Sospensione feriale dei termini e ricorso per cassazione contro la decisione d'appello che respinge il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento
Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016, n. 622. Est. Didone.
Ricorso per cassazione - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Sentenza d'appello reiettiva dell'impugnazione della dichiarazione di fallimento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicché neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d'appello avverso la dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)