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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17573 - pubb. 29/06/2017.

Per l'avvocato non è configurabile l'imperizia incolpevole


Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Maggio 2017. Est. Cirillo.

Avvocato - Giudizi disciplinari - Coscienza e volontà dell'illecito - Nozione - Presunzione di colpa - Onere della prova a carico dell'agente - Imperizia incolpevole - Configurabilità - Esclusione


In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti. (massima ufficiale)

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