Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17620 - pubb. 07/07/2017

Onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità e natura officiosa del procedimento

Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016, n. 625. Est. Bernabai.


Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Onere della prova a carico dell'imprenditore - Fondamento



L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. (massima ufficiale)


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