Nè può legittimamente sostenersi, con la banca ricorrente, che il principio di accessorietà consentisse di interpretare in senso ammissivo il silenzio del giudice delegato in sede di verifica sulla domanda di ammissione degli interessi successivi. Al contrario, proprio la funzione cui è destinato lo stato passivo in relazione a qualsiasi ipotesi di destinazione del patrimonio del fallito per fini satisfattivi, rende ragione del fatto che una domanda formulata (peraltro in forma di estrema genericità), priva di accoglimento specifico equivale a domanda giudiziale non accolta e, come tale, non idonea a legittimare la pretesa di soddisfazione sulla massa attiva fallimentare. L'estensione implicita dello stato passivo, con criterio analogo al giudicato implicito, ben può ipotizzarsi con riferimento alle situazioni costituenti il presupposto necessario di una determinazione concretamente assunta dal giudice, non con riferimento a situazioni che, pur potendo conseguire a detta determinazione, non ne costituiscono una conseguenza necessaria per esistenza e criteri di determinabilità.

Conseguente alle osservazioni svolte è il rigetto del ricorso. La soccombenza regge l'obbligo della rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in L. 215.000, liquidando gli onorari in L. 12.000.000.

Roma 13 novembre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 MARZO 1996