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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17594 - pubb. 04/07/2017.

Decreto di liquidazione del compenso e indicazione, nell'intestazione, del nome di un magistrato non componente il collegio


Cassazione civile, sez. I, 05 Febbraio 2016, n. 2318. Est. Ferro.

Fallimento - Decreto di liquidazione del compenso - Indicazione, nell'intestazione, del nome di un magistrato non componente il collegio - Nullità del decreto - Esclusione - Errore materiale - Sussistenza - Fondamento


L'indicazione, nell'intestazione del decreto pronunciato dal tribunale (nella specie, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. avverso la liquidazione del compenso ad un professionista per l'attività da lui prestata nell'interesse di un fallimento), del nome di un giudice diverso da quelli componenti il collegio dinanzi al quale il procedimento è stato discusso e che lo ha trattenuto in decisione, va ascritta ad un mero errore materiale, come tale non comportante la nullità del provvedimento, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c., atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, si esaurisce nella riproduzione dei dati del verbale di udienza e, in difetto di elementi contrari, debbono ritenersi coincidenti i magistrati indicati nel verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che, in concreto, hanno partecipato alla deliberazione del decreto stesso. (massima ufficiale)

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