Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17604 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016. .


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Rapporti con l'azione revocatoria ordinaria - Azione revocatoria ordinaria - Dichiarazione di fallimento del debitore pendente il giudizio - Subingresso del curatore nell'azione - Modalità



Il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., intenda subentrare nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per fare dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicchè l'esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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