Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17606 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016. .


Fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Delimitazione - Fattispecie



L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha ritenuto non necessarie ulteriori specificazioni nel provvedimento con cui il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a costituirsi nel giudizio pendente ex art. 2901 c.c., non potendo questi avanzare altra pretesa se non quella di subentrare nell'azione proposta). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato